Decreto PA 2026: la nota ANCI su personale, opere pubbliche e protezione civile

Le novità della Legge n. 174/2026 per i Comuni: personale, proroghe per piccole e medie opere, misure per Campi Flegrei e ricostruzione post-sisma, con le nuove disposizioni sull'accesso al ruolo degli esperti catastrofali.

di Redazione tecnica - 15/10/2026

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Personale degli enti locali, proroghe per piccole e medie opere, nuove disposizioni per la gestione delle emergenze sismiche e della ricostruzione sono alcuni degli ambiti sui quali è intervenuto il c.d. "Decreto PA 2026", ovvero il D.L. n. 144/2026, convertito nella Legge 5 ottobre 2026, n. 174 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2026.

A fare il punto sulle principali novità è l'ANCI, che ha pubblicato una nota sintetica dedicata alle disposizioni di interesse per Comuni e Città metropolitane, soffermandosi sulle modifiche normative e sulle relative conseguenze per l'attività degli enti, soprattutto in termini di gestione delle risorse, scadenze amministrative e realizzazione degli interventi finanziati.

Decreto PA 2026: le principali novità nella nota ANCI

Nella premessa alla nota, ANCI evidenzia come la legge di conversione abbia accolto alcune delle richieste avanzate dall'Associazione, senza tuttavia risolvere diverse questioni che riguardano soprattutto la gestione del personale.

Tra le proposte rimaste escluse figurano quelle relative al rinnovo degli incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, alla proroga dei maggiori margini di utilizzo previsti nell'ambito del PNRR e ad alcune problematiche riguardanti il personale educativo e scolastico.

Al di là delle questioni ancora aperte, sulle quali ANCI intende tornare in occasione dei prossimi provvedimenti legislativi, la legge di conversione contiene diverse disposizioni che incidono sull'organizzazione degli enti locali, introducendo modifiche ai vincoli di spesa, alle scadenze per gli investimenti e alle procedure legate alla gestione delle emergenze.

Personale enti locali: superamento dei vincoli di spesa, ferie e assunzioni

Una delle novità più rilevanti riguarda il superamento, per i Comuni soggetti al regime assunzionale basato sulla sostenibilità finanziaria, degli ulteriori vincoli alla spesa del personale previsti dall'art. 1, commi 557, 557-quater e 562, della Legge n. 296/2006.

La modifica, introdotta dall'art. 2, comma 1, consente agli enti di fare riferimento al sistema previsto dall'art. 33 del D.L. n. 34/2019 e disciplinato dal D.M. 17 marzo 2020, ampliando i margini di autonomia nella gestione delle risorse. Come sottolineato da ANCI, gli effetti riguardano anche le altre componenti della spesa di personale, compresa la possibilità di incrementare le risorse destinate alla contrattazione integrativa, nei limiti consentiti dalla sostenibilità finanziaria.

Il decreto interviene inoltre sulla disciplina delle ferie, precisando gli obblighi dell'amministrazione nel garantire ai dipendenti la possibilità di fruirne e nel documentare l'eventuale rinuncia consapevole del lavoratore. La corresponsione dell'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto resta quindi collegata alle condizioni previste dalla norma, mentre le nuove regole si applicano alle ferie maturate successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione.

Sono previste anche misure per valorizzare l'esperienza del personale impiegato con contratti flessibili, attraverso la possibilità di riservare fino al 20% dei posti nelle procedure selettive indette entro il 31 dicembre 2027, purché ricorrano i requisiti stabiliti dalla legge.

Altre disposizioni riguardano i segretari comunali e provinciali, con una sessione straordinaria del corso-concorso nel biennio 2026-2027 e misure per favorire la copertura delle sedi nei Comuni tra 3.001 e 5.000 abitanti, mentre viene estesa fino al 31 dicembre 2028 la validità quadriennale delle graduatorie della polizia locale.

Piccole opere: nuove scadenze ReGiS e proroghe per i contributi

Sul versante degli investimenti, l'art. 2, commi 2 e 3, modifica la disciplina dei contributi destinati alle cosiddette piccole opere, intervenendo su alcune scadenze che riguardano gli affidamenti, gli obblighi di monitoraggio e le procedure di revoca dei finanziamenti.

Per le annualità 2020-2023, la norma prevede che, anche quando siano stati superati i termini di aggiudicazione, il contributo non venga revocato qualora il contratto di affidamento dei lavori risulti stipulato entro il 31 dicembre 2024, anziché entro il precedente termine del 15 settembre 2024. La modifica amplia quindi il periodo utile ai fini della conservazione del finanziamento, pur lasciando ferme le altre condizioni previste dalla disciplina.

Un ulteriore intervento riguarda il monitoraggio sul sistema ReGiS, per il quale viene prorogato al 30 giugno 2027 il termine per l'inserimento dei Codici unici di progetto (CUP) relativi alle annualità 2020-2024.

