È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 11 febbraio 2026, che aggiorna l’individuazione delle categorie di beni e servizi e delle relative soglie oltre le quali le pubbliche amministrazioni sono tenute a ricorrere a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori, in attuazione dell’art. 9 del decreto-legge n. 66/2014, convertito dalla Legge n. 89/2014.
Il decreto sostituisce integralmente il precedente DPCM 11 luglio 2018, intervenendo su un ambito che, negli ultimi anni, è diventato sempre più centrale nella gestione degli acquisti pubblici: quello della centralizzazione e della razionalizzazione della spesa.
Consip e soggetti aggregatori: nuove soglie e categorie nel DPCM 11 febbraio 2026
Il nuovo DPCM conferma l’impostazione di fondo e introduce elementi che rafforzano in modo significativo l’effettività degli obblighi.
Le soglie individuate dal decreto rappresentano l’importo massimo annuo a base d’asta; nei contratti pluriennali il riferimento è all’intero valore dell’appalto, e non alla singola annualità.
Il decreto inoltre interviene sul meccanismo di controllo, prevedendo che, per gli acquisti ricadenti nelle categorie individuate, ANAC non rilascia il CIG alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip o a un soggetto aggregatore. L’eventuale violazione impedisce quindi direttamente l’avvio della gara.
Soggetti aggregatori e portale acquistinretepa.it: come funziona il sistema
Secondo quanto già previsto dal DPCM 14 novembre 2014, l’individuazione dei soggetti responsabili delle iniziative, delle categorie merceologiche e delle relative soglie operative è rimessa al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori.
Un elemento di particolare rilievo e che punta sulla trasparenza dell’attività di programmazione delle stazioni appaltanti è rappresentato dalla pubblicazione, nella sezione dedicata del portale acquistinretepa.it, dell’elenco delle iniziative gestite dai soggetti aggregatori, con indicazione delle tempistiche e dello stato di avanzamento.
Tabella categorie e soglie Consip: l’elenco completo del DPCM 2026
Il decreto individua le seguenti categorie di beni e servizi, con le relative soglie oltre le quali scatta l’obbligo di ricorso a Consip o ai soggetti aggregatori:
| Categoria di beni e servizi | Soglia | |
| 1 | Farmaci | 40.000 € |
| 2 | Vaccini | 40.000 € |
| 3 | Stent | Soglia di rilevanza comunitaria |
| 4 | Ausili per incontinenza (ospedalieri e territoriali) | 40.000 € |
| 5 | Protesi d’anca | Soglia di rilevanza comunitaria |
| 6 | Medicazioni generali | 40.000 € |
| 7 | Defibrillatori | Soglia di rilevanza comunitaria |
| 8 | Pacemaker | Soglia di rilevanza comunitaria |
| 9 | Aghi e siringhe | 40.000 € |
| 10 | Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali | 40.000 € |
| 11 | Servizi di pulizia per gli enti del Servizio sanitario nazionale | 40.000 € |
| 12 | Servizi di ristorazione per gli enti del Servizio sanitario nazionale | 40.000 € |
| 13 | Servizi di lavanderia per gli enti del Servizio sanitario nazionale | 40.000 € |
| 14 | Servizi di smaltimento rifiuti sanitari | 40.000 € |
| 15 | Vigilanza armata | 40.000 € |
| 16 | Facility management immobili | Soglia di rilevanza comunitaria |
| 17 | Pulizia immobili | Soglia di rilevanza comunitaria |
| 18 | Guardiania | 40.000 € |
| 19 | Manutenzione immobili e impianti | Soglia di rilevanza comunitaria |
| 20 | Guanti (chirurgici e non) | 40.000 € |
| 21 | Suture | 40.000 € |
| 22 | Ossigenoterapia | Soglia di rilevanza comunitaria |
| 23 | Diabetologia territoriale | Soglia di rilevanza comunitaria |
| 24 | Servizio di trasporto scolastico | 40.000 € |
| 25 | Manutenzione strade – servizi e forniture | Soglia di rilevanza comunitaria |
| 26 | Medicazioni speciali | 40.000 € |
| 27 | Protesi ginocchio | Soglia di rilevanza comunitaria |
| 28 | Suturatrici | Soglia di rilevanza comunitaria |
| 29 | Gestione e manutenzione delle aree verdi | Soglia di rilevanza comunitaria |
| 30 | Arredi | 40.000 € |
La maggior parte delle categorie – in particolare quelle legate al mondo sanitario e alle forniture standardizzate – è agganciata alla soglia di 40.000 euro, una scelta che di fatto intercetta gran parte degli acquisti ricorrenti e rende molto più frequente, nella pratica, l’obbligo di passare attraverso Consip o i soggetti aggregatori.
Accanto a questo blocco “a soglia fissa”, ce n’è uno che riguarda servizi e forniture più strutturati: facility management, manutenzioni, gestione del patrimonio, alcune tipologie di dispositivi e servizi complessi. In questi casi il riferimento non è un importo predeterminato, ma la soglia di rilevanza comunitaria, con l’effetto di concentrare il vincolo sugli affidamenti di maggiore peso economico.
Obblighi operativi per le stazioni appaltanti dopo il DPCM 2026
Il decreto è già in vigore e sostituisce quello definito dal precedente DPCM 11 luglio 2018.
Tutte le nuove procedure devono essere impostate tenendo conto delle categorie e delle soglie aggiornate, con un rafforzamento degli obblighi già noti e soprattutto con una diversa impostazione del lavoro a monte della gara, dove la verifica su categorie, soglie e iniziative aggregate disponibili diventa parte integrante della costruzione stessa della procedura.
In questo quadro, la centralizzazione degli acquisti esce definitivamente da una dimensione solo organizzativa per diventare un vincolo operativo che incide direttamente sulla possibilità stessa di avviare le procedure.