Costi della manodopera nell’offerta: interviene il Consiglio di Stato
Palazzo Spada chiarisce uno dei dubbi più frequenti in materia di appalti: quando è lecito il ribasso sui costi della manodopera e come applicarlo
L’offerta è valida se prevede il ribasso sui costi della manodopera? Come interpretare l’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023? E quando si può ritenere ammissibile la volontà dell’operatore economico se non è esplicitata con chiarezza?
Sono queste le questioni centrali affrontate nella sentenza del Consiglio di Stato 2 luglio 2025, n. 5712, che segna un ulteriore passaggio interpretativo in materia di offerta economica, ribassi e costi della manodopera nel nuovo quadro normativo definito dal d.lgs. n. 36/2023.
Costi della manodopera: sono ribassabili?
La controversia trae origine da una procedura di gara PNRR per lavori di messa in sicurezza sismica. La stazione appaltante, nel determinare l’importo contrattuale in favore dell’aggiudicataria ha incluso i costi della manodopera tra gli importi soggetti a ribasso, applicando il ribasso offerto anche su tale voce.
Tuttavia, la stessa impresa ha contestato la correttezza del calcolo, ritenendo che, per effetto del divieto di ribasso sui costi della manodopera, l’importo contrattuale effettivo avrebbe dovuto essere maggiore. In primo grado, il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo e annullando il provvedimento di aggiudicazione, ma il Consiglio di Stato ha riformato integralmente la sentenza.
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