Per l'alimentazione completa della piattaforma, invece, la nota ANCI richiama il termine di sei mesi dall'erogazione del saldo successiva al collaudo o alla regolare esecuzione dell'intervento e, comunque, il limite del 31 dicembre 2026, superando il precedente riferimento esclusivo alla data del collaudo.

La revisione delle scadenze interessa anche le procedure di revoca, per le quali il termine assegnato al Ministero dell'interno viene differito al 31 luglio 2027, mentre entro il 31 dicembre 2027 i Comuni dovranno attestare l'utilizzo o il mancato utilizzo delle economie di gara, secondo modalità che saranno definite con un apposito decreto ministeriale.

Le proroghe richiedono quindi agli enti una verifica della posizione dei singoli interventi, considerando sia le nuove scadenze sia gli obblighi di monitoraggio dai quali dipende la conservazione dei contributi.

Medie opere: lavori entro il 31 dicembre 2026 e revoca dell'1%

Anche per le medie opere finanziate ai sensi della Legge n. 145/2018, relative alle annualità 2021-2025, viene introdotta un'ulteriore proroga del termine per la conclusione dei lavori, che l'art. 2, comma 4, sposta dal 30 settembre al 31 dicembre 2026.

La modifica, richiesta più volte anche dall'ANCI, è accompagnata da una disciplina delle conseguenze finanziarie del ritardo che prevede, in caso di mancato rispetto della scadenza, una revoca parziale del contributo pari all'1% del valore complessivo di ciascun progetto.

Il superamento del termine non comporta pertanto la perdita integrale del finanziamento, ma una riduzione della quota riconosciuta all'ente, rendendo particolarmente importante la verifica dello stato di avanzamento dei lavori e delle eventuali criticità che potrebbero impedirne la conclusione entro la nuova scadenza.

Protezione civile: le novità per Campi Flegrei e ricostruzione post-sisma

Una parte significativa del decreto è dedicata alla protezione civile, con misure che interessano soprattutto l'area dei Campi Flegrei e i territori colpiti dal sisma del Centro Italia del 2016.

Le disposizioni intervengono sia sulla gestione delle emergenze e sul sostegno alle popolazioni colpite, sia sulle attività di ricostruzione, prevedendo nuove procedure per la concessione dei contributi, strumenti per rafforzare la capacità operativa dei Comuni e interventi sul patrimonio realizzato durante la fase emergenziale.

Campi Flegrei: contributi al 70% e nuove procedure

L'art. 14 modifica la disciplina dei contributi destinati agli immobili situati nell'area dei Campi Flegrei, intervenendo su due ambiti distinti: il ripristino degli edifici danneggiati dagli eventi sismici e la riduzione della vulnerabilità.

Per quanto riguarda i danni agli immobili, vengono ricompresi anche gli eventi verificatisi tra maggio e settembre 2025 e il 21 maggio 2026, mentre ai Comuni interessati viene consentito di riaprire i termini per alcune domande relative agli eventi precedenti, salvaguardando le graduatorie già approvate.

La disciplina prevede 60 giorni per l'istruttoria e ulteriori 60 giorni per la definizione delle graduatorie, mentre il termine per la presentazione delle domande deve essere fissato con deliberazione di Giunta entro 30 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, con conseguenti attività organizzative a carico delle amministrazioni interessate.

Una distinta modifica riguarda gli interventi di riduzione della vulnerabilità sismica previsti dall'art. 1, comma 695, della Legge n. 207/2024, per i quali il contributo passa dal 50% al 70%, con applicazione anche alle istanze già presentate e conseguente necessità di ricalcolare gli importi.

La norma interviene inoltre sugli edifici condominiali, prevedendo una domanda unitaria per gli interventi sulle parti comuni e la verifica dello stato legittimo riferita all'intero edificio, senza che rilevino le difformità delle singole unità immobiliari, secondo le condizioni stabilite dalla disciplina.

Autonoma sistemazione e personale per l'emergenza bradisismica

L'art. 15 estende il contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) agli eventi sismici verificatisi tra maggio e settembre 2025 e a quello del 21 maggio 2026, differendo al 31 dicembre 2027 il termine finale previsto per l'erogazione dei contributi, così da assicurare continuità alle misure di sostegno destinate alla popolazione sfollata.

Per rafforzare i servizi comunali impegnati nell'emergenza bradisismica, l'art. 16 consente inoltre di bandire procedure concorsuali con una riserva fino al 50% dei posti disponibili per il personale a tempo determinato che abbia maturato almeno 24 mesi di servizio continuativo nelle medesime funzioni.

