Conto Termico 3.0: intesa sul decreto correttivo, ecco tutte le novità

La Conferenza Unificata dà il via libera allo schema MASE che modifica il D.M. 7 agosto 2025. Nuove regole per piccoli Comuni, prenotazioni delle PA, erogazione degli incentivi, controlli e requisiti tecnici

di Redazione tecnica - 27/10/2026

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Il Conto Termico 3.0 si avvia verso una revisione delle regole che disciplinano l'accesso agli incentivi per l'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Nella seduta del 22 ottobre 2026, la Conferenza Unificata ha infatti sancito l'intesa sullo schema di decreto predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per modificare e integrare il D.M. 7 agosto 2025. L'intesa, formalizzata con l'atto repertorio n. 144/CU, arriva al termine di un confronto che ha coinvolto Regioni, Province autonome, ANCI e UPI e che ha portato il Ministero a rivedere la propria proposta iniziale, recependo parte delle osservazioni presentate durante l'istruttoria.

Il correttivo nasce dalle difficoltà emerse nei primi mesi di applicazione del meccanismo, quando l'elevato numero di richieste aveva reso necessario intervenire sulla gestione delle risorse, ma comprende anche modifiche alle condizioni di accesso per i piccoli Comuni, alle prenotazioni delle amministrazioni pubbliche, alle modalità di erogazione dei contributi e ai requisiti tecnici degli interventi.

Decreto correttivo del Conto Termico 3.0: cosa manca all'entrata in vigore

L'intesa raggiunta il 22 ottobre 2026 costituisce uno dei passaggi previsti dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 199/2021 per l'aggiornamento del meccanismo incentivante. Il confronto istituzionale si è concluso con il parere favorevole delle Regioni, accompagnato da osservazioni e proposte emendative non vincolanti, e con l'assenso di ANCI e UPI.

Il MASE aveva già trasmesso il 19 ottobre una versione aggiornata dello schema, nella quale erano state evidenziate le proposte emendative ritenute accoglibili, accompagnata da una tabella riepilogativa delle osservazioni e delle relative controdeduzioni. L'intesa non determina tuttavia l'entrata in vigore delle modifiche, che dovranno essere formalizzate con l'adozione del decreto ministeriale definitivo.

Risorse del Conto Termico 3.0: nuove soglie e limiti di spesa

Uno dei principali interventi riguarda l'art. 3 del D.M. 7 agosto 2025, che disciplina la gestione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi.

La revisione arriva dopo quanto accaduto nei primi mesi del 2026, quando l'elevato numero di richieste aveva portato alla sospensione del Portaltermico e alla successiva rimodulazione delle risorse attraverso il decreto direttoriale n. 72 del 10 aprile 2026, che aveva portato a 450 milioni di euro le disponibilità per ciascuna delle due categorie di beneficiari.

Il correttivo mantiene la dotazione complessiva di 900 milioni di euro annui, ma introduce una riserva minima di 300 milioni per ciascuna categoria, prevedendo che, al raggiungimento di 600 milioni di euro di impegni per una delle due categorie oppure del limite complessivo di 900 milioni, possano essere presentate per i successivi 60 giorni soltanto richieste ad accesso diretto.

La nuova ripartizione non convince le Regioni, secondo le quali la possibilità che le risorse disponibili per ciascuna categoria varino tra 300 e 600 milioni renderebbe più difficile programmare le domande e individuare le somme effettivamente utilizzabili attraverso la prenotazione. Per questo viene chiesto di mantenere una riserva minima di 400 milioni per categoria, lasciando i restanti 100 milioni a una successiva assegnazione ministeriale.

Le Regioni chiedono inoltre di eliminare la possibilità, contemplata dallo schema, di destinare parte dei 900 milioni alle procedure competitive per impianti di maggiori dimensioni, ritenendo preferibile conservare l'intera dotazione per gli interventi di piccole dimensioni.

Prenotazione degli incentivi per le PA: risorse, termini e accesso diretto

La revisione delle risorse riguarda anche la prenotazione degli incentivi, procedura che consente alle pubbliche amministrazioni di richiedere il contributo prima della realizzazione degli interventi.

Lo schema ministeriale prevede che a questa modalità di accesso possa essere destinato non più del 50% delle risorse disponibili per le amministrazioni pubbliche, mentre le Regioni chiedono di affiancare al limite percentuale una riserva minima di 200 milioni di euro, così da garantire una disponibilità finanziaria meno esposta alle variazioni del contingente complessivo.

