DDL Stadi: il CNI promuove la riforma ma chiede più tutele per i tecnici

Audizione in Senato sul DDL n. 1132: semplificazione, PPP e progettazione al centro, ma resta il nodo della responsabilità tecnica e dei tempi decisionali

di Redazione tecnica - 19/03/2026

È positiva la valutazione del CNI sul c.d. DDL Stadi, espressa nel corso dell’audizione davanti alle Commissioni riunite 7ª e 8ª del Senato, nell’ambito dell’esame del Disegno di Legge n. 1312 recante “Disposizioni in materia di stadi e impianti calcistici italiani”.

Valutazione che si innesta, però, su alcune indicazioni tecniche puntuali, con l’obiettivo di rendere davvero efficace il percorso di modernizzazione degli impianti sportivi, come ha precisato la delegazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, composta dal Presidente Angelo Domenico Perrini e dal Consigliere Domenico Condelli, presentando un contributo articolato, fondato sull’esperienza maturata nella gestione di opere pubbliche complesse.

DDL Stadi: perché serve una riforma contro complessità normativa e procedurale

Nel suo intervento introduttivo, Perrini ha sottolineato come il CNI abbia accolto con favore l’impianto generale del provvedimento, «riconoscendo la necessità di intervenire in modo organico su un settore che, da anni, risente di una eccessiva complessità normativa e procedurale». Il riferimento è a un quadro regolatorio che, nel tempo, ha prodotto stratificazione normativa e frammentazione dei procedimenti, incidendo direttamente sulla capacità di realizzare infrastrutture sportive in tempi certi.

Entrando nel merito, Condelli ha richiamato un elemento centrale per chi opera nei lavori pubblici: «L’esperienza concreta maturata in numerosi contesti territoriali, evidenzia come la realizzazione di infrastrutture sportive richieda oggi percorsi amministrativi lunghi e frammentati, indipendentemente dalla qualità progettuale e dalla disponibilità finanziaria dei soggetti proponenti». In questo contesto, il Disegno di Legge viene letto come una risposta coerente, «orientata alla modernizzazione degli impianti e alla razionalizzazione dei processi decisionali».

Stadi come infrastrutture urbane complesse: il modello multifunzionale

Uno dei passaggi più rilevanti riguarda la qualificazione degli stadi come infrastrutture urbane complesse, destinate non solo alla pratica sportiva, ma a un utilizzo multifunzionale continuo, includendo funzioni commerciali, culturali e ricreative. Si tratta di un cambio di paradigma che apre a modelli di sviluppo urbano integrato.

In questa logica si inserisce anche il concetto di Rinascenza urbana, inteso come processo di rigenerazione urbana fondato su sostenibilità, innovazione e qualità della vita. Un’impostazione che il CNI ha pienamente condiviso insieme all’attenzione per le componenti ingegneristiche, considerate «imprescindibili per garantire sicurezza strutturale, efficienza energetica, gestione impiantistica avanzata e adeguati livelli di tecnologia e controllo».

Semplificazione, PPP e governance: le leve operative del DDL Stadi

Tra i punti qualificanti del DDL, il CNI ha espresso una valutazione positiva sulla previsione di una struttura di missione con funzioni di coordinamento e ruolo di stazione appaltante, per ridurre la frammentazione procedurale e garantire un presidio tecnico adeguato nei contesti più complessi. Resta però l’esigenza di evitare che tale assetto comporti un aggravio di responsabilità per i tecnici.

Sul fronte della progettazione, il giudizio è favorevole al ricorso ai concorsi internazionali di progettazione, ma con una proposta migliorativa: ampliare le competenze delle commissioni, includendo figure specialistiche in impatto sociale e sicurezza urbana, in coerenza con la natura multidimensionale degli interventi.

Il CNI ha espresso apprezzamento anche per il riconoscimento del Partenariato Pubblico-Privato (PPP) e per l’introduzione del procedimento autorizzatorio unico, strumenti ritenuti essenziali per accelerare gli interventi. In chiave operativa risultano particolarmente rilevanti i termini perentori dei pareri e l’obbligo, in caso di dissenso, di formulare prescrizioni mitigative

Misure che incidono direttamente sulla certezza dei tempi e sulla qualità del confronto tra amministrazioni.

Responsabilità tecnica, incentivi e BIM: le condizioni per attuare la riforma

Uno dei passaggi più sensibili riguarda la tutela dei tecnici. Il CNI ha infatti richiesto di rafforzare le garanzie per i tecnici decisori, affinché possano operare senza il timore di responsabilità improprie.

Tra gli elementi positivi, anche la previsione di un credito d’imposta fino al 40% per i progetti con elevati standard ambientali. Rilevante, inoltre, l’istituzione del Catalogo nazionale degli stadi, considerato un primo passo verso una gestione sistemica del patrimonio infrastrutturale.

In questa prospettiva, il CNI ha proposto di trasformarlo in un nodo informativo evoluto, capace di integrare anche i modelli informativi digitali (BIM), in linea con il quadro del d.lgs. 36/2023.

Una riforma strategica da rendere operativa

Nelle conclusioni, Condelli ha sintetizzato la posizione del Consiglio sottolineando come il DDL 1312 costituisca un intervento normativo di significativa rilevanza strategica.

Ma perché la riforma produca effetti concreti, è necessario – ha aggiunto – «garantire unitarietà dei procedimenti, certezza decisionale e adeguata tutela della responsabilità tecnica, allo scopo di rendere effettivi i principi di proporzionalità, efficacia e orientamento al risultato».

Proprio per questo ha confermato la disponibilità dei professionisti a collaborare con le istituzioni, mettendo a disposizione competenze tecniche e contributi operativi per l’attuazione del provvedimento.

© Riproduzione riservata
I contenuti pubblicati su LavoriPubblici.it sono protetti dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e tutela delle banche dati. È vietata la riproduzione integrale o sostanziale, anche parziale ove effettuata in modo sistematico, nonché mediante strumenti automatizzati, degli articoli, delle banche dati e dei contenuti editoriali della testata su qualsiasi supporto, sito web, piattaforma digitale o mezzo di comunicazione, in assenza di preventiva autorizzazione scritta dell'editore.
Sono consentiti esclusivamente brevi estratti, citazioni e richiami ai contenuti pubblicati, purché accompagnati dall’espressa indicazione della fonte e dal relativo link all'articolo originale.