Conto Termico: il GSE può rideterminare gli incentivi a distanza di anni

Ma il TAR Lazio chiarisce che la revisione postuma deve rispettare tempi, motivazioni e prove concrete

di Cristian Angeli - 30/10/2025

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Il tema della rideterminazione degli incentivi da parte del GSE continua a generare contenziosi e incertezze tra operatori e beneficiari delle misure di sostegno energetico.

Può accadere infatti che, a distanza di anni dall’ammissione di un impianto o di un intervento, il Gestore effettui controlli documentali o in loco e, all’esito, decida di ridurre l’incentivo riconosciuto.

Ma fino a che punto è possibile farlo? E quali sono i confini di questo potere?

Conto Termico e rideterminazione incentivi dal GSE: il TAR chiarisce i limiti

A dare risposta a queste domande è intervenuta la sentenza n. 13508 del 9 luglio 2025 del TAR Lazio, che ha ribadito un concetto chiave: il GSE può riesaminare le posizioni incentivate anche dopo l’ammissione, ma solo nei limiti e con le garanzie previste per l’autotutela amministrativa.

Un principio di diritto applicato al Conto termico 2.0 (di cui al DM16/02/2016), che deve essere tenuto in considerazione anche per il nuovo Conto termico 3.0, prossimo all’entrata in vigore.

Controlli successivi sì, ma non illimitati nel tempo

Il caso esaminato riguarda la riduzione, disposta a seguito di un controllo, della tariffa incentivante originariamente riconosciuta a un soggetto responsabile nell’ambito di un regime di sostegno alle fonti rinnovabili.

Il Gestore, a distanza di diversi anni dalla concessione, aveva rideterminato l’incentivo applicando una decurtazione percentuale sulla base di un proprio regolamento interno, emanato molto tempo dopo l’ammissione.

Il TAR ha chiarito che tale operazione non può essere considerata un semplice “ricalcolo tecnico”, ma costituisce un vero e proprio provvedimento di autotutela.

Ciò significa che la revisione è ammessa solo se ricorrono i presupposti previsti dall’art. 21-novies della legge 241/1990, cioè:

  • un termine ragionevole per l’esercizio del potere di riesame;
  • la presenza di un interesse pubblico concreto e attuale;
  • la prova effettiva di errori o violazioni sostanziali.

Nel caso esaminato, il giudice ha rilevato che erano trascorsi oltre tre anni tra l’avvio del procedimento di verifica e la sua conclusione, configurando una violazione del principio di tempestività e rendendo illegittimo il provvedimento finale.

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