Un'altra proposta riguarda la possibilità di continuare a presentare le prenotazioni fino al trentesimo giorno successivo al raggiungimento del limite di spesa, evitando che la chiusura improvvisa del portale impedisca agli enti di completare procedure già avviate. Per il 2026 viene inoltre richiesta una disposizione transitoria che consenta al GSE di accettare le domande fino al sessantesimo giorno successivo all'esaurimento del contingente.

Nel documento allegato all'intesa, la Regione Emilia-Romagna affronta anche il problema delle richieste ad accesso diretto, proponendo di sospendere il termine ordinario di 90 giorni dalla conclusione dei lavori qualora le risorse annuali siano esaurite. La sospensione opererebbe dopo 60 giorni dal raggiungimento del contingente e fino al trentesimo giorno successivo al ripristino delle disponibilità nell'anno seguente, evitando che interventi già conclusi perdano la possibilità di ottenere il contributo per ragioni legate esclusivamente alla disponibilità finanziaria.

Sempre in materia di prenotazioni, lo schema MASE elimina l'obbligo di allegare all'atto amministrativo lo schema tipo del contratto di prestazione energetica nei casi in cui l'amministrazione ricorra a tale strumento, semplificando la documentazione richiesta per accedere al meccanismo.

Comuni fino a 15.000 abitanti: quando spettano gli incentivi al 100% e all'80%

Tra le modifiche di maggiore interesse per gli enti locali figura quella relativa ai Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, per i quali il Conto Termico 3.0 riconosce, alle condizioni previste dal decreto, un incentivo fino al 100% delle spese ammissibili per gli interventi sugli edifici di proprietà comunale e utilizzati dagli stessi enti.

Lo schema correttivo introduce una limitazione, mantenendo la copertura integrale soltanto per il primo intervento e riconoscendo l'80% delle spese ammissibili per quelli successivi, sempre nel rispetto dei massimali e delle altre condizioni previste dalla disciplina.

Su questo punto le Regioni chiedono che il contributo del 100% possa essere riconosciuto per un intervento ogni anno, anziché una sola volta, per non condizionare eccessivamente la programmazione degli investimenti e consentire alle amministrazioni di distribuire nel tempo gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio comunale.

Lo schema contiene anche una disposizione transitoria diretta a salvaguardare il riconoscimento del 100% per le domande presentate prima dell'entrata in vigore del correttivo, comprese quelle effettuate tramite prenotazione, evitando che la nuova limitazione venga applicata alle richieste già trasmesse.

Erogazione degli incentivi: il nuovo limite di 50.000 euro

Un'altra modifica riguarda l'art. 11 del D.M. 7 agosto 2025 e le modalità di pagamento dei contributi riconosciuti alle pubbliche amministrazioni.

Per gli incentivi richiesti attraverso l'accesso diretto, lo schema ministeriale introduce una soglia di 50.000 euro per l'erogazione in un'unica soluzione, prevedendo il pagamento rateizzato per gli importi superiori.

Le Regioni chiedono di eliminare questa limitazione e di mantenere la disciplina originaria, considerando le difficoltà che il pagamento dilazionato potrebbe determinare per le amministrazioni chiamate ad anticipare le spese e a programmare gli interventi sulla base delle risorse che saranno successivamente riconosciute dal GSE.

Controlli GSE e recupero degli incentivi: la responsabilità del mandatario

Il correttivo modifica anche l'art. 21 del D.M. 7 agosto 2025, intervenendo sulle conseguenze delle irregolarità accertate dal GSE durante le attività di verifica e controllo.

Lo schema precisa che, quando le violazioni comportano il riconoscimento di incentivi non dovuti, il Gestore può disporre il rigetto della domanda, la decadenza dal beneficio oppure la rideterminazione delle somme spettanti, recuperando gli importi indebitamente erogati.

La novità riguarda soprattutto i casi nei quali il beneficiario abbia conferito a un altro operatore un mandato per l'incasso: il GSE potrà richiedere la restituzione anche al mandatario, in solido con il soggetto responsabile, nei limiti degli importi effettivamente riscossi.

