Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e il Certificato di Congruità della manodopera costituiscono strumenti centrali per la corretta applicazione della contrattazione collettiva nel settore edile.
Il DURC
Il DURC è lo strumento di compliance che attesta la regolarità contributiva delle imprese su tutto il territorio nazionale, con riferimento ai versamenti dovuti a INPS, INAIL e Casse Edili/Edilcasse.
La giurisprudenza amministrativa qualifica il DURC come atto di certificazione assistito da efficacia probatoria privilegiata fino a querela di falso, vincolante per la stazione appaltante quanto all’accertamento della regolarità contributiva. In tal senso, anche la giurisprudenza più recente ha ribadito che i certificati relativi alla regolarità fiscale (DURF) e contributiva (DURC) hanno natura di atti di certificazione o attestazione, con efficacia probatoria fino a querela di falso (Cons. St., Ad. Plen. 24.04.2024, n. 7).
Con il decreto ministeriale 30 gennaio 2015, la verifica della regolarità contributiva avviene esclusivamente in modalità telematica e in tempo reale. L’esito positivo genera il DURC On Line in formato PDF, con validità di 120 giorni.
Il DURC On Line è utilizzabile, entro tale termine, in tutti i procedimenti in cui sia richiesto, inclusi: erogazione di benefici economici, lavori privati in edilizia, verifica dell’idoneità tecnico-professionale, patente a crediti, attestazione SOA e procedure di appalto pubblico.
Il DURC costituisce requisito continuo, richiesto dalla fase di presentazione dell’offerta fino all’esecuzione del contratto (Cons. St., Ad. Plen. 20.07.2015, n. 8; Sez. V, 2.05.2022, n. 3439; 12.02.2018, n. 856; Sez. IV, 01.04.2019, n. 2113).
Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 3/2025, ha ricordato che, ai fini del rilascio del DURC On Line, l’eventuale debito contributivo complessivo non deve superare la soglia di non gravità di 150 euro (Comunicazione CNCE n. 570/2015).
Con comunicazione del 4 settembre 2024, ANAC ha chiarito le modalità operative di consultazione del DURC tramite il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE 2.0), nell’ambito del sistema di interoperabilità previsto dal D.Lgs. n. 36/2023. Tuttavia, il sistema consente esclusivamente l’acquisizione dei DURC disponibili presso gli enti previdenziali competenti e non permette il rilascio del documento nei confronti di operatori economici per i quali il DURC non risulti generabile.
In ogni caso, è fatto divieto alle stazioni appaltanti di richiedere documentazione già disponibile nel fascicolo virtuale o acquisibile tramite interoperabilità con banche dati pubbliche.
In presenza di DURC irregolare attestante violazioni gravi definitivamente accertate in materia previdenziale e assistenziale, l’esclusione dalla gara costituisce causa automatica ai sensi dell’art. 94, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale. Il TAR Puglia (sent. 9 dicembre 2025, n. 1585) ha ribadito che la regolarità contributiva è requisito oggettivo, accertabile con qualsiasi mezzo idoneo.
In caso di oggettiva impossibilità di acquisizione dei dati tramite interoperabilità o FVOE, la stazione appaltante può procedere secondo le modalità sostitutive previste dalla disciplina ANAC e dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferma restando la successiva verifica dei requisiti.
Qualora emerga l’assenza dei requisiti, la stazione appaltante procede, a seconda della fase procedimentale, alla revoca dell’aggiudicazione ovvero alla risoluzione del contratto, con segnalazione alle autorità competenti e pagamento delle sole prestazioni utilmente eseguite.
La regolarità contributiva deve sussistere sin dalla presentazione dell’offerta e permanere per tutta la procedura. Restano ferme le ipotesi di regolarizzazione consentite dalla disciplina vigente prima dell’accertamento definitivo dell’irregolarità.
La funzione di verifica preventiva (Pre-DURC) consente di anticipare la gestione delle irregolarità (Messaggi INPS n. 4693/2023 e n. 3662/2024; nota INAIL 6 giugno 2024).
L’attestazione di congruità
Le Casse Edili rilasciano l’Attestazione di congruità della manodopera ai sensi del D.M. n. 143/2021, applicabile ai lavori denunciati dal 1° novembre 2021.
Il Certificato di congruità riguarda l’incidenza della manodopera nei lavori edili pubblici e privati, anche in appalto, subappalto o lavoro autonomo, con esclusione delle ricostruzioni post-sisma 2016.
