Costi manodopera modificati in sede di anomalia: interviene il TAR

Modificare i costi del personale dopo la presentazione dell’offerta è vietato: l’aggiudicazione è nulla e il contratto inefficace.

di Redazione tecnica - 15/07/2025

Quali sono i limiti alla giustificazione dei costi della manodopera in sede di verifica dell’anomalia? È legittimo correggere in aumento i valori dichiarati in offerta? E cosa accade se l’aggiudicazione viene formalizzata prima della scadenza del termine di stand still?

Costi manodopera modificati in sede di anomalia: la sentenza del TAR Sicilia

Ha risposto a queste domande il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sez. III, sede di Catania) che, con la sentenza n. 2002 del 24 giugno 2025, è intervenuto interviene in modo netto su un tema delicatissimo: la modificabilità dell’offerta economica nella fase di verifica dell’anomalia, con particolare riferimento ai costi della manodopera.

Il contenzioso nasce da una gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di gestione di hotspot per migranti, durata 24 mesi, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV).

L’aggiudicazione era stata disposta in favore di una cooperativa la cui offerta, già oggetto di verifica di anomalia per costi del personale inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, è stata poi “corretta” in sede giustificativa con un aumento sostanziale di tali costi.

Accogliendo il ricorso proposto dalla seconda classificata, il TAR ha:

  • annullato l’aggiudicazione per violazione dell’art. 108, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti);
  • dichiarato l’inefficacia del contratto stipulato nelle more del giudizio;
  • disposto il subentro retroattivo della ricorrente nel contratto;
  • escluso l’applicazione di sanzioni alternative ai sensi dell’art. 123 c.p.a.
© Riproduzione riservata