Crediti da bonus edilizi e reddito di lavoro autonomo: cosa cambia con il nuovo regime fiscale
In una nuova risposta, l'Agenzia delle Entrate spiega quando il differenziale da acquisto dei crediti diventa imponibile ai fini IRPEF e IRAP dopo la riforma del 2024, secondo il principio di onnicomprensività
A partire dal 2024, il differenziale positivo tra il valore nominale dei crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi e il prezzo di acquisto sostenuto da un’associazione professionale concorre alla determinazione del reddito di lavoro autonomo ed è rilevante anche ai fini IRAP.
A spiegarlo, con la risposta del 16 gennaio 2026, n. 6, è l’Agenzia delle Entrate, chiarendo che la questione è direttamente collegata all’introduzione del principio di onnicomprensività di cui all’articolo 54 del TUIR, come riformulato dal decreto legislativo n. 192/2024.
La stessa risposta precisa, tuttavia, che i crediti acquistati prima del 1° gennaio 2024 restano fiscalmente irrilevanti, anche se le relative quote vengono utilizzate in compensazione negli anni successivi, confermando l’assenza di effetti retroattivi della nuova disciplina.
Reddito da lavoro autonomo: come incide fiscalmente la cessione dei bonus edilizi?
Il chiarimento arriva in risposta all’istanza di interpello presentata da un’associazione professionale che, tra il 2022 e il 2025, aveva acquistato da terzi crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi – in particolare Superbonus – a un prezzo inferiore al valore nominale.
I crediti, nel dettaglio:
- non derivavano da prestazioni professionali rese dall’associazione o dai singoli associati;
- venivano utilizzati direttamente dall’associazione in compensazione, secondo la ripartizione annuale prevista dalla normativa.
Fino al periodo d’imposta 2023, l’associazione aveva ritenuto che il differenziale positivo (agio) non fosse fiscalmente rilevante né ai fini IRPEF né ai fini IRAP.
Con l’entrata in vigore del nuovo articolo 54 del TUIR, fondato sul principio di onnicomprensività, è sorto il dubbio sull’imponibilità del differenziale.
Da qui i due quesiti al Fisco:
- il primo sulla rilevanza fiscale del differenziale a partire dal 2024: l’associazione chiedeva se, alla luce del nuovo articolo 54 del TUIR, il differenziale tra valore nominale e costo di acquisto dei crediti dovesse ora concorrere alla determinazione del reddito di lavoro autonomo e, conseguentemente, alla base imponibile IRAP, con imputazione per trasparenza ai singoli associati
- il secondo sui crediti acquistati prima del 2024: in caso di risposta affermativa al primo quesito, si chiedeva se la nuova disciplina potesse applicarsi anche a crediti acquistati negli anni precedenti, ma utilizzati in compensazione dal 2024 in poi.
Il nuovo quadro normativo: il principio di onnicomprensività
Per inquadrare correttamente la risposta del Fisco è necessario richiamare alcuni riferimenti normativi essenziali, che costituiscono l’ossatura del ragionamento dell’Amministrazione finanziaria.
In primo luogo, sul piano soggettivo, le associazioni professionali sono disciplinate dall’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR. La norma le equipara alle società semplici ai fini delle imposte sui redditi, con una conseguenza ben precisa: l’associazione non è soggetto autonomo d’imposta, ma il reddito prodotto viene imputato per trasparenza ai singoli associati, secondo le rispettive quote di partecipazione.
Sul piano oggettivo, il reddito prodotto dall’associazione professionale rientra nella categoria dei redditi di lavoro autonomo, come definiti dall’articolo 53 del TUIR, quando deriva dall’esercizio abituale di arti e professioni, anche in forma associata.
Il punto centrale è però rappresentato dalla determinazione del reddito di lavoro autonomo, disciplinata dall’articolo 54 del TUIR, profondamente modificato dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, con effetti a partire dal periodo d’imposta 2024.
La nuova formulazione dell’articolo 54, comma 1, stabilisce che il reddito è costituito dalla differenza tra:
- tutte le somme e i valori in genere percepiti nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, in relazione all’attività professionale;
- e le spese sostenute nel medesimo periodo nell’esercizio dell’attività.
È in questo passaggio che viene introdotto il cosiddetto principio di onnicomprensività, che amplia il perimetro dei componenti reddituali rilevanti rispetto al passato e supera le precedenti elencazioni puntuali di fattispecie imponibili.
Accanto alla disciplina IRPEF, rileva poi l’articolo 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di IRAP. Per le associazioni professionali, la base imponibile IRAP è determinata come differenza tra compensi percepiti e costi sostenuti inerenti all’attività, assumendo i componenti così come rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, salvo specifiche esclusioni.
Ne deriva il principio di fondo secondo cui ciò che concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo, in linea generale, rileva anche ai fini IRAP.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate
Nel rispondere all’istanza, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che con l’articolo 54, nella versione in vigore dal 2024 il reddito di lavoro autonomo è determinato sulla base del principio di onnicomprensività: assumono rilevanza tutte le somme e i valori percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività professionale, a prescindere dalla loro qualificazione formale.
È alla luce di questo nuovo criterio che l’Agenzia rilegge il trattamento dei crediti d’imposta acquistati.
Se, nel regime previgente, il differenziale positivo tra valore nominale del credito e prezzo di acquisto non era riconducibile ai compensi professionali né alla cessione di elementi immateriali riferibili all’attività, nel nuovo assetto normativo tale distinzione perde rilievo.
Dal 2024, infatti, sia il costo sostenuto per l’acquisto del credito sia il valore nominale del credito stesso concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo.
L’imputazione temporale segue il principio di cassa:
- il costo rileva nell’anno in cui viene sostenuto;
- il valore nominale rileva negli anni in cui le singole quote vengono effettivamente utilizzate in compensazione.
Il differenziale positivo emerge quindi come effetto naturale di questo meccanismo e concorre alla formazione del reddito nel periodo di utilizzo del credito.
Secondo l’Agenzia, non si tratta di tassare un mero “risparmio”, ma di applicare in modo coerente il nuovo criterio generale di determinazione del reddito professionale.
Quanto ai riflessi IRAP, l’Amministrazione richiama l’articolo 8 del decreto legislativo n. 446 del 1997, evidenziando come, per le associazioni professionali, la base imponibile sia costruita assumendo i componenti reddituali così come rilevano ai fini delle imposte sui redditi.
Di conseguenza, una volta riconosciuta la rilevanza del differenziale ai fini del reddito di lavoro autonomo, lo stesso componente assume rilievo anche ai fini IRAP.
Diverso, infine, il trattamento riservato ai crediti acquistati prima del 2024.
Su questo aspetto l’Agenzia mantiene una linea di continuità con i precedenti chiarimenti: la nuova disciplina non ha effetti retroattivi e non può incidere su operazioni perfezionate in un contesto normativo diverso. Le quote di crediti acquistati prima del 1° gennaio 2024 restano quindi fiscalmente irrilevanti, anche se utilizzate in compensazione negli anni successivi.
Nel complesso, la posizione dell’Agenzia si fonda su un principio semplice: non è l’operazione a cambiare, ma il quadro normativo di riferimento. Dal 2024, il principio di onnicomprensività amplia il perimetro del reddito di lavoro autonomo e rende imponibili componenti che, fino all’anno precedente, restavano fuori dal calcolo fiscale.
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