La normativa edilizia non brilla per precisione e coerenza. Da una parte una norma statale (il d.P.R. n. 380/2001, Testo Unico Edilizia) modificata in oltre 20 anni da mani diverse e dall'altra il continuo rimando a leggi regionali e normative incidenti sulla materia. E attenzione, questa non vuole essere la classica introduzione distruttiva, il Testo Unico Edilizia va certamente riformato ma senza buttare il bambino con l'acqua sporca. Il punto è che l'incertezza finisce per investire anche istituti che dovrebbero essere ormai assestati, come la decadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori.
Alcune disposizioni, infatti, riguardano principi cardine e dovrebbero essere fuori discussione, a partire dall'efficacia temporale del titolo edilizio e dalle sue cause di decadenza, definite puntualmente all'art. 15 del d.P.R. n. 380/2001.
Eppure qualche dubbio resiste. Visto che il comma 2 del citato art. 15 vincola l'inizio dei lavori entro un anno dal rilascio del titolo, quando si può dire che i lavori sono davvero iniziati ai fini della decadenza del permesso di costruire? Basta l'allestimento del cantiere, quindi un ponteggio, le recinzioni, la cartellonistica e le opere preparatorie? E l'avvio va misurato allo stesso modo per una villetta e per un complesso da decine di alloggi?
Decadenza per mancato inizio dei lavori: cosa ha detto finora la giustizia amministrativa
A queste domande ha risposto negli anni la giustizia amministrativa con numerosi interventi, tra i quali vale la pena ricordare i seguenti.
- L'inizio lavori nelle opere interne, TAR Sardegna n. 565/2026
- Lo sbancamento vale come inizio lavori, TAR Sicilia n. 1850/2025
- La decadenza richiede un atto formale, TAR Abruzzo n. 454/2025
- Gli errori istruttori dell'amministrazione, Consiglio di Stato n. 10611/2023
- Tempistiche ed entità del cantiere, Consiglio di Stato n. 1314/2023
- I termini per iniziare i lavori, TAR Campania n. 2045/2022
- L'onere della prova grava sul Comune, Consiglio di Stato n. 4033/2022
- Inizio lavori e impianto del cantiere, TAR Campania n. 2323/2022
- La decadenza del titolo formato per silenzio-assenso, TAR Campania n. 2766/2021
- Decadenza non significa illegittimità, Consiglio di Stato n. 6910/2021
A questi interventi si aggiunge ora una nuova pronuncia del Consiglio di Stato, la sentenza della Sezione IV n. 5649 del 14 luglio 2026 sulla decadenza di un permesso di costruire per mancato avvio dei lavori, che ci consente di affrontare una problematica che apparentemente potrebbe sembrare banale ma che non lo è affatto.
Permesso di costruire decaduto per mancato inizio dei lavori: il caso in esame
La vicenda ha riguardato un intervento di edilizia sociale tutt'altro che modesto, ottantotto alloggi in locazione agevolata insieme a opere di urbanizzazione e servizi collettivi, assentito con permesso di costruire nel giugno del 2022 in attuazione di una convenzione urbanistica e sostenuto da un finanziamento della Regione Calabria. Il termine annuale per l'avvio dei lavori veniva così a scadere nel giugno del 2023, ma soltanto nel gennaio del 2025 il Comune ha dichiarato la decadenza del titolo ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, appoggiandosi a un sopralluogo del dicembre precedente dal quale erano emerse soltanto la recinzione dell'area, gli allacci di cantiere, la cartellonistica e alcune limitate opere preparatorie.
La società titolare ha impugnato la determinazione lamentando un difetto di istruttoria e di motivazione e sostenendo che i lavori erano partiti subito dopo il rilascio del titolo, con pulizia dell'area, sbancamento, allacciamenti alle reti di servizio, scavi e soprattutto una paratia realizzata mediante pali di fondazione profondi, opere di natura strutturale che a suo avviso non potevano essere degradate ad attività preparatorie. A supporto ha richiamato la comunicazione telematica di inizio dei lavori strutturali e il verbale della commissione regionale di verifica tecnico-amministrativa che attestava un avanzamento superiore al 27 per cento. Con un secondo ordine di censure ha poi invocato la proroga automatica di trentasei mesi dell'art. 10-septies, comma 1, lettera b), del D.L. n. 21/2022, convertito dalla Legge n. 51/2022, ritenendo che il permesso, quale atto attuativo della convenzione, ne seguisse la sorte, e in via gradata quella della lettera a), sostenendo che pretendere una comunicazione preventiva significasse imporre un formalismo privo di base normativa.
Il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte rivolta contro la Regione e contro l'amministrazione statale evocata in giudizio e lo ha rigettato nel resto, ritenendo che le attività riscontrate in cantiere fossero soltanto prodromiche all'edificazione. Da lì è nato l'appello.
