Conto Termico: serve la sostituzione completa dell’impianto

Il TAR Lazio conferma la linea del GSE: senza sostituzione integrale del generatore niente incentivo

di Cristian Angeli - 10/11/2025

Il Conto Termico, disciplinato dal D.M. 16 febbraio 2016, individua con precisione le condizioni di accesso agli incentivi per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Tra queste, la necessità che l’intervento consista nella sostituzione integrale del generatore esistente con uno nuovo, realizzato “esclusivamente con apparecchi e componenti di nuova costruzione”.

Un recente pronunciamento del TAR Lazio ribadisce tale principio, confermando che la sola sostituzione delle unità esterne di un impianto a pompa di calore non è sufficiente a integrare i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa incentivante.

La questione tecnica: unità esterne e interne come parti inscindibili

Il caso sottoposto all’esame del giudice amministrativo riguardava un intervento di riqualificazione impiantistica in una struttura ricettiva, in cui erano state sostituite le sole unità esterne (motocondensanti) di un sistema di climatizzazione aria-aria, mantenendo in esercizio le unità interne di diffusione dell’aria.
La società richiedente aveva motivato tale scelta con ragioni di efficienza e di buon funzionamento degli apparati esistenti, sostenendo che le unità interne non incidessero in modo determinante sulle prestazioni energetiche dell’impianto complessivo. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), tuttavia, aveva respinto l’istanza, ritenendo che la sostituzione parziale non potesse qualificarsi come “sostituzione del generatore” ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016.

Il punto di frizione tecnico è rappresentato dalla qualificazione delle unità interne: meri terminali di emissione secondo la tesi della ricorrente, componenti essenziali del generatore secondo l’amministrazione. È su questo nodo definitorio che si è concentrata la motivazione del giudice.

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