La disposizione interessa quindi anche le ESCO e gli altri operatori che ricevono direttamente gli incentivi per conto dei beneficiari, introducendo una responsabilità nella restituzione delle somme che dovrà essere considerata anche nella definizione dei rapporti contrattuali.

Diagnosi energetica e APE: cosa cambia per infissi e schermature solari

Il correttivo interviene sull'art. 15 del D.M. 7 agosto 2025, estendendo l'obbligo di acquisire l'APE successivo all'intervento e, nei casi previsti, la diagnosi energetica preliminare anche alla sostituzione degli infissi e all'installazione delle schermature solari.

La relazione illustrativa del MASE collega questa modifica all'esigenza di raccogliere maggiori informazioni sulle prestazioni energetiche degli edifici, anche in vista dell'evoluzione della normativa europea.

Le Regioni chiedono però di precisare che l'APE post-intervento debba essere prodotto indipendentemente dall'eventuale variazione della classe energetica, considerando che lavori circoscritti, come la sostituzione degli infissi, possono migliorare le prestazioni dell'edificio senza determinarne necessariamente il passaggio a una classe superiore.

Anche l'ANCI, nel proprio parere favorevole, ha richiamato l'esigenza di proseguire il confronto con il Ministero sul monitoraggio dei risultati, sul controllo dei dati e sulla diagnosi energetica, temi che saranno centrali anche nel percorso di recepimento della direttiva europea sulla prestazione energetica degli edifici.

Schermature, illuminazione e biomasse: i nuovi requisiti tecnici

La revisione interessa anche gli allegati tecnici del Conto Termico 3.0, con modifiche ai criteri di ammissibilità degli interventi e alle modalità di calcolo degli incentivi.

Per le schermature solari, lo schema sostituisce il riferimento alle classi 3 e 4 della UNI EN 14501 con i valori del fattore solare totale gtot previsti dalla UNI/TR 12003, introducendo una valutazione che considera il sistema vetrato e il dispositivo filtrante nel loro insieme.

Per gli impianti di illuminazione vengono invece aggiornati i requisiti delle sorgenti luminose e degli apparecchi, con particolare attenzione alla verifica delle caratteristiche fotometriche mediante laboratori accreditati secondo la ISO/IEC 17025, alla normativa europea applicabile e alla compatibilità con i sistemi di automazione e controllo degli edifici.

Un ulteriore intervento riguarda gli apparecchi alimentati a biomassa, per i quali lo schema elimina, con riferimento ad alcune tipologie di generatori, il requisito del rendimento termico utile superiore all'85%. Le Regioni chiedono di mantenere tale soglia o, in alternativa, di ridurne il valore anziché eliminarla completamente.

Cambiano inoltre i coefficienti utilizzati per il calcolo degli incentivi in funzione delle emissioni di particolato primario, con valori premianti crescenti al migliorare delle prestazioni ambientali dei generatori, fino a un coefficiente massimo di 1,5.

Domande già presentate e lavori avviati: le regole transitorie

Il correttivo disciplina infine il passaggio alle nuove regole per alcune categorie di beneficiari, con particolare attenzione alle amministrazioni pubbliche che svolgono attività economica, alle imprese e ai piccoli Comuni.

Per le amministrazioni pubbliche che esercitano attività economica, lo schema prevede che, trascorsi 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto, l'accesso agli incentivi sia subordinato al rispetto delle condizioni previste dal Titolo V del D.M. 7 agosto 2025. Per gli interventi già avviati prima di tale data, la richiesta preliminare dovrà essere presentata entro lo stesso termine, pena l'inammissibilità della domanda.

Una disciplina specifica viene prevista anche per le imprese che abbiano iniziato i lavori prima della pubblicazione del D.M. 7 agosto 2025 senza averli ancora conclusi alla sua entrata in vigore, consentendo la presentazione della richiesta preliminare dopo l'avvio dell'intervento, secondo termini e modalità che saranno definiti dal GSE.

Tra le ulteriori proposte regionali figura anche l'estensione degli incentivi alle imprese agricole operanti nei Comuni montani, il cui titolare svolga le attività previste dall'art. 2135 del Codice civile pur non possedendo la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Per conoscere quali di queste disposizioni saranno effettivamente confermate, e soprattutto come saranno trattate le richieste già presentate o ancora in fase di completamento, sarà necessario verificare il testo definitivo del decreto correttivo, la relativa decorrenza e il successivo aggiornamento delle regole applicative del GSE.

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