Decreto OIERT: come funziona l’obbligo sulle rinnovabili termiche dal 2026

Il nuovo obbligo riguarda le società che vendono oltre 500 TEP annui di energia termica: ecco come si determinano baseline, quota rinnovabile, contratti rilevanti, scadenze e adempimenti sul Portale GSE

di Redazione tecnica - 02/10/2026

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Dal 2026 è operativo l’obbligo di incremento della quota di energia rinnovabile termica previsto dall’art. 27 del D.Lgs. n. 199/2021.

Con il D.M. 15 aprile 2026 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ne ha definito modalità di attuazione, criteri di calcolo, verifiche e conseguenze dell’eventuale inadempimento, mentre le successive Linee Guida del GSE hanno disciplinato gli aspetti operativi relativi alle comunicazioni, al Portale OIERT e ai dati che gli operatori sono chiamati a trasmettere.

Il meccanismo interessa le società che vendono energia termica a soggetti terzi per quantitativi superiori a 500 TEP annui e impone loro, nel periodo compreso tra il 2026 e il 2030, di incrementare progressivamente la componente rinnovabile dell’energia termica venduta. È quindi un sistema di obbligo, non un incentivo, costruito tenendo conto della situazione di partenza di ciascun operatore e accompagnato da specifici adempimenti informativi, controlli del GSE e, in caso di mancato raggiungimento della quantità dovuta, dal versamento di un contributo compensativo.

OIERT: cos’è e come funziona l’obbligo sulle rinnovabili termiche

OIERT è l’acronimo di Obbligo di Incremento dell’Energia Rinnovabile Termica e identifica il meccanismo attraverso il quale il legislatore punta ad aumentare progressivamente la presenza delle fonti rinnovabili nelle forniture di calore destinate agli utenti finali.

L’obbligo, tuttavia, non consiste nell’applicazione di una percentuale uguale per tutti gli operatori, perché il sistema parte dalla quota di energia rinnovabile termica già conseguita nel triennio 2022-2024 e, sulla base di questo valore, determina gli incrementi da raggiungere negli anni successivi.

Il decreto distingue inoltre due periodi d’obbligo, il triennio 2026-2028 e il biennio 2029-2030, all’interno dei quali viene verificato il rispetto complessivo della quota richiesta. Il punto di partenza, quindi, non è soltanto quanto calore viene venduto, ma anche quale quota di quel calore risulti già riconducibile a fonti rinnovabili.

Chi sono i soggetti obbligati e quando scatta la soglia dei 500 TEP

Il D.M. 15 aprile 2026 definisce soggetto obbligato chi, nell’anno d’obbligo, esercita in qualsiasi forma societaria l’attività di vendita di energia termica a soggetti terzi per quantitativi superiori a 500 TEP.

Ai fini del decreto, per energia termica si intende il calore destinato al riscaldamento e raffrescamento degli ambienti e alla produzione di acqua calda sanitaria, mentre l’utente finale è il soggetto terzo, giuridicamente distinto dal venditore, che acquista l’energia per uso proprio.

Su questo perimetro è intervenuto il GSE con alcune precisazioni di particolare rilievo. Secondo le Linee Guida, quando più società che svolgono attività di vendita di energia termica sono riconducibili al medesimo gruppo societario, il superamento della soglia viene verificato considerando complessivamente le relative vendite: se viene oltrepassato il limite dei 500 TEP annui, le singole società devono registrarsi sul Portale OIERT e trasmettere i dati richiesti anche quando, considerate autonomamente, rimangano al di sotto della soglia.

Nel campo di applicazione rientrano inoltre le società di scopo (SPV) create per gestire operazioni commerciali che comprendano un’attività di vendita di energia termica.

Un’ulteriore precisazione riguarda le forniture a utenze diverse da quelle del settore civile, nelle quali l’energia termica destinata agli usi considerati dal decreto può convivere con quella utilizzata nei processi industriali.

In questi casi il GSE consente di distinguere i consumi mediante contabilizzazione separata, bilancio energetico documentato oppure attraverso una stima costruita sulla tipologia di utenza e sul relativo profilo di consumo. L’attestazione dei consumi riferibili a usi diversi da riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria deve essere predisposta da un soggetto qualificato, quale EGE, Energy manager, ESCo o professionista abilitato.

