Costi di sicurezza e manodopera: la mancata allegazione può portare all’esclusione?

Un'interessante sentenza del TAR Campania chiarisce alcuni principi chiave nell'applicazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici

di Redazione tecnica - 09/04/2025

La mancata allegazione dei documenti relativi ai costi della sicurezza e della manodopera può causare l’esclusione da una gara pubblica? È legittimo contestare i criteri di punteggio economico in base alle vecchie Linee Guida ANAC? Un operatore economico terzo in graduatoria può impugnare l’aggiudicazione?

Indicazione costi manodopera, cause di esclusione e bando tipo ANAC: indicazioni dal TAR

A questi interrogativi ha dato risposta la sentenza TAR Campania del 17 marzo 2025, n. 529, nell’ambito di una procedura aperta per lavori pubblici, a cui l’operatore ricorrente aveva partecipato classificandosi al terzo posto.

Secondo l’operatore economico (OE), la gara sarebbe viziata per:

  • attribuzione irregolare del punteggio economico, tramite un metodo “non lineare” non conforme alle Linee Guida ANAC n. 2;
  • mancata esclusione delle prime due classificate, per omessa allegazione dei costi della sicurezza e della manodopera.

Le previsioni del nuovo Codice dei Contratti

La decisione assume rilievo in quanto si fonda sull’applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023), entrato in vigore il 1° luglio 2023. Il Collegio ha chiarito importanti aspetti legati alla corretta interpretazione delle nuove disposizioni in materia di punteggio economico e di contenuto obbligatorio dell’offerta.

Tra le norme chiave richiamate nella sentenza troviamo:

  • Art. 71, che disciplina le procedure aperte;
  • Art. 108 sull'obbligo per l’operatore economico di indicare (non necessariamente allegare) i costi della manodopera e della sicurezza;
  • Art. 107 sui criteri per l’attribuzione del punteggio economico nelle gare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
  • Art. 225, co. 16, che ha abrogato le Linee Guida ANAC in favore dei nuovi bandi-tipo, capitolati e contratti-tipo;
  • Art. 222, co. 2 che attribuisce ad ANAC un ruolo centrale nella definizione di strumenti uniformi per la gestione delle gare.

Criteri di calcolo punteggio economico: Linee Guida ANAC non più utilizzabili

Il ricorrente ha sostenuto che l’utilizzo di un metodo di calcolo “non lineare” avrebbe falsato l’attribuzione del punteggio economico, favorendo le prime due imprese. Tuttavia, il TAR ha chiarito che la Stazione Appaltante ha applicato il Bando Tipo ANAC n. 1/2023, espressione del nuovo sistema normativo e che le Linee Guida ANAC n. 2 non sono più applicabili, essendo state superate dal nuovo impianto regolatorio (art. 225, c. 16).

Non solo: in assenza di impugnazione tempestiva del bando, non è più possibile contestare i criteri di valutazione adottati.

Costi manodopera: l'indicazione è sufficiente

Altro motivo di ricorso riguardava la presunta mancanza, da parte delle prime due classificate, dell’analisi dettagliata dei costi della sicurezza e della manodopera.

Ma anche qui il TAR ha respinto la censura, evidenziando che:

  • ai sensi dell’art. 108 del d.Lgs. n. 36/2023, è sufficiente l’indicazione di tali costi, non l’allegazione analitica;
  • le offerte impugnate contenevano l’indicazione richiesta dal bando.

Secondo la giurisprudenza, l’esclusione non può derivare da una pretesa incompletezza, bensì solo dalla totale assenza di indicazione dei costi obbligatori. Si tratta di un orientamento già consolidato sotto il d.lgs. n. 50/2016 che alla luce del nuovo Codice, chiarendo appunto “L’esclusione può derivare solo dall’assoluta mancata indicazione, e non dalla pretesa irrisorietà o dall’assenza di elaborati giustificativi, salvo verifica di anomalia”.

Il principio della “prova di resistenza” e la carenza di interesse

Altro snodo fondamentale riguarda il difetto di interesse a ricorrere, evidenziato dal TAR attraverso il principio della prova di resistenza, ovvero dell’onere del ricorrente di dimostrare che l’accoglimento del ricorso avrebbe comportato l’aggiudicazione in proprio favore. Se questa condizione non è soddisfatta, il ricorso è inammissibile.

Nel caso in esame, la ricorrente si è classificata terza e anche ipotizzando l’esclusione della prima classificata, non sarebbe risultata vincitrice, in assenza di esclusione della seconda. Ne deriva che il ricorso in parte è inammissibile proprio per mancanza di interesse concreto e attuale.

Il principio di tassatività delle cause di esclusione

Infine, il TAR ha infine ribadito un principio fondamentale in materia di gare pubbliche: le cause di esclusione devono essere tassative, cioè previste espressamente dalla legge o dal bando di gara.

Di conseguenza, non è ammessa alcuna esclusione per carenze documentali non previste espressamente. Anche un’eventuale richiesta di allegato tecnico estimativo, se non imposta dal bando, non può giustificare l’esclusione. Si tratta di un principio sancito oggi dall’art. 10 del d.Lgs. n. 36/2023, ed è fondamentale per garantire par condicio e favor partecipationis.

Conclusioni

Il ricorso è stato quindi respinto, in parte perché giudicato inammissibile, in assenza di interesse legittimo ad agire, in parte infondato perché l’operato della SA è stato giudicato corretto tenendo conto del fatto che:

  • i criteri di valutazione delle offerte facevano riferimento a quanto previsto dal disciplinare a sua volta, correttamente impostato sul Bando-tipo n. 1/2023 di ANAC;
  • l’indicazione dei costi di sicurezza e manodopera, senza obbligo di allegazione di elaborati, è sufficiente ai sensi dell’art. 108 del Codice.
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