Corsi sicurezza lavoro: in Gazzetta Ufficiale l'Accordo Stato-Regioni

In vigore l'accordo che individua la durata e i i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, come previsto dal dall'art. 32 del d.Lgs n. 81/2008

di Redazione tecnica - 27/05/2025

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Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025, n. 119, è in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni ai sensi dell’art. 37, comma 2, del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro), che definisce la durata, i contenuti minimi e le modalità di verifica dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

È previsto un periodo transitorio di 12 mesi per l’adeguamento dei corsi ai nuovi contenuti e una clausola di riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti.

Sicurezza lavoro: attivi i nuovi percorsi formativi

L’Accordo si completa con l’Allegato A, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro, nel quale sono definiti i dettagli su durata, contenuti minimi dei percorsi formativi e modalità di erogazione.

Tra le novità si segnalano:

  • gli aggiornamenti formativi, per i preposti (ogni due anni) e per le altre figure (ogni cinque anni);
  • l'obbligo di aggiornamento di molte categorie di corsi entro 12 o 24 mesi dall’entrata in vigore dell'Accordo;
  • il rafforzamento della formazione pratica;
  • il rilascio di un attestato unico, valido su tutto il territorio nazionale:
  • la verifica finale, con soglia minima del 70% per il superamento;
  • la previsione di un numero massimo di partecipanti: 30 in aula, 6 in caso di pratica con docente.

Soggetti interessati e modalità di erogazione

L’Accordo definisce i percorsi formativi minimi per i seguenti soggetti:

  • lavoratori, preposti, dirigenti;
  • datori di lavoro (compresi quelli che svolgono direttamente i compiti di RSPP);
  • RSPP e ASPP;
  • coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori (art. 98);
  • operatori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011);
  • operatori che utilizzano attrezzature che richiedono specifica abilitazione (art. 73, comma 5).

Le modalità di erogazione previste sono quattro:

  • in presenza;
  • videoconferenza sincrona (VCS), con requisiti tecnologici e gestionali specifici;
  • e-learning, per determinati moduli e con tracciamento puntuale dei percorsi;
  • modalità mista, con integrazione tra le precedenti.

La formazione può essere erogata da soggetti istituzionali (ad esempio Ministeri, Regioni, INAIL, Università, ecc.), soggetti accreditati (secondo i sistemi regionali) e organismi paritetici, fondi interprofessionali, associazioni sindacali rappresentative.

I docenti devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel DM 6 marzo 2013 e ss.mm.ii.

 

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