Contratti inclusi ed esclusi dal nuovo obbligo

La nozione di vendita adottata dal decreto comprende qualsiasi contratto o accordo tra il soggetto obbligato e un utente finale avente ad oggetto la fornitura di energia termica dietro pagamento di un prezzo, compresi i casi nei quali tale fornitura sia inserita all’interno di un contratto di servizi più articolato.

Nel perimetro rientrano espressamente anche i contratti di servizio energetico e i contratti di rendimento energetico.

Per questi ultimi opera tuttavia una disciplina transitoria. L’art. 14, comma 5, del D.M. 15 aprile 2026 dispone infatti che il decreto si applichi ai contratti di servizio energetico e di prestazione energetica sottoscritti o rinnovati dopo la sua entrata in vigore.

Le Linee Guida individuano nel 17 giugno 2026 la data da prendere come riferimento e precisano che i contratti stipulati entro tale data ma successivamente rinnovati rimangono esclusi soltanto quando il rinnovo costituisca una mera proroga dell’efficacia del contratto originario, senza ulteriori modifiche delle condizioni contrattuali e per un periodo non superiore a sei mesi.

Su questo punto il GSE ha ulteriormente precisato nelle FAQ che i contratti esclusi non concorrono alla determinazione della baseline 2022-2024. Se, quindi, la situazione storica di una società è costituita integralmente da contratti esclusi, la società non deve registrarsi al Portale OIERT né trasmettere i relativi dati; gli adempimenti scatteranno soltanto dall’anno in cui inizierà a fornire energia termica nell’ambito di contratti che la qualificano come soggetto obbligato.

Baseline 2022-2024: come si determina la quota di partenza

Uno degli elementi centrali del nuovo sistema è rappresentato dalla quota di energia rinnovabile termica già raggiunta dall’operatore nel triennio 2022-2024, dalla quale dipende l’incremento richiesto negli anni successivi.

Il decreto stabilisce infatti che, per ciascun periodo d’obbligo, la quota da conseguire sia determinata in funzione della quota media di energia rinnovabile termica raggiunta nel triennio storico. Se l’attività di vendita è stata svolta soltanto in alcune annualità, la media viene calcolata considerando esclusivamente gli anni nei quali tale attività è stata effettivamente esercitata.

Per ricostruire questa situazione iniziale non rileva soltanto l’energia rinnovabile prodotta dagli impianti direttamente nella titolarità del soggetto obbligato. Le Linee Guida ammettono infatti anche quella prodotta da impianti appartenenti a soggetti terzi, quando il soggetto obbligato acquista tale energia per rivenderla ai propri utenti finali; lo stesso criterio viene applicato al calore e freddo di scarto.

La quantità di energia termica venduta deve essere ricostruita anzitutto attraverso i dati di fatturazione e la documentazione contrattuale, commerciale o amministrativa disponibile. Soltanto quando questi elementi non consentano di determinare i quantitativi effettivamente forniti agli utenti finali è possibile ricorrere a una stima, che deve essere elaborata da un soggetto terzo qualificato e conservata per gli eventuali controlli del GSE.

Incrementi 2026-2030: come si calcola la quota rinnovabile

L’Allegato I del D.M. 15 aprile 2026 individua gli incrementi annuali di riferimento, fissati nello 0,50% per il 2026, 1,30% per il 2027, 2% per il 2028, 2% per il 2029 e 2,50% per il 2030.

Queste percentuali, però, non rappresentano automaticamente l’incremento che ogni operatore deve sommare alla propria quota storica. Quando la baseline 2022-2024 è pari o inferiore al 90%, l’incremento effettivo viene determinato applicando al valore annuale di riferimento il fattore previsto dalla metodologia dell’Allegato I, che tiene conto della quota rinnovabile già raggiunta; se invece la quota storica supera il 90%, l’incremento annuale è pari a zero.

Il livello della componente rinnovabile già raggiunto incide quindi direttamente sull’incremento richiesto negli anni successivi.

Una disciplina specifica riguarda i nuovi entranti, cioè i soggetti che avviano l’attività di vendita di energia termica per quantitativi superiori a 500 TEP annui in uno degli anni dal 2026 al 2030. Le Linee Guida precisano che tale disciplina trova applicazione anche per le società che abbiano avviato l’attività nel 2025 e superino la soglia in uno degli anni compresi tra il 2026 e il 2030.

Nel primo anno la quota viene determinata sommando gli incrementi annuali di riferimento maturati dal 2026 fino all’anno di avvio dell’attività rilevante; dagli anni successivi, invece, il calcolo tiene conto della quota utilizzata nel primo anno.

