È in vigore il c.d. Decreto Ambiente-bis, il nuovo provvedimento con cui il Governo interviene sulle procedure ambientali, sull’economia circolare, sul dissesto idrogeologico e sulle bonifiche, mettendo insieme semplificazioni amministrative, nuove risorse e misure destinate a interessare da vicino tecnici, imprese e amministrazioni locali.
Si tratta del D.L. n. 177/2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026 con il titolo “Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l’economia circolare e le bonifiche”.
Il testo conferma molte delle misure anticipate dopo il Consiglio dei ministri, ma consente adesso di definirne meglio condizioni, limiti e procedure: dal rafforzamento della Commissione tecnica PNRR-PNIEC alle verifiche di assoggettabilità a VIA, passando per il nuovo Fondo dedicato agli eventi ambientali e climatici, le nuove regole sulle terre e rocce da scavo, l’utilizzo del CSS-Combustibile e gli interventi sulle bonifiche.
Una parte importante riguarda ancora una volta la Terra dei Fuochi, per la quale vengono destinati fino a 200 milioni di euro agli interventi di risanamento e bonifica affidati al Commissario unico.
Decreto Ambiente-bis: tutte le novità su VIA, bonifiche e terre da scavo in Gazzetta Ufficiale
Il D.L. n. 177/2026 interviene direttamente sul D.Lgs. n. 152/2006, modificando sia la parte dedicata alle valutazioni e autorizzazioni ambientali sia quella relativa ai rifiuti e alle bonifiche, e affianca a queste modifiche nuove misure finanziarie per gli eventi climatici e per la mitigazione del rischio idrogeologico.
Per il settore delle costruzioni, uno dei passaggi più rilevanti riguarda la disciplina delle terre e rocce da scavo prodotte nei cantieri puntuali, per le quali viene introdotta la possibilità di riutilizzo diretto nel sito fino a 20 metri cubi anche senza preventiva caratterizzazione ambientale. Il decreto interviene però anche sui quantitativi ammessi in deposito quando le terre e rocce sono qualificate come rifiuto, definendo limiti decisamente più elevati rispetto alla disciplina ordinaria.
Sul fronte delle pubbliche amministrazioni, invece, assumono particolare peso il nuovo Fondo da 11 milioni di euro annui per eventi ambientali e climatici imprevedibili, i termini più stringenti nelle procedure di bonifica e i poteri sostitutivi attribuiti alle Regioni.
VIA e PNRR-PNIEC: come cambiano competenze e istruttorie ambientali
Una delle modifiche principali riguarda le verifiche di assoggettabilità a VIA dei progetti che rientrano nelle competenze della Commissione tecnica PNRR-PNIEC.
Il decreto modifica l’articolo 8 del D.Lgs. n. 152/2006 includendo espressamente, tra le attività attribuite alla Commissione, anche le verifiche di assoggettabilità a VIA, concentrando quindi presso lo stesso organismo questa fase dell’iter dei progetti PNRR e PNIEC.
Viene confermato anche il meccanismo di rimborso dei diritti di istruttoria collegato ai procedimenti VIA: a decorrere dal 2026, la relativa copertura potrà arrivare fino a 5 milioni di euro annui, utilizzando i proventi delle tariffe previste dall’articolo 33 del D.Lgs. n. 152/2006.
Il decreto interviene inoltre sul provvedimento unico ambientale, coordinando la disciplina con le nuove disposizioni sull’autorizzazione paesaggistica. Su questo punto sarà particolarmente importante leggere insieme il nuovo testo del D.Lgs. n. 152/2006 e il D.Lgs. n. 42/2004, perché la semplificazione riguarda la concentrazione del procedimento e non il venir meno della tutela paesaggistica.
AIA, eventi climatici e dissesto idrogeologico: fondi e nuove misure
Per rafforzare le attività istruttorie del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica connesse al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale, il decreto autorizza una spesa di 500 mila euro per il 2027, con specifica attenzione ai profili sanitari e al rispetto delle condizioni previste dalle autorizzazioni già rilasciate.
Più articolata è la disciplina del nuovo Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all’ambiente e al clima, istituito presso il MASE con una dotazione di 11 milioni di euro annui dal 2027.
Il Fondo finanzierà investimenti dei Comuni relativi a eventi che non determinano un’emergenza ai sensi del Codice della protezione civile e che siano collegati a crisi del ciclo dei rifiuti, conservazione della flora e della fauna autoctona, deterioramento ecologico anche delle acque o ulteriori effetti dei cambiamenti climatici.
Un decreto ministeriale, da adottare entro 90 giorni, dovrà stabilire modalità di presentazione delle domande, criteri di valutazione, monitoraggio e rendicontazione. Il finanziamento massimo resta fissato in 1 milione di euro per singolo evento e potrà essere revocato se, entro 180 giorni dalla concessione, il Comune non avrà assunto alcuna obbligazione giuridicamente vincolante per realizzare l’intervento.