Art. 15 del d.P.R. n. 380/2001 e proroghe straordinarie: il quadro normativo di riferimento
Per capire come i giudici di Palazzo Spada siano arrivati alla loro decisione bisogna partire dalle norme in gioco. In particolare, l'art. 15 del Testo Unico Edilizia costruisce un meccanismo temporale rigido per il permesso di costruire, perché il termine di inizio non può superare un anno dal rilascio del titolo e quello di ultimazione tre anni dall'inizio dei lavori, e decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, salvo che anteriormente alla scadenza sia stata richiesta una proroga. Quest'ultima va assentita con provvedimento motivato e presuppone fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare, oppure la mole dell'opera, le sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, le difficoltà tecnico-esecutive emerse dopo l'avvio del cantiere o il finanziamento di un'opera pubblica ripartito su più esercizi finanziari. Il comma 2-bis aggiunge poi un'ipotesi vincolata, perché la proroga è comunque accordata quando i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.
Su questo impianto si sono stratificate negli anni le proroghe straordinarie, e conviene notare che hanno sempre viaggiato su due binari separati. Già il decreto del Fare distingueva tra il comma 3 dell'art. 30 del D.L. n. 69/2013, che prorogava di due anni i termini di inizio e ultimazione dei permessi di costruire previa comunicazione dell'interessato, e il comma 3-bis, che prorogava invece di tre anni e in via automatica i termini delle convenzioni di lottizzazione e degli accordi similari. La stessa architettura si ritrova nell'art. 10-septies del D.L. n. 21/2022, dove la lettera a) del comma 1 si occupa dei titoli edilizi e dei relativi termini, mentre la lettera b) riguarda le convenzioni di lottizzazione, gli accordi assimilabili, i piani attuativi e gli atti a essi propedeutici.
Per chi deve fare i conti con le scadenze in questo momento va aggiunto che l'estensione prevista dall'art. 10-septies è cresciuta nel tempo fino agli attuali quarantotto mesi per effetto del D.L. n. 200/2025 convertito dalla Legge n. 26/2026, mentre i trentasei mesi invocati nel giudizio corrispondono alla versione allora vigente. Ed è sulla distinzione tra le due lettere che si è giocata una parte decisiva della controversia.
Nozione di inizio lavori: quando i lavori si possono dire davvero iniziati
Il primo principio ribadito dal Consiglio di Stato riguarda la nozione stessa di inizio dei lavori, che non può essere intesa in senso meramente formale o documentale ma richiede opere rivelatrici della seria ed effettiva volontà del titolare di dare corso all'intervento assentito, attività significative e non equivoche, tali da escludere il rischio che il termine decadenziale venga eluso attraverso interventi simbolici o preparatori, secondo un orientamento consolidato che la pronuncia richiama espressamente a partire dalla sentenza della Sezione V n. 5635 del 26 giugno 2024.
Il passaggio più interessante per chi progetta e per chi controlla è però il secondo. La verifica, precisa il Collegio richiamando la sentenza della Sezione IV n. 4008 del 2 maggio 2024, va compiuta avuto riguardo alla consistenza complessiva dell'intervento autorizzato, e assumono rilievo l'effettivo impianto del cantiere, la presenza stabile di mezzi e maestranze, gli scavi funzionalmente collegati alle opere fondazionali e le attività costruttive idonee a inserirsi nel processo edificatorio vero e proprio. La soglia dell'inizio lavori non è quindi un valore assoluto ma una grandezza relativa, che si misura sul rapporto tra ciò che è stato materialmente eseguito e ciò che il titolo autorizzava a costruire.
Applicando questo criterio il Collegio ha ritenuto che le attività riscontrate nel sopralluogo si collocassero nella fase antecedente all'avvio dell'intervento, senza superare quella soglia minima di trasformazione urbanistico-edilizia che impedisce il verificarsi dell'effetto decadenziale. Nemmeno le attestazioni provenienti da soggetti terzi hanno poi spostato il giudizio, perché si riferivano a una situazione fotografata alla fine del 2024, quindi ben oltre la scadenza del termine, e descrivevano comunque opere che, rispetto a un programma da ottantotto alloggi, non testimoniano l'esecuzione di quanto autorizzato.
Proroga del permesso di costruire: perché non opera in automatico
Sul secondo fronte i giudici hanno lavorato di interpretazione sistematica. Se il legislatore avesse voluto estendere ai permessi di costruire la proroga automatica della lettera b), osserva il Collegio, non avrebbe avuto ragione di dedicare ai titoli edilizi la disciplina distinta della lettera a). Né soccorre il richiamo in via gradata a quest'ultima, perché è la norma stessa a subordinare il beneficio alla condizione che i termini non siano già decorsi al momento della comunicazione con cui l'interessato dichiara di volersene avvalere, sicché la manifestazione di volontà non è un adempimento aggiunto in via interpretativa ma un presupposto testuale.
