DURC irregolare: quando l’errore della PA annulla l’esclusione
Il TAR Sicilia chiarisce i limiti dell’automatismo sul DURC: un documento errato o annullato non può giustificare l’esclusione da contributi pubblici
Nelle procedure di gara, così come nei procedimenti di concessione di contributi e finanziamenti pubblici, la regolarità contributiva rappresenta uno dei presupposti essenziali per l’accesso al beneficio.
Il DURC non è un adempimento formale né un requisito accessorio: è lo strumento attraverso il quale l’amministrazione verifica, in modo standardizzato e centralizzato, l’affidabilità dell’operatore economico rispetto agli obblighi previdenziali e assistenziali, la cui assenza determina, nella prassi, una preclusione automatica.
È proprio questo ruolo centrale del DURC a rendere particolarmente delicata la gestione delle ipotesi in cui l’attestazione risulti errata, incompleta o successivamente annullata dall’ente previdenziale.
In questi casi, fino a che punto l’amministrazione può – o deve – arrestarsi di fronte all’esito formale della verifica contributiva? E quali sono le conseguenze quando il presupposto tecnico su cui si fonda l’atto amministrativo non corrisponde alla reale situazione dell’impresa?
A offrire un importante chiarimento in materia è la sentenza del TAR Sicilia, Sez. Palermo, 29 dicembre 2025, n. 2977, che fornisce utili indicazioni sul rapporto tra DURC, correttezza dell’istruttoria e garanzie procedimentali, con ricadute dirette per chi, nella P.A., è chiamato a gestire procedure selettive e misure di sostegno pubblico.
Verifica DURC: cosa accade se l’Amministrazione cade in errore?
La questione riguarda la concessione di contributi economici avviata nell’ambito di un avviso pubblico regionale. Tra le domande presentate vi era anche quella dell’impresa ricorrente.
All’esito dell’istruttoria, l’amministrazione aveva approvato gli elenchi delle istanze ammesse e non ammesse a finanziamento. La domanda dell’impresa era stata inserita tra quelle non ammissibili per irregolarità del DURC.
A seguito della comunicazione dell’esclusione, l’impresa aveva presentato istanza di reclamo, rappresentando che l’esito negativo della verifica contributiva non corrispondeva alla reale situazione previdenziale. In particolare, veniva evidenziato che l’ente previdenziale aveva successivamente annullato il DURC irregolare, riconoscendone l’erroneità, e aveva rilasciato una nuova attestazione di regolarità contributiva, valida per il periodo temporalmente rilevante ai fini della procedura.
Nonostante tale chiarimento, l’amministrazione non aveva proceduto all’annullamento del provvedimento di non ammissione, né aveva riattivato l’istruttoria. La posizione dell’impresa rimaneva quindi cristallizzata sull’esclusione originaria, fondata su un presupposto che nel frattempo risultava superato.
Ne era scaturito il ricorso, contestando:
- l’erroneità della decisione dell’amministrazione, derivante dall’utilizzo di un DURC poi annullato dall’ente certificatore;
- la violazione delle garanzie partecipative, poiché l’amministrazione non aveva attivato il contraddittorio procedimentale prima dell’adozione del provvedimento definitivo di non ammissione.
Nel corso del giudizio, la stessa amministrazione resistente aveva riconosciuto la correttezza della posizione contributiva dell’impresa e la spettanza del contributo, subordinandone tuttavia l’erogazione alla futura disponibilità delle risorse finanziarie. In ogni caso, non aveva ritirato l’atto di inammissibilità, lasciando intatto l’interesse alla decisione nel merito.
DURC: presupposti istruttori e garanzie procedimentali
La vicenda esaminata dal giudice amministrativo si colloca all’incrocio tra due piani strettamente connessi: la verifica della regolarità contributiva e la correttezza dell’istruttoria amministrativa.
Sul primo versante, la regolarità contributiva costituisce da tempo un requisito generale imprescindibile per la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica e per l’accesso a benefici e finanziamenti pubblici.