La possibilità resta subordinata alla programmazione dei fabbisogni e al rispetto dei limiti assunzionali, mentre il personale stabilizzato dovrà rimanere nei servizi comunali di assegnazione per i cinque anni successivi all'assunzione.

Una misura specifica riguarda infine Monte di Procida, per il quale è previsto un piano dedicato ai fabbisogni urgenti, coordinato dalla Città metropolitana di Napoli, con risorse fino a 250.000 euro annui per il 2026 e il 2027.

Centri operativi comunali e aree di emergenza

L'art. 17 amplia gli interventi finanziabili attraverso l'azione commissariale per i Campi Flegrei, includendo anche i Centri operativi comunali (COC) e le aree destinate all'attesa e alla raccolta della popolazione e dei soccorsi.

La disciplina comprende inoltre interventi di mitigazione del rischio di crollo dei costoni rocciosi, finalizzati all'allontanamento della popolazione, ampliando così gli strumenti utilizzabili per la prevenzione e la gestione delle emergenze nell'area.

Sisma 2016: ricostruzione prorogata fino al 2029

Per i territori colpiti dal terremoto del Centro Italia del 2016, l'art. 18 proroga fino al 2029 la gestione straordinaria della ricostruzione, disciplinando il progressivo passaggio dalla fase emergenziale a quella commissariale e assicurando continuità al sistema organizzativo impegnato negli interventi.

Vengono inoltre rafforzati i controlli sugli operatori della ricostruzione, prevedendo la possibilità di cancellazione dall'Anagrafe antimafia degli esecutori e dall'elenco speciale dei professionisti in presenza di gravi o persistenti inadempienze.

Per i Comuni del primo cratere, Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, l'art. 19 introduce invece la possibilità di stabilizzare il personale con almeno tre anni di servizio, alle condizioni previste dalla norma, e proroga fino al 2028 le agevolazioni fiscali.

Strutture emergenziali ai Comuni: proprietà, urbanistica e manutenzione

Tra le disposizioni che interessano direttamente le amministrazioni locali figura l'art. 21, che prevede il trasferimento gratuito ai Comuni delle strutture emergenziali realizzate dopo il sisma del 2016, consentendone il mantenimento per finalità assistenziali e, successivamente, la destinazione ad altri utilizzi oppure la rimozione.

Il trasferimento della proprietà comporta anche il passaggio ai bilanci comunali degli oneri di gestione e manutenzione, un aspetto sul quale ANCI richiama particolare attenzione, considerando le conseguenze finanziarie che potrebbero derivare dalla presa in carico delle strutture.

La disciplina presenta inoltre un risvolto urbanistico, poiché consente, alle condizioni previste, di rendere permanenti le strutture e le relative opere di urbanizzazione anche in deroga alle disposizioni urbanistiche vigenti, prevedendo l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali entro due anni dall'entrata in vigore del decreto e specifici adempimenti catastali entro 180 giorni.

La disciplina della ricostruzione viene completata dall'art. 22, che consente di rimodulare le risorse tra Commissari straordinari e Uffici speciali, tenendo conto dell'effettivo andamento degli interventi, in modo da adeguare la distribuzione dei finanziamenti alle esigenze che emergono durante la loro attuazione.

Esperti catastrofali: requisiti e iscrizione al ruolo fino al 2028

L'art. 23 del D.L. n. 144/2026 introduce importanti novità per gli esperti assicurativi catastrofali, intervenendo sulla disciplina transitoria di accesso al ruolo e ampliando la platea dei professionisti che possono svolgere attività di accertamento e valutazione dei danni agli immobili assicurati contro gli eventi calamitosi.

La disposizione modifica l'art. 19, comma 9, del D.L. n. 25/2026, convertito nella Legge n. 59/2026, prevedendo che fino al 1° aprile 2028, in sede di prima applicazione, possano iscriversi al ruolo i professionisti appartenenti agli ordini e collegi professionali con competenze tecniche nell'accertamento e nella stima dei danni ai beni immobili, purché in possesso dei requisiti generali stabiliti dalla normativa.

L'ampliamento riguarda anche altri soggetti che, pur non rientrando in questa categoria, soddisfino le condizioni previste dalla legge, attraverso il possesso dei requisiti richiesti oppure la dimostrazione di un'adeguata capacità professionale e di un'esperienza comprovata di almeno tre anni nelle attività di accertamento e valutazione dei danni agli immobili assicurati.

La novità assume particolare interesse per i professionisti tecnici che hanno già maturato competenze nella stima dei danni, perché consente di valorizzare l'esperienza acquisita sul campo durante la fase transitoria di costituzione del ruolo, senza prescindere dalla verifica dei requisiti professionali.

Un passaggio importante riguarda proprio le modalità di accertamento di tali requisiti, che saranno disciplinate da un regolamento CONSAP finalizzato a stabilire come documentare e verificare la capacità professionale e l'esperienza maturata.

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