Si può portare in detrazione una spesa per lavori edilizi anche se l’immobile non è intestato a chi paga? E cosa succede quando gli interventi riguardano una casa acquistata dal coniuge ma destinata a diventare abitazione comune?
Nelle ristrutturazioni edilizie non è infrequente che proprietà dell’immobile e sostenimento delle spese per i lavori non coincidano. Proprio su questo aspetto è intervenuto Fisco Oggi, chiarendo quando il convivente può accedere alle detrazioni per ristrutturazione.
Detrazioni fiscali per ristrutturazione: spettano anche al convivente non proprietario?
L’Istante è proprietaria di un immobile in cui vive con il marito. Quest’ultimo ha acquistato un altro immobile, destinato a diventare la futura abitazione principale della coppia una volta conclusi i lavori di ristrutturazione.
La contribuente intende partecipare alle spese per gli interventi edilizi e chiede se, pur non essendo intestataria dell’immobile, possa beneficiare della detrazione fiscale.
Bonus ristrutturazione: chi può beneficiarne
La disciplina delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, prevista dall’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986, individua una platea di beneficiari più ampia rispetto ai soli proprietari, superando una lettura strettamente legata alla titolarità dell’immobile.
In particolare, possono beneficiare della detrazione:
- i proprietari o nudi proprietari dell’immobile;
- i titolari di diritti reali di godimento, come usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- i detentori dell’immobile in base a un titolo idoneo, come locazione o comodato;
- i soci di cooperative (divise e indivise);
- gli imprenditori individuali, ma solo per immobili non rientranti tra i beni strumentali o merce;
- i soggetti indicati nell’art. 5 del d.P.R. n. 917/1986 (società semplici, associazioni tra professionisti, ecc.), alle stesse condizioni;
- i familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
- il convivente di fatto, anche in assenza di un contratto di comodato.
Oltre ai titolari di diritti reali o personali di godimento, la norma, come chiarito nel tempo dall’Agenzia delle Entrate, include quindi anche i familiari conviventi, al ricorrere di alcune precise condizioni.
Il chiarimento del Fisco
Nel caso specifico, la moglie può accedere alla detrazione pur non essendo intestataria dell’immobile acquistato dal marito, a condizione che:
- sostenga effettivamente la spesa;
- sia intestataria di bonifici e fatture;
- la convivenza sia già in essere alla data di inizio lavori e permanga al momento del pagamento.
Un passaggio importante riguarda proprio il requisito temporale: la convivenza deve essere dimostrabile fin dall’avvio dell’intervento e non può essere costituita successivamente al solo fine di accedere al beneficio.
Convivenza e detrazione: come dimostrarla correttamente
La convivenza può essere attestata tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, elemento che semplifica la gestione documentale ma che richiede attenzione in fase di eventuali controlli.
Il punto, nella pratica, è tutto qui: la detrazione è accessibile anche senza proprietà dell’immobile, ma solo se i presupposti sono gestiti correttamente fin dall’inizio. Errori nell’intestazione di bonifici e fatture o una convivenza non coerente con i tempi dell’intervento possono compromettere il beneficio, anche in presenza di un rapporto familiare pienamente valido.