Contributi per la riqualificazione sismica edifici Campi Flegrei: in Gazzetta Ufficiale il decreto

Il provvedimento definisce criteri, importi e modalità di accesso ai contributi per la riqualificazione sismica degli edifici privati nei Campi Flegrei, in attuazione del D.L. n. 140/2023

di Redazione tecnica - 19/01/2026

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2026, n. 11, entra ufficialmente in vigore il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 12 novembre 2025, che definisce criteri di assegnazione e modalità di riparto dei contributi destinati alla riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato a destinazione residenziale.

Il provvedimento dà attuazione all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, completando il quadro degli strumenti di sostegno economico previsti per i territori interessati dagli eventi sismici, individuando ambito territoriale, tipologie di intervento ammissibili, criteri di priorità, soggetti beneficiari e modalità di riparto delle risorse.

Campi Flegrei: in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo per la riqualificazione sismica di edifici privati: 

Il decreto si applica esclusivamente al patrimonio edilizio privato con destinazione d’uso residenziale, ubicato nella zona dei Campi Flegrei interessata dai fenomeni bradisismici, e individuata dal decreto-legge n. 140/2023.

La finalità perseguita è quella di sostenere interventi di natura strutturale finalizzati alla riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici abitativi privati ricadenti nelle aree interessate o comunque ricomprese nella zona di intervento individuata dalla normativa emergenziale.

Possono accedere ai contributi i proprietari degli edifici e gli altri soggetti legittimati da un titolo giuridico idoneo.

Il decreto circoscrive inoltre l’ambito soggettivo ai soli immobili appartenenti al patrimonio edilizio privato e con destinazione d’uso residenziale.

Restano conseguentemente esclusi:

  • gli edifici pubblici;
  • gli immobili con destinazioni d’uso diverse da quella abitativa.

Interventi ammissibili a contributo

Come disposto all’articolo 4 sono ammissibili gli interventi di riqualificazione sismica degli edifici esistenti.

Rientrano tra gli interventi finanziabili quelli che:

  • incidono sugli elementi strutturali dell’edificio;
  • sono finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza sismica;
  • risultano coerenti con la normativa tecnica vigente in materia di costruzioni.

I contributi saranno assegnati secondo la graduatoria stilata sulla base di criteri di priorità che tengono conto, tra l’altro:

  • del livello di vulnerabilità sismica dell’edificio;
  • delle caratteristiche strutturali e costruttive del fabbricato;
  • dell’incidenza dell’intervento in termini di riduzione del rischio;
  • della coerenza dell’intervento rispetto alle finalità del decreto.

Modalità di determinazione del contributo

Il contributo previsto dal decreto è riconosciuto nel limite massimo del 50% del costo ammissibile dell’intervento, per ciascuna unità immobiliare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Il costo ammissibile è determinato come minore importo tra:

  • il costo effettivo dell’intervento, risultante dal computo metrico estimativo;
  • il costo convenzionale, calcolato sulla base dei valori parametrici espressi in euro al metro quadrato, differenziati in funzione della tipologia di intervento (rafforzamento locale o miglioramento sismico) e della fascia di vulnerabilità CARTIS attribuita all’edificio.

Nel costo ammissibile rientrano, oltre alle opere strutturali, anche:

  • le spese per indagini e prove;
  • gli interventi sugli elementi non strutturali connessi alla sicurezza;
  • le opere sulle parti comuni;
  • gli impianti e le eventuali opere di efficientamento energetico collegate;
  • le spese tecniche, riconosciute entro il limite massimo del 10% dell’importo dei lavori e con un importo minimo pari a 4.000 euro

Il contributo è concesso al netto di eventuali altri contributi pubblici o indennizzi assicurativi riconosciuti per il medesimo edificio e per le stesse finalità e non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.

Presentazione delle domande

La domanda di contributo deve essere presentata dai soggetti legittimati, per ciascuna annualità dal 2026 al 2029, entro il 31 luglio dell’anno di riferimento, utilizzando l’apposito modello allegato e attraverso la sezione dedicata dello Sportello unico per l’edilizia del Comune nel cui territorio è ubicato l’edificio.

Il decreto prevede una seconda finestra temporale, attivabile solo se le domande presentate entro il 31 luglio non esauriscono lo stanziamento annuo assegnato al Comune.

In questo caso:

  • entro il 1° settembre, il Comune pubblica un nuovo avviso indicando l’entità delle risorse residue;
  • possono presentare domanda anche i soggetti ai quali sia stata attribuita la fascia di vulnerabilità CARTIS “B”;
  • la domanda deve essere presentata entro il 15 ottobre dell’anno di riferimento.

Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, la documentazione edilizia necessaria, l’esito dell’analisi di vulnerabilità, le dichiarazioni asseverate del professionista abilitato relative agli interventi proposti, al quadro economico e al livello di sicurezza sismica conseguito, nonché la documentazione attestante lo stato legittimo dell’immobile.

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