Una costruzione realizzata a meno di 10 metri dal confine viola il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 oppure stiamo confondendo piani diversi? Se il piano regolatore consente di costruire sul confine, il vicino può ancora invocare la distanza tra fabbricati per bloccare l’intervento? E cosa succede, in concreto, quando lo strumento urbanistico lascia una scelta tra costruire sul confine o a distanza?
A queste domande ha risposto il TAR Puglia con la sentenza n. 408 del 27 marzo 2026, che entra in un nodo tutt’altro che teorico e che, se non viene letto correttamente, rischia di generare contenzioso anche dove, in realtà, i margini di dubbio sono ridotti.
Asilo nido e distanze dal confine: cosa è successo e perché è stato proposto ricorso
La vicenda nasce dalla realizzazione di un asilo nido finanziato con fondi PNRR, inizialmente previsto in un’area che, nel corso delle indagini preliminari, è stata ritenuta non idonea per la presenza di possibili fenomeni di amplificazione sismica e, per questo, successivamente delocalizzato su un diverso lotto comunale confinante con una proprietà privata. È proprio questa scelta localizzativa che ha dato origine al contenzioso.
I proprietari del fondo limitrofo hanno rilevato la presenza di lavori in corso e, dopo aver presentato istanza di accesso agli atti per comprendere l’intervento, hanno sostenuto che l’edificio fosse stato collocato a 7,99 metri dal confine, ritenendo che ciò determinasse una violazione della distanza di 10 metri tra fabbricati prevista dall’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.
Nella loro impostazione il problema era tutt’altro che teorico, perché quella scelta progettuale avrebbe inciso direttamente sulle possibilità edificatorie del loro lotto, imponendo, in caso di futura costruzione, il rispetto della distanza di 10 metri dal nuovo asilo oltre al distacco dal confine e facendo venire meno, di fatto, la possibilità di costruire sul confine.
A rafforzare questa tesi veniva richiamato anche un passaggio della relazione progettuale, in cui il lotto confinante risultava indicato come area destinata a sgambettamento cani, elemento che, secondo i ricorrenti, avrebbe inciso sulla corretta lettura della disciplina urbanistica applicabile.
Distanze legali tra fabbricati e dal confine: il quadro normativo di riferimento
Per comprendere davvero la decisione del TAR bisogna tenere insieme piani diversi che, nella pratica, finiscono spesso per sovrapporsi e generare confusione.
C’è innanzitutto il Codice Civile che, agli artt. 873–877, disciplina i rapporti tra proprietà confinanti e introduce il principio di prevenzione, cioè la possibilità per chi costruisce per primo di incidere, entro certi limiti, sulle scelte del vicino. Accanto a questo livello si colloca il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 che, all’art. 9, fissa la distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, quindi una regola che riguarda il rapporto tra fabbricati e non il distacco dal confine.
Poi ci sono gli strumenti urbanistici comunali e le relative NTA, che intervengono proprio su questo aspetto, disciplinando le distanze dal confine e potendo farlo in modo molto diverso, talvolta imponendo un distacco obbligatorio, talvolta lasciando una scelta tra costruzione sul confine e costruzione a distanza.
È proprio qui che si gioca la partita. Nel caso esaminato, le NTA della zona B2 consentivano di costruire sul confine oppure a una distanza non inferiore a 5 metri. Non è un dettaglio tecnico, ma il presupposto che orienta l’intero ragionamento del TAR e che finisce per determinare l’esito della controversia.
Principio di prevenzione e distanze: i chiarimenti del TAR Puglia
Il TAR muove da un dato che nella pratica viene spesso trascurato, cioè che il progetto ha rispettato la disciplina urbanistica applicabile. L’errore contenuto nella relazione progettuale, relativo alla qualificazione del lotto come area di sgambettamento cani, viene subito ricondotto alla sua reale portata, chiarendo che si tratta di un elemento descrittivo privo di effetti sulle scelte progettuali, le quali hanno invece fatto corretta applicazione della disciplina della zona B2.
Il punto vero della decisione è però un altro e si colloca nel passaggio successivo, quando il Collegio affronta il tema del principio di prevenzione. L’edificio è stato collocato a 7,99 metri dal confine, quindi oltre il limite minimo di 5 metri previsto dalle NTA, ma soprattutto in un contesto in cui lo strumento urbanistico consentiva anche la costruzione sul confine. Ed è proprio questa alternativa a rendere applicabile la prevenzione.
Il TAR lo chiarisce richiamando una giurisprudenza ormai consolidata e ribadisce un passaggio che, nella pratica, viene spesso frainteso. La prevenzione non opera quando lo strumento urbanistico impone un distacco inderogabile dal confine, vietando la costruzione sullo stesso. Quando invece esiste una possibilità di scelta, la decisione del primo costruttore non resta neutra ma finisce inevitabilmente per condizionare quella del vicino.
D.M. 1444/1968 e distanza dal confine: dove nasce l’equivoco
Il punto più delicato della vicenda sta proprio nell’utilizzo dell’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. I ricorrenti hanno costruito il ricorso sull’idea che la distanza di 10 metri dovesse essere rispettata anche rispetto al confine, ma il TAR riporta la norma nel suo ambito corretto.
La distanza di 10 metri riguarda il rapporto tra edifici e diventa rilevante quando esistono fabbricati contrapposti. Non è una regola che disciplina il distacco dal confine e, nel caso esaminato, non poteva essere richiamata per contestare la collocazione dell’intervento.
Questo passaggio si comprende ancora meglio se si guarda al dato fattuale evidenziato dal TAR, cioè che entrambi i lotti erano liberi al momento della progettazione. In assenza di edifici, viene meno il presupposto stesso per l’applicazione della distanza tra fabbricati e, con esso, l’intero impianto della censura.
Distanze legali e progettazione pubblica: le conclusioni operative
La decisione del TAR è chiara. Il ricorso è stato respinto e, insieme ad esso, anche la domanda risarcitoria, ritenendo pienamente legittima la scelta localizzativa dell’opera.
Il punto, però, non si esaurisce qui.
La sentenza richiama un passaggio che nella pratica viene spesso semplificato troppo. La verifica delle distanze non può essere affrontata isolando una singola norma e applicandola in modo automatico, ma richiede una lettura coordinata tra Codice Civile, strumenti urbanistici e D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. È proprio nell’interazione tra questi livelli che si gioca la legittimità dell’intervento.
E c’è un aspetto che merita di essere fissato con chiarezza. Quando il piano consente di costruire sul confine oppure a distanza, quella scelta non è neutra. Il primo che costruisce incide inevitabilmente sulle possibilità edificatorie del vicino e, proprio per questo, il principio di prevenzione torna a operare in modo pieno, incidendo direttamente sulle scelte localizzative e, quindi, sulla progettazione.