Costi della manodopera e tabelle ministeriali: quando scatta davvero l’esclusione secondo il Consiglio di Stato

Scostamenti dalle tabelle, CCNL diversi e verifica di congruità: il Consiglio di Stato chiarisce quando è legittima l’esclusione e come va applicato l’art. 110 del Codice

di Redazione tecnica - 07/12/2025

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Quando si presenta un’offerta economica in una gara di servizi, fino a che punto l’operatore è vincolato alle tabelle ministeriali del costo del lavoro? È obbligato a utilizzare le tabelle più aggiornate, anche se riferite a un CCNL diverso da quello che applica ai propri dipendenti? E, soprattutto, quando può dirsi violato il minimo salariale tale da imporre l’esclusione ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023?

Sono domande che ritornano spesso nelle gare dei servizi ad alta intensità di manodopera. A fornire una risposta chiara è la sentenza del Consiglio di Stato del 4 dicembre 2025, n. 9566, utile tanto agli operatori quanto alle stazioni appaltanti.

Costi della manodopera e scostamento da tabelle ministeriali: quando scatta l’esclusione?

Il tema dei costi della manodopera ha assunto un rilievo crescente nel nuovo Codice dei contratti. Il legislatore ha cercato un equilibrio tra tutela salariale, libertà di iniziativa economica e necessità di garantire offerte sostenibili. Tuttavia, non sono rari i casi in cui la coesistenza di tabelle ministeriali, CCNL eterogenei e organizzazioni aziendali molto diverse crea margini di incertezza da cui originano contenziosi tra OE e SA.

Palazzo Spada interviene proprio su questo terreno, chiarendo quando gli scostamenti dalle tabelle ministeriali possono rilevare e quando, invece, rappresentano un legittimo esito della specifica struttura aziendale.

Un caso che consente anche di riflettere sul ruolo della verifica di anomalia, sugli obblighi delle imprese e sulla corretta interpretazione degli articoli 41, 108 e 110 del Codice.

Il caso oggetto del contenzioso

La controversia nasce all’interno di una procedura indetta da una stazione appaltante per un servizio di recapito e distribuzione postale, per la quale l’aggiudicataria aveva indicato un costo della manodopera inferiore a quello calcolato dalla stazione appaltante, facendo riferimento non alle tabelle ministeriali del CCNL da essa applicato (K711, aggiornato nel 2016), bensì a quelle di un diverso contratto (K721), aggiornate al 2021.

La concorrente seconda classificata ha contestato l’aggiudicazione sostenendo che l’offerta fosse anomala e che il costo del lavoro fosse in contrasto con i minimi retributivi fissati dalle tabelle “vigenti”, in realtà riferite a un CCNL diverso da quello applicato dall’impresa.

Il TAR aveva annullato l’aggiudicazione imponendo alla Stazione Appaltante una nuova verifica di congruità ai sensi dell'art. 110 del Codice, mentre la ricorrente insisteva in appello chiedendo l’esclusione immediata dell’aggiudicataria.

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