Resta poi il principio che vale sempre, al di là della norma emergenziale del momento. La proroga non discende mai dalla legge in via automatica ma richiede un'iniziativa del titolare, che assume la forma dell'istanza seguita da provvedimento motivato nel regime ordinario dell'art. 15 e quella della semplice comunicazione al Comune nel regime straordinario, e in entrambi i casi deve intervenire prima che il termine sia scaduto. L'istanza, del resto, è lo strumento con cui il privato dichiara il permanere del proprio interesse e consente al Comune di verificare che l'opera sia ancora compatibile con la disciplina urbanistica sopravvenuta, in una logica che risponde alla certezza dei rapporti giuridici e alla tutela dei terzi controinteressati. In assenza di quell'iniziativa il decorso del termine produce da solo l'effetto decadenziale, e il provvedimento che ne prende atto ha natura meramente ricognitiva.
Convenzione urbanistica, finanziamento pubblico e stato di avanzamento: l'analisi tecnica
C'è poi un passaggio che tocca una convinzione diffusa negli uffici tecnici e negli studi professionali, quella secondo cui un intervento convenzionato e finanziato con risorse pubbliche goda di un regime di favore anche sul piano edilizio. Il Collegio ha escluso questa lettura osservando che il rapporto finanziario con l'amministrazione regionale e quello urbanistico-edilizio disciplinato dal permesso operano su piani autonomi, perché le clausole della convenzione regolano soltanto presupposti e modalità di erogazione del contributo senza incidere sul contenuto né sulla durata del titolo. Nel caso esaminato, anzi, la convenzione richiamava il termine di avvio dei lavori esclusivamente ai fini della conservazione del beneficio finanziario, senza introdurre alcuna deroga alla disciplina edilizia, il che è esattamente il criterio da tenere presente quando si legge una clausola convenzionale sui tempi di esecuzione.
Da qui discende quella che a mio avviso è la conseguenza operativa più utile ricavabile dalla pronuncia, visto che la difesa aveva puntato molto sul verbale regionale relativo all'avanzamento superiore al 27 per cento, percentuale che la stessa sentenza riferisce essere suscettibile di salire al 35 per cento secondo determinate voci del quadro economico. Il riferimento alle voci del quadro economico è rivelatore, perché quel dato misura l'avanzamento della spesa e non quello edilizio dell'opera, e le due grandezze divergono in modo notevole quando la spesa sostenuta riguarda progettazione, oneri, allestimenti e forniture. Uno stato di avanzamento contabile non prova l'inizio dei lavori ai fini dell'art. 15, così come non lo provano gli atti di assenso adottati dal Comune lungo il procedimento, dal deposito di una variante all'autorizzazione degli allacci provvisori, che non producono alcun effetto di proroga tacita.
Va infine ricordato che la pronuncia non ribalta l'orientamento sull'onere della prova gravante sull'amministrazione, semmai lo conferma sul piano pratico, perché la decadenza era stata fondata su un verbale che descriveva analiticamente lo stato dei luoghi.
Decadenza del permesso di costruire: le conclusioni operative per i tecnici
L'appello è stato respinto e la sentenza di primo grado confermata integralmente. Al di là dell'esito, però, la pronuncia consegna ai professionisti un modo di ragionare che vale ben oltre il caso deciso.
La decadenza, del resto, non è una sanzione che l'amministrazione decide di irrogare, ma un effetto che matura da solo mentre il cantiere resta fermo. Nella vicenda esaminata il titolare ha continuato per anni a muoversi come se il permesso fosse ancora vivo, depositando varianti, chiedendo autorizzazioni e attivando contenziosi, salvo scoprire che nessuna di quelle iniziative aveva inciso sul decorso del termine. Aveva dalla sua un finanziamento pubblico, una convenzione, la destinazione sociale dell'opera e ostacoli non tutti imputabili alla propria inerzia, eppure ha perso su ogni fronte perché non ha compiuto l'unico atto che la legge gli chiedeva, cioè manifestare per iscritto e in tempo utile la volontà di proseguire.
Restano allora tre accorgimenti che costano poco e valgono molto.
- Trattare la scadenza dell'inizio lavori come un adempimento a data certa, verificando prima di ogni sospensione del cantiere quale sia il termine residuo e se ricorra una delle ipotesi di proroga dell'art. 15, comprese quelle vincolate del comma 2-bis che spesso vengono ignorate.
- Documentare l'avvio con elementi verificabili e datati, dal verbale di consegna al giornale dei lavori fino ai rilievi fotografici progressivi, perché è su materiale di questo tipo che si costruisce la difesa quando l'accertamento comunale arriva a distanza di anni.
- Leggere le convenzioni per quello che dicono, distinguendo le clausole che regolano il contributo pubblico da quelle che incidono sul titolo, senza dare per acquisito che un intervento di interesse generale goda di un trattamento di favore sui tempi.
Prima di comunicare l'avvio, insomma, la domanda da porsi non è se qualcosa sia stato fatto, ma se quel qualcosa racconti in modo non equivoco che il programma costruttivo assentito è partito. Se la risposta è dubbia conviene attendere e chiedere la proroga, perché davanti al giudice amministrativo il confronto non avviene tra le buone intenzioni del titolare e la rigidità del Comune, ma tra ciò che il titolo autorizzava e ciò che risulta realizzato alla data del sopralluogo.