Credito d’imposta Transizione 5.0: il Fisco sull'uso delle quote residue dopo il 2025
La Risoluzione n. 1/E dell’Agenzia delle Entrate chiarisce la compensazione del credito non utilizzato e la ripartizione sulle annualità dal 2026 al 2030
Con la Risoluzione del 12 gennaio 2026, n. 1/E, arrivano importanti indicazioni dall’Agenzia delle Entrate sulle modalità di utilizzo del credito d’imposta Transizione 5.0 non utilizzato entro il 31 dicembre 2025.
Un chiarimento atteso dalle imprese che hanno investito – o stanno investendo – in digitalizzazione ed efficientamento energetico, ambiti nei quali il credito 5.0 rappresenta uno degli strumenti più rilevanti introdotti dal legislatore negli ultimi anni.
Crediti d'imposta Transizione 5.0: i chiarimenti del Fisco sugli importi residui
Ricordiamo che l’articolo 38 del d.l. n. 19/2024 disciplina il credito d’imposta nell’ambito del Piano Transizione 5.0. La norma stabilisce che il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, solo dopo la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dell’elenco delle imprese ammesse da parte del GSE.
Secondo quanto previsto dal comma 13, il
credito non utilizzato entro il 31 dicembre 2025
non va perso, ma deve essere riportato in avanti e
suddiviso in cinque quote annuali di pari
importo.
Ed è proprio su questo meccanismo che interviene la nuova
risoluzione del Fisco, fornendo indicazioni operative
puntuali: l’Agenzia precisa che il credito residuo
al 31 dicembre 2025 viene automaticamente
ripartito in cinque quote annuali, riferite agli anni
dal 2026 al 2030, e che tali quote sono
visibili nel cassetto fiscale dell’impresa.
All’interno dell’area riservata è quindi possibile verificare l’importo complessivo residuo, la quota annuale utilizzabile e l’annualità di riferimento, riducendo in modo significativo il rischio di errori nella fase di utilizzo.
Come utilizzare il credito
Dal punto di vista operativo, ciascuna quota può essere utilizzata esclusivamente in compensazione mediante modello F24 trasmesso tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, indicando il codice tributo 7072 e l’anno di riferimento della quota, nel formato “AAAA”.
Su questi modelli vengono effettuati controlli automatizzati: se l’importo compensato eccede la quota disponibile per quella specifica annualità, il modello viene scartato, con comunicazione dell’esito tramite ricevuta telematica.
Chiarimenti sul plafond residuo
Nella stessa risoluzione si chiarisce che, a seguito della ripartizione in cinque quote, il plafond riferito agli anni 2024 e 2025 viene ridotto dell’importo redistribuito e il credito residuo al 31 dicembre 2025 risulta pari a zero. In altre parole, tutto ciò che non è stato utilizzato entro quella data viene integralmente spostato sulle annualità dal 2026 al 2030.
Il credito, quindi, non si perde, ma richiede attenzione nella gestione, nel controllo del cassetto fiscale e nella corretta programmazione delle compensazioni future.
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