Dehors, nuove regole in arrivo: autorizzazioni, SCIA e silenzio assenso

Via libera preliminare del Governo al riordino dei dehors: esenzioni dalle autorizzazioni culturali e paesaggistiche, silenzio assenso in 45 giorni, SCIA alternativa al permesso di costruire per le strutture chiuse e nuove scadenze per quelle già installate

di Redazione tecnica - 30/10/2026

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Il Governo mette mano alla disciplina dei dehors, con l'obiettivo di semplificare l'installazione delle strutture esterne a servizio delle attività economiche e superare le incertezze generate dalla sovrapposizione di autorizzazioni culturali, paesaggistiche ed edilizie, oltre che dalle disposizioni emergenziali introdotte durante la pandemia.

È stato infatti approvato in sede di Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, uno schema di decreto legislativo che riordina le regole per la concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese alberghiere e ai pubblici esercizi, in attuazione dell'art. 26 della Legge n. 193/2024.

La novità principale riguarda l'esenzione dalle autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, con il mantenimento di un regime di tutela specifico per le aree immediatamente prospicienti monumenti e altri beni di valore eccezionale. Per queste ultime viene introdotto un procedimento con silenzio assenso dopo 45 giorni.

Sul versante edilizio, invece, lo schema distingue tra installazioni leggere e strutture che configurano spazi chiusi, prevedendo per queste ultime la SCIA alternativa al permesso di costruire. Viene inoltre disciplinato il passaggio al nuovo regime per i dehors realizzati durante l'emergenza sanitaria.

Il provvedimento dovrà completare il proprio iter prima dell'entrata in vigore e le disposizioni annunciate potranno quindi subire modifiche.

Dehors, nuove regole per le autorizzazioni nei centri storici

Il riordino interviene principalmente sulle installazioni negli spazi aperti urbani di interesse artistico o storico, prevedendo l'esenzione dalle autorizzazioni disciplinate dagli artt. 21, 106, comma 2-bis, e 146 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), relative rispettivamente agli interventi sui beni culturali, alla concessione d'uso di determinati beni e alla tutela paesaggistica.

L'esenzione non sarà però assoluta. Continueranno a essere soggette a un regime autorizzativo specifico le strutture installate nelle aree strettamente prospicienti siti archeologici e altri beni culturali di valore eccezionale, tra cui monumenti nazionali, edifici religiosi di particolare pregio, fontane monumentali e complessi scultorei.

Per individuare queste aree, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto la Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura dovrà predisporre appositi elenchi, consultabili anche attraverso un sistema informativo territoriale georeferenziato e aggiornati ogni tre anni.

Per le installazioni rientranti nella nuova disciplina, sarà quindi decisiva la collocazione rispetto ai beni individuati dal Ministero, e non la semplice appartenenza a un centro storico, per stabilire se sia necessario acquisire le autorizzazioni culturali e paesaggistiche previste dal decreto.

Resterà comunque necessario acquisire il titolo per l'occupazione del suolo pubblico, che continuerà a essere disciplinato dalle disposizioni e dai regolamenti comunali.

Autorizzazioni per i dehors: silenzio assenso in 45 giorni

Per le installazioni nelle aree sottoposte alla tutela speciale, lo schema prevede un procedimento autorizzativo che dovrà concludersi entro 45 giorni. Decorso inutilmente questo termine, l'assenso si intenderà acquisito.

È una previsione significativa, considerato che l'art. 20, comma 4, della Legge n. 241/1990 esclude in via generale i procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico dal silenzio assenso ordinario. Il nuovo decreto introdurrebbe quindi una disciplina speciale, limitata alle fattispecie espressamente considerate.

Le valutazioni dovranno essere effettuate sulla base di parametri che comprendono la visibilità del bene culturale, il mantenimento di una distanza adeguata, il decoro e l'omogeneità degli arredi, oltre alla possibilità di garantirne la fruizione.

Il diniego potrà essere disposto soltanto quando non sia possibile individuare prescrizioni capaci di rendere l'installazione compatibile con le esigenze di tutela, privilegiando quindi, quando possibile, l'adeguamento della struttura rispetto al divieto.

Il provvedimento punta anche sugli accordi tra Comuni e Soprintendenze, attraverso i quali potranno essere stabiliti preventivamente criteri e prescrizioni per le installazioni. Gli accordi potranno essere recepiti nei regolamenti o nelle deliberazioni delle Giunte comunali, consentendo di considerare autorizzate le strutture conformi alle condizioni concordate oppure di assoggettarle a una procedura semplificata.

