Direttore dei lavori e gestione dei rifiuti: la Cassazione definisce i limiti della responsabilità penale
Per la Cassazione (sentenza n. 37511/2025) non esiste un obbligo generale di vigilanza, ma il direttore dei lavori risponde quando partecipa all’utilizzo illecito di materiali non trattati.
Quando si parla di gestione dei rifiuti in un cantiere, il ruolo del direttore dei lavori finisce spesso al centro di interpretazioni divergenti. Dove si colloca realmente il confine della sua responsabilità? È corretto immaginare un dovere di vigilanza esteso a tutto ciò che accade in cantiere, oppure la responsabilità del professionista nasce solo quando entra nel merito delle scelte esecutive? E, ancora, come si valuta la sua condotta quando l’impresa impiega materiali non trattati nelle fondazioni o in altre parti strutturali dell’opera?
Direttore dei lavori e gestione dei rifiuti: la sentenza della Cassazione
Sono interrogativi che molti tecnici si pongono e ai quali la Corte di Cassazione ha risposto con la sentenza n. 37511 del 18 novembre 2025. Una decisione che interviene su un tema molto concreto: l’utilizzo, all’interno delle fondazioni di un edificio, di materiali provenienti da demolizione ritenuti ancora rifiuti.
Il caso riguarda un cantiere in cui, durante le prime lavorazioni, erano stati rinvenuti inerti di varia natura utilizzati come riempimento delle fondazioni. Materiali che, secondo gli accertamenti, non risultavano sottoposti ad alcun trattamento di recupero. Da qui l’accusa: impiego illecito di rifiuti.
Il direttore dei lavori aveva sostenuto di non avere alcun obbligo di vigilanza sulla gestione dei rifiuti e, soprattutto, di non essere stato presente al momento di uno degli sversamenti contestati. Aveva anche richiamato il D.M. n. 152/2022 per affermare che quegli inerti avessero perso la qualifica di rifiuto.
La Cassazione, però, ha seguito un’altra strada sulla base del quadro normativo di riferimento che riepilogheremo nel prossimo paragrafo.
Documenti Allegati
Sentenza Corte di Cassazione 18 novembre 2025, n. 37511IL NOTIZIOMETRO