Per i lavori privati, si applica alle opere di importo complessivo pari o superiore a 70.000 euro.
Rientrano nel settore edile tutte le attività connesse all’appalto, secondo quanto previsto dall’allegato X al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Per i lavori pubblici, la congruità è verificata in occasione del saldo finale; per i lavori privati, prima dell’erogazione dello stesso.
Il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (Decreto Coesione), convertito dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95, ha rafforzato l’istituto della congruità. Nei lavori pubblici, il pagamento del saldo senza verifica incide sulla valutazione della performance del responsabile e comporta segnalazione all’ANAC. Nei lavori privati sopra i 70.000 euro, il saldo è subordinato all’attestazione di congruità, pena una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.
Il contratto collettivo
DURC e congruità costituiscono verifiche di secondo livello, fondate sulla corretta applicazione del contratto collettivo.
Ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato I.01, le stazioni appaltanti individuano il CCNL applicabile in base alla connessione con l’oggetto dell’appalto ed alla rappresentatività comparativa.
A tal fine è necessario:
- individuare il codice ATECO, in relazione al CPV;
- definire l’ambito del Contratto, tramite l’Archivio CNEL.
Tra i contratti coerenti assumono particolare rilievo quelli utilizzati dal Ministero del Lavoro ai fini della determinazione del costo medio del lavoro; in caso di dubbi interpretativi, la stazione appaltante può richiedere chiarimenti agli organi competenti.
In ogni caso, non è consentito imporre un determinato CCNL come requisito di partecipazione.
Nel settore edile, la prassi amministrativa e parte della giurisprudenza hanno in più occasioni considerato comparabili i CCNL contraddistinti dai codici CNEL/INPS F012, F015 e F018, fermo restando che la verifica di equivalenza deve essere svolta caso per caso.
La verifica di equivalenza economica riguarda esclusivamente le componenti fisse della retribuzione (retribuzione tabellare, contingenza, EDR, mensilità aggiuntive, indennità). Il Consiglio di Stato (sent. 24 aprile 2026, n. 3209) ha stabilito che il superminimo non rileva ai fini dell’equivalenza, in quanto voce non fissa. L’equivalenza deve essere valutata sulla struttura della retribuzione e non sul risultato complessivo.
Le tutele normative sono valutate in base a parametri tassativamente previsti: lavoro supplementare, part-time, straordinario, festività, prova, preavviso, comporto, malattia, maternità, permessi, bilateralità, obblighi contributivi, sicurezza, previdenza e sanità integrativa.
Come noto, l’equivalenza sussiste se il valore economico è almeno pari e gli scostamenti normativi sono marginali.
Le linee guida ministeriali
La nozione di “marginalità” è ambigua ed implica difficoltà per le stazioni appaltanti nell’utilizzo della discrezionalità amministrativa, definita da Massimo Severo Giannini come “il margine di scelta che la norma rimette all’Amministrazione affinché essa possa individuare, tra quelle corrette, la soluzione migliore per curare nel caso concreto l’interesse pubblico”. Corre obbligo ricordare che tale discrezionalità resta vincolata a fini, mezzi e competenze, stabiliti dalla legge.
Appare pertanto auspicabile l’adozione di linee guida ministeriali per la valutazione dell’equivalenza normativa. In particolare, la mancata iscrizione alle Casse Edili costituisce scostamento rilevante, non marginale, in quanto incide su tutele economiche, normative e di welfare, nonché su sicurezza, legalità e sul sistema bilaterale.
Ai fini della verifica di congruità dell’offerta (art. 110 D.Lgs. n. 36/2023), qualora l’operatore economico applichi un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, è tenuto a presentare la dichiarazione di equivalenza prevista dall’art. 11, comma 4, già in sede di offerta.
La sentenza TAR Lazio n. 5361/2026
La CNCE, con circolare n. 17/2026, richiama la sentenza TAR Lazio n. 5361/2026, secondo cui:
“non appare persuasiva l’argomentazione con la quale la ricorrente ritiene che “l’iscrizione e la contribuzione alla Cassa Edile rappresenta un onere e non un vantaggio per i lavoratori dell’edilizia” […]”.