Il DURC assolve a questa funzione come strumento di attestazione unitaria, attraverso il quale le amministrazioni acquisiscono una rappresentazione ufficiale della posizione dell’operatore economico nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali.
Come chiarisce il TAR, il DURC viene tradizionalmente qualificato come atto di certificazione o attestazione, avente natura di dichiarazione di scienza: esso fotografa una situazione risultante dagli archivi degli enti competenti e, in quanto tale, è assistito da pubblica fede, facendo piena prova dei fatti attestati fino a querela di falso ai sensi dell’art. 2700 del codice civile. Proprio per questo motivo, l’amministrazione procedente non dispone, di regola, di un autonomo potere di valutazione del suo contenuto e non può sostituirsi all’ente previdenziale nella verifica della posizione contributiva.
Tuttavia, questo assetto non esaurisce il quadro. L’attività amministrativa resta pur sempre vincolata ai principi generali dell’azione amministrativa, primo fra tutti quello di correttezza dell’istruttoria: un provvedimento può dirsi legittimo solo se fondato su presupposti di fatto e di diritto effettivamente esistenti al momento della sua adozione.
Ne deriva che, quando il dato istruttorio utilizzato si rivela erroneo, perché successivamente annullato o rettificato dall’ente che lo ha formato, viene meno la stessa affidabilità del presupposto su cui l’atto si fonda.
La decisione del TAR
Secondo il Collegio, il provvedimento impugnato risultava viziato da una erronea valutazione dei presupposti, poiché l’amministrazione aveva fondato la non ammissione dell’istanza su un DURC irregolare che, come emerso in giudizio, era stato successivamente annullato dall’ente previdenziale perché non corrispondente ai dati presenti nei propri archivi. Al suo posto era stata rilasciata una nuova attestazione di regolarità contributiva, valida per il periodo rilevante ai fini della procedura.
Il TAR ha richiamato il principio secondo cui il DURC, in quanto dichiarazione di scienza assistita da pubblica fede, vincola l’amministrazione procedente, che non può discostarsene arbitrariamente. Tuttavia, ha chiarito che tale vincolo non può estendersi fino a legittimare un provvedimento fondato su un dato istruttorio oggettivamente falso o errato, quando tale errore sia accertabile e determinante.
Il DURC, pur essendo atto esterno, entra a far parte della sequenza procedimentale come atto interno della fase di verifica dei requisiti, e come tale può essere scrutinato ai fini della legittimità del provvedimento finale.
Accanto al profilo sostanziale, il giudice ha rilevato anche una
violazione delle garanzie procedimentali.
L’amministrazione non aveva infatti attivato il preavviso
di rigetto previsto dall’art. 10-bis della legge n.
241/1990, pur a fronte di una disciplina dell’Avviso pubblico che
lo richiamava espressamente in caso di riscontro di irregolarità
contributiva.
In tal modo, all’impresa era stata preclusa la possibilità di interloquire e chiarire la propria posizione prima dell’adozione del provvedimento definitivo.
Conclusioni
Il ricorso è stato accolto, con annullamento del decreto di non ammissione nella parte in cui l’istanza era stata esclusa per “DURC irregolare” e con conseguente riedizione del potere amministrativo, demandando all’amministrazione la valutazione della finanziabilità della domanda in relazione alla capienza delle risorse disponibili e a eventuali incrementi.
Il DURC si conferma presupposto imprescindibile per la partecipazione a gare e l’accesso a finanziamenti, ma non può essere utilizzato in modo meramente meccanico quando emerga la sua erroneità. Un documento annullato o rettificato dall’ente previdenziale non può continuare a sorreggere un provvedimento di esclusione, pena il vizio per errore nei presupposti.
L’amministrazione è pertanto tenuta a valutare lo stato di fatto e di diritto effettivamente esistente al momento dell’adozione dell’atto, adottando una gestione responsabile e non automatica delle verifiche contributive, senza sacrificare le garanzie partecipative del procedimento.
Documenti Allegati
Sentenza