La nuova disciplina dovrà essere coordinata con il d.P.R. n. 31/2017, che già prevede l'esclusione dall'autorizzazione paesaggistica per le installazioni esterne facilmente amovibili, secondo la voce A.17 dell'Allegato A, mentre la voce B.26 dell'Allegato B assoggetta a procedimento semplificato i dehors che configurano spazi chiusi.

Il riordino interverrebbe quindi su un sistema che conosce già alcune forme di semplificazione, ampliando l'esenzione e individuando le aree nelle quali continuerà a essere necessaria una valutazione preventiva.

Dehors leggeri e pesanti: quando serve la SCIA alternativa al permesso di costruire

Lo schema distingue le installazioni costituite da elementi mobili, come tavolini, sedie, ombrelloni, pedane e paratie frangivento, dalle strutture amovibili che, attraverso coperture e chiusure laterali, possono creare veri e propri ambienti chiusi a servizio dell'attività commerciale.

Per queste ultime, comunemente definite dehors pesanti, viene prevista la SCIA in alternativa al permesso di costruire, mentre rimane ferma la disciplina degli interventi riconducibili all'edilizia libera.

La previsione si inserisce in un quadro nel quale la semplice amovibilità di una struttura non è sempre sufficiente a escluderne la rilevanza edilizia. L'art. 3, comma 1, lettera e.5), del d.P.R. n. 380/2001 ricomprende infatti tra gli interventi di nuova costruzione anche determinati manufatti leggeri utilizzati come ambienti di lavoro, fatta eccezione per quelli destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee.

L'art. 6, comma 1, lettera e-bis), disciplina invece le opere stagionali e temporanee, purché destinate alla rimozione al cessare della necessità e comunque entro 180 giorni, comprensivi delle operazioni di allestimento e smontaggio, previa comunicazione di avvio dei lavori.

Per le strutture amovibili che configurano spazi chiusi, lo schema prevede quindi uno specifico regime edilizio, individuato nella SCIA alternativa al permesso di costruire. Si tratta della segnalazione disciplinata dall'art. 23 del d.P.R. n. 380/2001, distinta dalla SCIA ordinaria prevista dall'art. 22, alla quale il nuovo decreto intende ricondurre questa particolare tipologia di installazioni.

Rimarranno comunque da rispettare le prescrizioni urbanistiche e comunali e le altre normative di settore applicabili. In particolare, i regolamenti comunali dovranno garantire il transito dei veicoli di soccorso e mantenere sui marciapiedi spazi adeguati al passaggio dei pedoni e delle persone con disabilità motoria.

Dehors già installati: nuove autorizzazioni e scadenze del 2027

Il provvedimento disciplina anche il superamento del regime emergenziale introdotto durante la pandemia, quando l'art. 9-ter, comma 5, del D.L. n. 137/2020 aveva previsto particolari agevolazioni per l'occupazione del suolo pubblico e l'installazione di strutture amovibili a servizio dei pubblici esercizi.

Per i dehors realizzati sulla base di queste disposizioni e situati nelle aree strettamente prospicienti i beni culturali di valore eccezionale, lo schema prevede la presentazione di un'istanza di autorizzazione entro 90 giorni dalla pubblicazione degli elenchi ministeriali.

In caso di diniego, le strutture dovranno essere rimosse e i luoghi ripristinati entro 60 giorni dal 30 giugno 2027, secondo quanto previsto dal provvedimento approvato in esame preliminare.

Sul regime transitorio occorrerà comunque verificare il coordinamento con l'art. 26, comma 4, della Legge n. 193/2024, che stabilisce la validità dei titoli rilasciati in base alla disciplina emergenziale fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di riordino e, comunque, non oltre il 30 giugno 2027.

Il passaggio al nuovo regime interesserà dunque soprattutto le installazioni che, pur essendo state realizzate beneficiando delle semplificazioni emergenziali, ricadranno nelle aree individuate dal Ministero. Per queste strutture sarà necessario verificare la compatibilità con le nuove prescrizioni e, ove richiesto, acquisire l'autorizzazione. Resta infine da attendere il testo definitivo del decreto, dal quale dipenderà l'effettiva portata delle semplificazioni e il loro coordinamento con la disciplina edilizia e paesaggistica vigente.

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