Le temperature elevate e gli eventi climatici estremi non rappresentano più una criticità occasionale, ma una condizione con cui imprese e lavoratori devono confrontarsi ogni estate. Per questo motivo anche l'attività di vigilanza evolve, spostando l'attenzione dalla gestione dell'emergenza alla verifica di una prevenzione strutturata del rischio da calore.
Con la nota prot. n. 5484 del 6 luglio 2026, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito ai propri uffici territoriali nuove indicazioni operative per l'attività di vigilanza in materia di tutela dei lavoratori esposti allo stress termico.
Il documento richiama le precedenti istruzioni emanate negli ultimi anni, ma introduce un elemento di particolare rilievo: i controlli dovranno essere svolti anche alla luce delle disposizioni contenute nel D.M. n. 95/2025, che ha approvato il Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.
Controlli sul rischio caldo: le indicazioni INL sull'attività di vigilanza
Nella nota si evidenzia come l'aumento della frequenza e dell'intensità dei fenomeni climatici estremi imponga una particolare attenzione ai rischi da stress termico ambientale, che devono essere oggetto di una specifica valutazione ai sensi del Testo Unico Sicurezza Lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).
Il riferimento al D.M. n. 95/2025 segna un cambio di prospettiva. Il Protocollo quadro impone infatti il superamento dell'approccio emergenziale a favore di una pianificazione aziendale sistematica e strutturata delle misure di prevenzione.
L'obiettivo dell'attività ispettiva è verificare non solo che il rischio da calore sia stato valutato, ma soprattutto che il datore di lavoro abbia realmente adottato tutte le misure organizzative, tecniche e procedurali necessarie per tutelare la salute dei lavoratori.
Le misure di prevenzione devono quindi essere pianificate e integrate nell'organizzazione aziendale, superando una gestione limitata alle situazioni emergenziali e assicurando una risposta programmata ai rischi derivanti dalle elevate temperature.
Le indicazioni operative riguardano l'attività ispettiva svolta durante il periodo estivo, con particolare attenzione ai settori dell'edilizia, dell'agricoltura, della logistica, dei lavori stradali e ai rider, accomunati dall'esposizione delle lavorazioni alle elevate temperature e al conseguente rischio di colpo di calore, disidratazione e stress termico.
Stress termico e DVR: cosa dovranno verificare gli ispettori
Uno dei primi aspetti oggetto di verifica riguarda la valutazione del rischio.
Gli ispettori dovranno accertare che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sia stato integrato con il rischio specifico derivante dall'esposizione alle elevate temperature e che siano previste adeguate misure di mitigazione, come richiesto dalle indicazioni dell'Ispettorato.
L'attenzione riservata a questo aspetto deriva dal fatto che il rischio da calore non può più essere considerato un evento eccezionale, ma un fattore da integrare stabilmente nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
Orari, pause e rotazione del personale: le misure organizzative sotto verifica
L'attività ispettiva si concentrerà anche sull'effettiva organizzazione del lavoro.
Tra gli aspetti indicati dall'INL rientrano la rimodulazione degli orari di lavoro, l'anticipazione delle attività nelle ore più fresche della giornata oppure la sospensione delle lavorazioni nella fascia oraria generalmente compresa tra le 12:00 e le 16:00, quando le condizioni climatiche risultano maggiormente critiche.
Analoga attenzione sarà dedicata alla concessione di pause adeguate, che dovranno essere svolte in aree ombreggiate o climatizzate, nonché alla rotazione dei lavoratori nelle attività fisicamente più impegnative, così da ridurre l'esposizione prolungata allo stress termico.
Acqua, DPI, formazione e sorveglianza sanitaria: tutti gli aspetti oggetto di controllo
Le verifiche interesseranno anche ulteriori misure di prevenzione considerate essenziali per limitare gli effetti delle elevate temperature.
Gli ispettori dovranno accertare la disponibilità di acqua potabile fresca nei cantieri e nei luoghi di lavoro, oltre all'utilizzo di indumenti di lavoro leggeri, traspiranti e coprenti.
Particolare attenzione sarà inoltre riservata alla formazione e all'informazione dei lavoratori, che dovranno essere messi nelle condizioni di riconoscere tempestivamente i sintomi del colpo di calore e conoscere le procedure di primo soccorso da adottare.
Nella nota si richiama anche la sorveglianza sanitaria, evidenziando la necessità del coinvolgimento del medico competente nell'individuazione di eventuali prescrizioni o limitazioni per i lavoratori considerati fragili o maggiormente esposti agli effetti del caldo.
Infine, dovrà essere verificata la consultazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RLST) nell'ambito della valutazione dei rischi.
Controlli INL: come viene verificata l'attuazione delle misure organizzative
Uno degli aspetti più significativi della nota riguarda il modo in cui dovrà essere svolta l'attività di vigilanza.
L'INL precisa infatti che gli ispettori dovranno verificare l'effettiva attuazione delle misure organizzative e procedurali previste dal datore di lavoro per contenere i rischi derivanti dalle elevate temperature.
La verifica riguarderà, in particolare, la concreta applicazione delle misure indicate dall'Ispettorato, quali la rimodulazione degli orari di lavoro, l'anticipazione o il posticipo delle lavorazioni più gravose, la predisposizione di aree ombreggiate o climatizzate destinate alle pause, la disponibilità di acqua potabile, l'informazione e la formazione dei lavoratori, nonché la sorveglianza sanitaria dei soggetti maggiormente esposti.
L'attività ispettiva sarà quindi orientata ad accertare che le misure previste dall'azienda trovino effettiva applicazione nell'organizzazione del lavoro e nella gestione quotidiana delle attività.
Rischio caldo: quando sospendere le attività e quali sono gli obblighi del preposto
La nota richiama espressamente anche quanto già precisato con la nota prot. n. 5291 del 21 luglio 2023, ribadendo gli obblighi già previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.
In particolare, il datore di lavoro deve valutare l'adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresa, quando le condizioni climatiche determinano un rischio non accettabile, la sospensione temporanea delle attività lavorative.
Analogo obbligo grava sul preposto che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008, è tenuto a intervenire quando rileva condizioni di pericolo durante l'attività lavorativa.
Infine, l'INL invita gli uffici territoriali a promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione nei confronti delle imprese, favorendo l'utilizzo degli strumenti previsionali e di allerta messi a disposizione dal progetto Worklimate e dagli altri sistemi istituzionali di monitoraggio del rischio da caldo.
L'obiettivo è favorire una gestione sempre più preventiva del rischio da stress termico, promuovendo l'impiego degli strumenti di previsione disponibili affinché le misure di tutela siano adottate prima che le condizioni climatiche determinino situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.