Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione (CSE): ruolo e compiti

La centralità dell’azione di coordinamento del CSE nel cantiere: chi fa cosa, dove, quando ed in virtù di quale mandato

di Marco Abram - 08/04/2025

In questo articolo parleremo di coordinatore per l’esecuzione, acronimo CSE, figura centrale nel processo di sicurezza di un cantiere ma non come “gendarme” e “tutore assoluto” della stessa, come figura responsabile di un obbligo molto specifico, ovvero il coordinamento dei vari soggetti presenti, siano queste imprese appaltatrici, subappaltatrici, subaffidatarie, lavoratori autonomi, ecc.

E sì i lavoratori autonomi li ho lasciati per ultimi, non perché siano meno importanti, ma perché a mio modestissimo avviso, la norma su questo aspetto sconta una lacuna, in quanto il lavoratore autonomo “non fa impresa” e quindi la presenza di più di essi, anche in maniera non contemporanea, a differenza delle imprese propriamente dette, non determina il dover nominare un coordinatore per l’esecuzione.

Cosa dice la normativa

Vediamo il punto della norma che ci richiama a ciò:

Art. 90, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 81/08 (TUSL) – “Obblighi del committente o del responsabile dei lavori”

4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

I commi 4 e 5, art. 90, D.Lgs. n. 81/08, richiamano il committente o il responsabile dei lavori (se il primo lo ha delegato) a nominare un CSE prima di dare in appalto i lavori, se si prevedono più imprese in cantiere, “anche in maniera non contemporanea”.

Questa puntualizzazione definisce il campo da gioco dell’azione del coordinatore ovvero il monitoraggio del “rischio interferenziale” che deve essere dallo stesso accertato e coordinato.

La valutazione, però, è prodromica alla nomina del CSE e deve essere effettuata dal committente o dal responsabile dei lavori; basta l’identificazione del numero di imprese superiore a uno, non è necessaria e sufficiente per non procedere alla nomina che queste intervengano in tempi diversi e successivi in cantiere, senza alcuna sovrapposizione, questo sarà un tema che tra l’altro poi dovrà affrontare il CSP in una fase progettuale e di pianificazione, insieme al progettista delle altre opere, o il CSE se tale condizione si verifica inaspettatamente in corso d’opera, nella redazione del PSC.

La necessità di nomina (specifica il comma 5) può manifestarsi anche in corso d’opera ed allora spetta a lui la redazione del PSC.

La giurisprudenza sulla responsabilità del CSE non ha dato sempre una lettura monodirezionale anche se in termini maggioritari, suffragati anche da una lettura sistematica della norma, si può addurre tale conclusione chiamandosi anch’esso “coordinatore in materia di sicurezza …” e non “Responsabile della sicurezza” , con la “R maiuscola”, definizione sicuramente più vicina a quella di datore di lavoro, anche se di “responsabili” (con la “r minuscola” ma non per diminuirne il valore ma perchè spesso siamo di fronte a responsabilità condivise e talvolta solidali), in questo ambito ce ne sono diversi e ce lo ricorda costantemente la giurisprudenza ma anche la “vision” di queste leggi cd. “moderne”, nate a partire dagli anni ‘90, in quanto le stesse non sono solo più “meramente prescrittive”, ma “partecipative” e “responsabilizzanti”.

Il primo obbligo di coordinamento comunque non è del CSE ma del datore di lavoro dell’impresa appaltatrice o, meglio, “affidataria”, che può essere o meno “esecutrice”.

Vediamo il punto della norma che ci richiama a ciò.

Art. 95, comma 1, lettere g) ed h), del D.Lgs 81/08 - Misure generali di tutela

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.”

Art. 97, commi 1 e 3, del D.Lgs 81/08 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;

b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

Art. 101, commi 2 e 3, del D.Lgs 81/08 - Obblighi di trasmissione

2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

Art. 119, comma 15, secondo, terzo ed ultimo periodo, del D.Lgs 36/23 (Codice Appalti) - Subappalto

15. … L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, l'obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Passiamo quindi ad analizzare gli obblighi di coordinamento del CSE poi questi in cosa si devono tradurre.

Vediamo il punto della norma che ci richiama a ciò.

Art. 92, comma 1, lett. a) e c), del D.Lgs 81/08 – Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

L’azione di coordinamento sancita dall’art. 92, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs 81/08, si esplicita nella redazione di documenti che consistono in verbali di visita in cantiere e/o di coordinamento.

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