Pubblici esercizi, locali di intrattenimento, attività produttive e strutture civili saranno al centro del nuovo piano nazionale dei controlli di prevenzione incendi predisposto dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per il 2026.
Con la Circolare del 4 giugno 2026, prot. n. 10910, la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica ha definito gli indirizzi operativi per l'attività di vigilanza ispettiva prevista dall'art. 19 del D.Lgs. n. 139/2006, confermando la prosecuzione delle verifiche su tutto il territorio nazionale e fissando in 9.000 il numero minimo di controlli da effettuare nel corso dell'anno.
L’attività assume particolare rilievo non soltanto per i titolari delle attività soggette ai controlli, ma anche per i professionisti antincendio chiamati a garantire nel tempo la corrispondenza tra quanto dichiarato nella documentazione depositata presso il Comando dei Vigili del Fuoco e le effettive condizioni di esercizio delle attività.
Controlli antincendio 2026: al via il nuovo piano dei Vigili del Fuoco
Le ispezioni interesseranno innanzitutto i pubblici esercizi e le attività di intrattenimento e pubblico spettacolo, già individuati dalla Direttiva del Ministro dell'Interno del 19 gennaio 2026.
Accanto a queste attività, la circolare prevede la possibilità di programmare verifiche anche su ulteriori attività industriali, artigianali, commerciali e civili che presentano particolare rilevanza nel contesto territoriale delle singole regioni.
La ripartizione dei controlli sarà effettuata dalle Direzioni regionali e interregionali, d'intesa con i Comandi provinciali, tenendo conto delle specificità del territorio e delle caratteristiche del tessuto produttivo locale.
Il piano nazionale prevede complessivamente 9.000 controlli distribuiti tra le diverse regioni italiane. I numeri più elevati sono assegnati alla Sicilia, con 1.224 verifiche programmate, seguita dalla Campania con 972 controlli e dal Lazio con 710. Seguono Puglia (684), Emilia-Romagna e Lombardia (635 ciascuna), Toscana (614), Liguria (538), Piemonte (520) e Sardegna (475). Sarà comunque compito delle Direzioni regionali e interregionali definire la distribuzione delle verifiche tra i singoli Comandi provinciali sulla base delle caratteristiche del territorio e delle attività presenti.
Le misure di prevenzione incendi sotto osservazione
Uno degli elementi più interessanti della circolare riguarda la possibilità di effettuare controlli anche su singole misure di prevenzione incendi, senza necessariamente estendere la verifica all'intera attività.
Le ispezioni potranno quindi essere focalizzate su aspetti specifici ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo della sicurezza.
Tra gli elementi espressamente richiamati figurano la reazione e la resistenza al fuoco dei materiali, la sicurezza delle facciate, la compartimentazione antincendio e la presenza di filtri a prova di fumo.
Particolare attenzione sarà inoltre rivolta alle condizioni di esodo degli occupanti, con verifiche sulle vie di fuga, sulle scale, sulle uscite di emergenza, sull'illuminazione di sicurezza e sugli spazi calmi previsti dalla normativa.
I controlli potranno interessare anche gli aspetti organizzativi e gestionali della sicurezza antincendio, come la corretta tenuta dei registri dei controlli periodici, la manutenzione delle attrezzature e l'aggiornamento dei piani di emergenza.
Impianti antincendio, fotovoltaico e colonnine di ricarica sotto osservazione
La circolare conferma l'attenzione dei Vigili del Fuoco verso gli impianti e le tecnologie che negli ultimi anni hanno assunto un ruolo sempre più importante nella gestione della sicurezza delle attività.
Le verifiche potranno riguardare gli estintori, le reti idranti, gli impianti sprinkler, i sistemi di spegnimento automatico con agenti estinguenti speciali, gli impianti di rivelazione e allarme incendio e i sistemi destinati al controllo e allo smaltimento di fumo e calore in caso di emergenza.
Tra gli aspetti espressamente richiamati figurano inoltre gli impianti fotovoltaici e le colonnine di ricarica per veicoli elettrici, la cui crescente diffusione ha determinato negli ultimi anni una maggiore attenzione anche sotto il profilo della prevenzione incendi.
La presenza di tali impianti impone infatti verifiche sempre più accurate sia in fase progettuale sia durante l'esercizio dell'attività.
SCIA antincendio e verifiche: il ruolo della documentazione tecnica
Per l'esecuzione delle attività ispettive la circolare richiama la "Linea guida per le visite tecniche di controllo delle S.C.I.A. ai sensi del d.P.R. n. 151/2011", trasmessa dalla Direzione centrale nel 2018.
Le verifiche previste dall'art. 19 del D.Lgs. n. 139/2006 hanno infatti lo scopo di accertare che le condizioni reali dell'attività risultino conformi sia alle disposizioni di prevenzione incendi sia alla documentazione progettuale presentata al Comando. Per questo motivo assume particolare importanza il costante aggiornamento della documentazione tecnica e la corretta gestione delle eventuali modifiche intervenute nel tempo sugli edifici, sugli impianti o sull'organizzazione dell'attività.
La fase di esercizio rappresenta infatti il momento nel quale possono emergere scostamenti tra quanto autorizzato e quanto effettivamente realizzato o mantenuto nel tempo, rendendo centrale il ruolo della documentazione tecnica e delle attività di controllo periodico.
Monitoraggio digitale dei controlli con l'applicativo PRINCE
In riferimento alle modalità di gestione delle attività ispettive, la circolare evidenzia che l'applicativo PRINCE è stato implementato con nuove funzionalità che consentono l'assegnazione delle verifiche e il caricamento dei relativi esiti in modalità completamente informatizzata.
L'obiettivo è garantire una rilevazione centralizzata dei dati e un monitoraggio costante delle attività svolte dai Comandi territoriali, riducendo progressivamente il ricorso alle tradizionali modalità di trasmissione dei report.
Per il 2026 resterà comunque possibile affiancare al nuovo sistema telematico la trasmissione dei dati aggregati da parte delle Direzioni regionali e interregionali, che dovranno continuare a garantire il monitoraggio delle attività svolte e il raggiungimento degli obiettivi fissati a livello nazionale.
Prevenzione incendi: non basta la SCIA per essere in regola
Particolamente interessante è sicuramente la possibilità, per i Comandi, di concentrare i controlli anche su singole misure di prevenzione incendi ritenute particolarmente rilevanti.
L'attività di vigilanza prevista dall'art. 19 del D.Lgs. n. 139/2006 conferma infatti che la conformità antincendio non coincide con la sola presentazione della SCIA antincendio, ma richiede il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza dichiarate.
Per gestori, proprietari e professionisti antincendio ciò significa prestare costante attenzione alla manutenzione degli impianti, all'aggiornamento della documentazione tecnica, alla gestione della sicurezza e alla corrispondenza tra lo stato reale dell'attività e quanto risulta agli atti del Comando dei Vigili del Fuoco.