Fatture elettroniche: il Fisco sull’integrazione del CUP dopo l’emissione
In un nuovo provvedimento, l’Agenzia delle Entrate chiarisce modalità, limiti e responsabilità per la regolarizzazione delle fatture già emesse per l'acquisto di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici
Dal 1° giugno 2023, tutte le fatture riferite all’acquisizione di beni e servizi oggetto di incentivi alle attività produttive devono riportare il CUP indicato nell’atto di concessione o comunicato in fase di assegnazione o richiesta del beneficio.
Un obbligo dal quale sono scaturite non poche criticità operative come fatture emesse senza CUP, codici indicati in modo errato o non coerente con l’atto di concessione, difficoltà di rettifica senza ricorrere a note di variazione o a riemissioni del documento.
CUP nelle fatture elettroniche e incentivi pubblici: come funziona l’integrazione dopo l’emissione
Proprio per rispondere a queste esigenze, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con il provvedimento del 10 dicembre 2025, prot. n. 563301, che definisce in modo puntuale le modalità di integrazione del CUP nelle fatture elettroniche già trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI).
Il documento non introduce quindi nuovi adempimenti, ma rappresenta un tassello fondamentale per rendere effettivamente gestibile l’obbligo del CUP nelle fatture elettroniche.
L’adempimento è stato previsto con l’art. 5 del decreto-legge n. 13/2023 (c.d. “Decreto PNRR 3”), convertito dalla legge n. 41/2023, con il quale è stato disposto che, a partire dal 1° giugno 2023, le fatture elettroniche relative a beni e servizi finanziati con incentivi pubblici alle attività produttive debbano contenere il CUP di cui all’art. 11 della legge n. 3/2003.
Obiettivo è garantire la tracciabilità della spesa pubblica, rafforzando i controlli sugli incentivi, in particolare quelli legati al PNRR, al PNC e alle politiche di coesione.
I rimedi del Fisco a CUP mancanti o errati
Nella fase applicativa, l’obbligo di indicare il CUP ha evidenziato una criticità evidente: la fattura elettronica, una volta trasmessa allo SdI, non è modificabile.
Il provvedimento del 10 dicembre 2025 interviene proprio su questo punto, con l’introduzione di un servizio web dedicato, reso disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate del portale Fatture e Corrispettivi, che consente di integrare l’informazione mancante senza alterare la fattura originaria.
Il servizio può essere utilizzato:
- dal cessionario o committente della prestazione;
- oppure da un intermediario delegato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DPR n. 322/1998,
Si può integrare il CUP relativo alla spesa oggetto di incentivo pubblico, nel caso in cui:
- non sia stato indicato in fattura;
- sia stato indicato in modo errato.
L’integrazione avviene a valle dell’emissione, senza incidere sulla struttura della fattura elettronica e senza generare duplicazioni documentali. Il provvedimento colma così una lacuna applicativa emersa nella prima fase di attuazione dell’obbligo di indicazione del CUP nelle fatture elettroniche.
Il servizio può essere utilizzato esclusivamente per le fatture elettroniche con data operazione successiva al 31 maggio 2023.
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