I Comuni potranno inoltre ricorrere al supporto tecnico-operativo delle società in house, con costi coperti fino all’1% del finanziamento concesso.
Il testo definitivo corregge inoltre un dato circolato nelle prime anticipazioni sul dissesto idrogeologico: gli oneri per l’assistenza tecnico-specialistica ai Commissari di Governo potranno essere posti a carico dei quadri economici degli interventi entro il limite massimo del 2% del finanziamento assegnato, e non del 3%.
Terre e rocce da scavo: riutilizzo fino a 20 mc nei piccoli cantieri
È probabilmente una delle modifiche più interessanti per imprese e professionisti.
Il decreto inserisce nel D.Lgs. n. 152/2006 il nuovo articolo 185-ter, dedicato alle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto o prodotte nei cosiddetti cantieri puntuali.
Per le terre e rocce classificate con i codici EER 17.05.04 e 17.05.03*, i limiti quantitativi previsti per il deposito vengono elevati a 4.000 metri cubi complessivi, dei quali non più di 800 metri cubi di rifiuti pericolosi.
La seconda novità riguarda invece i cantieri puntuali, definiti come quelli nei quali vengono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 20 metri cubi, calcolati sulla base delle sezioni di progetto e destinati al riutilizzo diretto nello stesso sito.
In questi casi il materiale potrà essere riutilizzato direttamente nel sito di produzione anche senza preventiva caratterizzazione ambientale, purché i requisiti richiesti risultino dalla documentazione di esecuzione dei lavori.
La semplificazione non si applica, però, alle terre e rocce contenenti calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi o materie plastiche utilizzati nello scavo meccanizzato o tradizionale, né ai materiali provenienti da siti interessati da procedimenti di bonifica o da scavi effettuati per rimuovere potenziali sorgenti di contaminazione.
Bonifiche dei siti contaminati: 150 giorni per individuare il responsabile
Il Decreto Ambiente-bis modifica anche l’articolo 244 del D.Lgs. n. 152/2006 e rende più stringenti i tempi per l’individuazione del responsabile della contaminazione.
L’ordinanza della Provincia dovrà essere adottata entro 150 giorni dalla comunicazione prevista dal comma 1 dell’articolo 244 e senza indugio. Se il termine non viene rispettato, la Regione assegna alla Provincia un ulteriore termine non superiore a 30 giorni; decorso inutilmente anche questo termine, sarà la Regione stessa ad adottare l’ordinanza, con il supporto tecnico del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA).
Il decreto prevede inoltre l’integrazione degli allegati in materia di bonifica con una disciplina specifica dei criteri per la caratterizzazione ambientale delle aree marine nei siti di interesse nazionale, mentre alcune semplificazioni vengono estese anche agli interventi di bonifica finanziati con risorse dei fondi richiamati dalla nuova disposizione.
Quanto alla Terra dei Fuochi, il decreto destina fino a 200 milioni di euro alla realizzazione degli interventi di risanamento e bonifica da parte del Commissario unico. Le risorse confluiscono nella contabilità speciale del Commissario e le relative relazioni dovranno dare evidenza del loro effettivo impiego.
CSS-Combustibile ed economia circolare: cosa cambia per AIA, consorzi e PET
Il D.L. n. 177/2026 interviene anche sull’utilizzo del CSS-Combustibile, precisando quando la sostituzione dei combustibili tradizionali non costituisce modifica sostanziale ai fini dell’autorizzazione integrata ambientale.
Per gli impianti già autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, la sostituzione non è considerata sostanziale se non comporta un aumento della capacità produttiva autorizzata e vengono rispettati i limiti emissivi previsti dalla normativa o stabiliti nell’AIA. L’intervento deve essere comunicato all’autorità competente, che ha 45 giorni per verificare la sussistenza delle condizioni; decorso il termine senza contestazioni, l’interessato può procedere.
Una disciplina analoga viene prevista per gli impianti non autorizzati alle operazioni R1, per i quali è richiesto l’aggiornamento del titolo mediante comunicazione almeno 45 giorni prima dell’intervento.
Gli interventi interessati vengono inoltre qualificati come di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, mentre la disciplina collegata all’utilizzo del CSS viene prorogata dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2030.
Sul fronte dell’economia circolare vengono poi rafforzati gli obblighi di trasparenza e astensione in caso di conflitto di interessi negli organismi della responsabilità estesa del produttore e nei consorzi, mentre per i produttori di bottiglie in PET per bevande arriva l’obbligo di comunicare annualmente al CONAI i quantitativi immessi sul mercato e quelli di plastica riciclata acquistata e utilizzata, indicando anche se la provenienza è dall’Unione europea o da Paesi terzi.