Conto Termico e appalto: perché gli incentivi GSE non incidono sul prezzo dovuto all’impresa
Il Tribunale chiarisce che il contributo del GSE è estraneo al rapporto contrattuale e non può compensare vizi o difformità dell’impianto
Le somme riconosciute dal GSE nell’ambito del conto termico non riducono il prezzo dovuto all’impresa che ha realizzato l’impianto, anche quando l’opera risulta difforme rispetto a quanto pattuito, perché non rappresentano un rimborso dei costi di installazione ma un contributo erogato da un soggetto terzo sulla base di presupposti autonomi. È questo il principio che emerge con chiarezza da una recente sentenza del Tribunale di Belluno (sentenza num. 214 del 15/10/2025), che merita attenzione per le ricadute pratiche nella gestione del conto termico, soprattutto quando l’intervento diventa oggetto di contestazione. Il giudice è stato chiamato a prendere posizione su un tema che ricorre con frequenza nella pratica: se e in che misura gli incentivi pubblici possano incidere sul regolamento economico di un appalto non eseguito a regola d’arte.
Il contenzioso e le difformità dell’impianto
La controversia nasceva dal mancato pagamento del saldo richiesto dall’impresa installatrice per la realizzazione di un impianto di riscaldamento a pellet abbinato a un impianto solare termico. La committente ha contestato la debenza del corrispettivo sostenendo che l’opera presentava vizi e difformità rilevanti rispetto a quanto contrattualmente promesso. Nel corso del giudizio è emerso che la caldaia installata aveva una potenza inferiore a quella indicata nell’offerta, che il bollitore aveva una capacità ridotta e che mancavano alcuni requisiti documentali e impiantistici previsti dalla normativa tecnica. La consulenza tecnica d’ufficio ha accertato che l’impianto risultava funzionante ma non conforme, chiarendo che l’adeguamento alle previsioni contrattuali era possibile, seppur con costi significativi.
La riduzione del prezzo e il ruolo del conto termico
Sulla base di tali accertamenti, il Tribunale ha escluso la risoluzione del contratto, ritenendo che le difformità non rendessero l’impianto del tutto inadatto alla sua funzione, e ha applicato il rimedio della riduzione proporzionale del prezzo. La riduzione è stata quantificata tenendo conto esclusivo dei costi necessari per adeguare l’impianto alle caratteristiche pattuite, con l’esclusione delle opere non previste dal contratto originario. In questo contesto si è innestata la questione degli incentivi del conto termico già percepiti dalla committente, pari a due rate erogate dal GSE in anni successivi all’installazione. L’impresa ha sostenuto che tali somme dovessero essere considerate nel calcolo finale, poiché avrebbero inciso sul costo complessivo dell’intervento.
Perché gli incentivi non incidono sul rapporto contrattuale
Il Tribunale ha respinto questa impostazione con una motivazione netta, affermando che «le somme che ha percepito l’attrice dal GSE non devono essere detratte dalla diminuzione del prezzo dovuto all’appaltatore», poiché il loro riconoscimento «è avvenuto ad opera di un soggetto terzo e non costituisce propriamente un rimborso dei costi per l’installazione dell’impianto». Il contributo del conto termico nasce da un rapporto distinto rispetto a quello contrattuale tra committente e appaltatore ed è finalizzato a promuovere l’efficienza energetica attraverso l’incentivazione di determinate prestazioni. Esso remunera il risultato energetico raggiunto e resta estraneo al sinallagma dell’appalto, che continua a essere regolato dalle norme civilistiche e, nel caso esaminato, dalla disciplina a tutela del consumatore.
Ricadute pratiche per la gestione condominiale
Il principio affermato dal Tribunale assume rilievo anche in ambito condominiale, dove il conto termico viene utilizzato con frequenza per finanziare interventi sugli impianti comuni. Le somme erogate dal GSE devono essere gestite come entrate autonome e non possono essere utilizzate per attenuare le responsabilità dell’impresa in caso di difformità esecutive. Il committente dei lavori conserva il diritto di pretendere un impianto conforme o una riduzione del prezzo commisurata al minor valore dell’opera, senza che l’appaltatore possa invocare l’esistenza dell’incentivo pubblico come fattore di compensazione. La sentenza richiama l’esigenza di mantenere distinti, anche sul piano gestionale e contabile, il procedimento incentivante e la verifica della corretta esecuzione dell’appalto, ricordando che il beneficio economico riconosciuto dal GSE non sana le criticità contrattuali né trasferisce sul soggetto pubblico il rischio dell’inadempimento.
A cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni edilizie, contenziosi e perizie
tecniche
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