La sentenza evidenzia che tali strumenti garantiscono benefici concreti (ferie, gratifica natalizia, prestazioni sanitarie, sicurezza, formazione), e che la mancata dimostrazione di equivalenza costituisce scostamento significativo ostativo. L’indicazione del CCNL applicato costituisce elemento essenziale dell’offerta e non ammette modifiche postume incompatibili con la par condicio; il giudizio di equivalenza rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante e non ammette integrazioni postume.
Permangono criticità nel sistema, tra cui il dumping contrattuale e il lavoro povero.
La riorganizzazione dell’archivio CNEL
Il 20 aprile 2026 il CNEL ha riorganizzato l’Archivio dei contratti collettivi. Il Prof. Renato Brunetta ha dichiarato: “Con la riorganizzazione dell’Archivio dei contratti collettivi viene data priorità al loro reale radicamento in termini di lavoratrici e lavoratori coperti. È su questo criterio che ora possiamo individuare con precisione i contratti leader sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Con questa riorganizzazione l’Archivio CNEL diventa uno strumento essenziale per monitorare con rigore il fenomeno del dumping e per supportare valutazioni oggettive di equivalenza contrattuale da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici. Da oggi non si potrà più dire che al CNEL sono depositati oltre mille contratti collettivi per indicare un cattivo funzionamento del sistema: abbiamo finalmente separato ciò che conta davvero da ciò che esiste solo sulla carta. Si tratta di un passaggio decisivo per il Paese e per aggredire la questione salariale perché dimostra che le istituzioni, insieme alle parti sociali, possono costruire strumenti affidabili e condivisi: il CNEL restituisce al sistema delle relazioni industriali e ai decisori politici una base informativa solida, che supera definitivamente letture superficiali e restituisce la reale struttura della contrattazione collettiva italiana”.
Il Decreto primo maggio
Il rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva si riflette direttamente anche sul sistema degli appalti pubblici, nel quale la corretta applicazione del CCNL assume rilevanza sia sotto il profilo della tutela del lavoro sia ai fini della concorrenza tra operatori economici.
Il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, all’articolo 7, disciplina il “giusto salario”, riconoscendo alla contrattazione collettiva, ai sensi dell’articolo 36 Cost., il ruolo nella determinazione del trattamento economico adeguato. Il riferimento è ai CCNL stipulati da organizzazioni comparativamente più rappresentative, in relazione a settore, attività, dimensione e natura del datore di lavoro.
La contrattazione collettiva costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 della nostra Costituzione, lo strumento per la determinazione del salario giusto, assicurando ai lavoratori un trattamento economico complessivo adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
Ai fini dell'individuazione del salario giusto, si fa riferimento al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all'attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.
Altro aspetto focale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in questione, sulla piattaforma SIISL, le posizioni di lavoro pubblicate riporteranno l'indicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dal datore di lavoro, recante il codice alfanumerico unico assegnato, la retribuzione ricollegata alla qualifica e al livello contrattuale, corrispondente alla mansione cui è adibito il lavoratore.
Il Prof. Michele Faioli afferma: “per combattere il lavoro povero non serve schiacciare le prerogative delle parti sociali. Serve, al contrario, sostenere la contrattazione di qualità e fornire agli organi di vigilanza la tecnologia e i dati per stanare chi compete slealmente sulla pelle dei lavoratori”.
Conclusioni
L’indirizzo intorno al quale è operativamente costruita la governance degli appalti mira alla tutela della concorrenza, alla tutela dell’ambiente, alla garanzia di misure sociali e del lavoro, alla promozione dell’innovazione, alla tutela delle piccole e medie imprese. Tutto ciò con l’apertura di tavoli permanenti di discussione con le Parti Sociali e in piena linea con quanto previsto dalla Missione 1 del PNRR - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA. Presidiare regolarità, formazione e sicurezza negli appalti significa porre costante attenzione alle necessità operative quotidiane dei RUP, delle stazioni appaltanti, dei professionisti e degli operatori economici, attraverso il coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti. In tale prospettiva, DURC, congruità della manodopera e corretta applicazione del CCNL non rappresentano meri adempimenti documentali, ma strumenti integrati di presidio della legalità, della qualità del lavoro e della corretta esecuzione dei contratti pubblici.
A cura di Giada Mazzanti
Esperta in materia di regolarità contributiva e di Contratti
Collettivi.
Il presente contributo è frutto esclusivo del pensiero
dell’autore
e non impegna l’Amministrazione di appartenenza.