Come si assolve l’obbligo tra fase transitoria e regime ordinario

Il decreto articola il meccanismo in due periodi: il triennio 2026-2028, per il quale l’obbligo deve essere conseguito entro il 31 marzo 2029, e il biennio 2029-2030, con termine al 31 marzo 2031.

A questa scansione temporale si affianca la distinzione, sviluppata nelle Linee Guida, tra una fase transitoria e una fase a regime. Durante la prima, in attesa della piena implementazione delle disposizioni relative alle Garanzie di Origine della produzione termica e alla certificazione del calore e freddo di scarto, il quantitativo di energia rinnovabile conseguito viene determinato sulla base dei dati comunicati dai soggetti obbligati.

Con il passaggio al regime ordinario, il sistema sarà invece fondato sull’annullamento delle Garanzie di Origine (GO) emesse per la produzione di energia termica e frigorifera da fonti rinnovabili, delle GO relative all’energia elettrica rinnovabile utilizzata dal medesimo soggetto obbligato per alimentare le pompe di calore e dei certificati relativi alla produzione di calore e freddo di scarto.

L’adempimento viene verificato considerando complessivamente ciascun periodo d’obbligo, con la conseguenza che un eventuale deficit registrato in un anno può essere compensato con un surplus conseguito in un altro anno appartenente allo stesso triennio o biennio. Inoltre, quando in un determinato anno le vendite non superano 500 TEP, l’obbligo non viene computato per quell’annualità, ferme restando le specifiche regole previste per i gruppi societari e per le operazioni societarie.

Portale GSE: registrazione, dati da comunicare e scadenze

Per i soggetti che nel 2026 effettuano vendite rilevanti superiori a 500 TEP, il primo adempimento è fissato al 30 settembre 2026. Entro questa data devono registrarsi sul Portale OIERT e comunicare al GSE l’ammontare dell’energia termica venduta, insieme ai dati necessari per determinare la quota rinnovabile relativa agli anni 2022, 2023 e 2024.

Per i nuovi entranti, la registrazione deve invece avvenire entro il 30 settembre dell’anno nel quale viene avviata l’attività di vendita oltre la soglia dei 500 TEP.

Dal 2027 e fino al 2031, entro il 31 marzo di ogni anno, i soggetti obbligati devono poi comunicare attraverso il Portale l’energia termica venduta nell’anno precedente e i dati necessari alla determinazione della quota rinnovabile conseguita, compresi quelli tecnici e anagrafici degli impianti coinvolti.

Nella fase transitoria la trasmissione avviene attraverso il caricamento dei file previsti dal GSE; al termine della procedura il sistema genera una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale sono riportati i riferimenti dei dati caricati e che deve essere convalidata dal soggetto obbligato.

Il decreto impone inoltre di conservare per cinque anni la documentazione che sostiene le dichiarazioni trasmesse, compresi contratti e fatture di vendita, documenti relativi all’approvvigionamento dell’energia e dati, schemi e documentazione tecnica degli impianti che hanno concorso alla produzione dell’energia termica venduta.

Controlli e contributo compensativo in caso di inadempimento

Sul rispetto degli adempimenti il GSE effettua controlli documentali a campione e può acquisire informazioni dall’ARERA, attraverso l’Anagrafica territoriale del teleriscaldamento e teleraffrescamento, nonché dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il decreto consente inoltre ispezioni in sito, con preavviso di sette giorni.

Quando dai controlli emerge un inadempimento totale o parziale dell’OIERT, il GSE determina il contributo compensativo, il cui importo dipende dalla quantità di energia rinnovabile termica mancante rispetto a quella dovuta e dal valore addizionale del TEP rinnovabile, determinato secondo il meccanismo previsto dal decreto.

Le Linee Guida precisano inoltre che il pagamento del contributo compensativo comporta l’assolvimento dell’obbligo.

Per gli operatori interessati, il primo passaggio consiste quindi nel verificare il superamento della soglia dei 500 TEP e, subito dopo, individuare quali contratti debbano essere effettivamente considerati ai fini dell’OIERT. Una volta definito il perimetro, occorre ricostruire la situazione 2022-2024, perché è dalla baseline storica che prende forma l’incremento richiesto fino al 2030, mentre attraverso il Portale OIERT il GSE acquisisce i dati, determina le quote da conseguire e verifica il rispetto del nuovo obbligo.

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