Si apre una nuova opportunità di finanziamento sul fronte dell’edilizia scolastica per gli enti locali: fino al 23 ottobre 2026 sarà possibile presentare domanda per accedere a 103,4 milioni di euro della quota statale dell’otto per mille, destinati a interventi urgenti e indifferibili sugli edifici pubblici ad uso scolastico.
Edilizia scolastica, 103 milioni agli enti locali: nuovi fondi per le scuole
Le risorse, riferite alle annualità 2023 e 2024 e disciplinate dal D.M. 21 agosto 2026, n. 173, saranno assegnate attraverso una procedura selettiva che tiene conto della tipologia e dell’urgenza dell’intervento, dello stato dell’edificio e del livello di progettazione già disponibile.
Il quadro finanziario complessivo ammonta a 114.498.620 euro, distribuiti sugli esercizi dal 2026 al 2030, mentre l’Avviso mette a disposizione per il quadriennio 2026-2029 103.426.620 euro. La misura si inserisce nel meccanismo previsto dall’art. 46-bis del D.L. n. 124/2019, convertito dalla Legge n. 157/2019, che destina una quota dell’otto per mille statale agli interventi straordinari sugli edifici scolastici pubblici e ne prevede la ripartizione territoriale tra Nord, Centro e Isole e Sud.
Finanziamenti per l’edilizia scolastica: chi può partecipare e quali requisiti servono
Possono partecipare tutti gli enti locali per interventi urgenti di messa in sicurezza su edifici pubblici ad uso scolastico di propria competenza, ma la candidatura è sottoposta a vincoli precisi: ogni ente può presentare una sola domanda, riferita a una sola tipologia di intervento e a un solo edificio, identificato da un unico codice edificio.
Se l’immobile appartiene a un soggetto pubblico diverso dall’ente che ne cura la gestione ai sensi della Legge n. 23/1996, è necessario acquisire preventivamente il nulla osta del proprietario, mentre l’edificio deve risultare nello stato “attivo” o “non agibile” nel Sistema Nazionale dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica.
Non sono inoltre ammessi gli interventi già destinatari di altro finanziamento pubblico o inseriti in altri decreti, ordinanze o piani destinati alla messa in sicurezza a seguito di eventi sismici o calamitosi. Restano fuori anche gli interventi per i quali, alla data di pubblicazione dell’Avviso, siano già stati affidati i lavori, così come quelli complementari o integrativi di opere già finanziate e non ancora concluse o rendicontate.
Contributi fino a 1 milione di euro: spese ammesse e cofinanziamento
Il finanziamento massimo riconoscibile per ciascun intervento è pari a 1 milione di euro e può coprire le spese comprese nel quadro economico del progetto, con alcune esclusioni espressamente previste.
Non sono finanziabili le forniture di arredi fissi e mobili, i traslochi, le pulizie e i trasferimenti, così come l’affitto di spazi o edifici e il noleggio o l’acquisto di strutture temporanee.
È ammesso il cofinanziamento con fondi propri dell’ente, purché in misura ordinariamente inferiore al 50% dell’importo complessivo del quadro economico.
DIP e interventi finanziabili: cosa serve per presentare la candidatura
Per presentare la domanda l’ente deve disporre almeno del Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP), redatto ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, riferito esclusivamente all’intervento candidato e già approvato entro la data di presentazione della domanda.
Lo stesso principio vale per eventuali livelli progettuali ulteriori. La disponibilità di una progettazione più avanzata incide anche sul punteggio, perché il PFTE vale 6 punti, mentre il progetto esecutivo ne vale 10.
L’intervento deve inoltre avere carattere di urgenza e indifferibilità e rientrare in una delle tipologie individuate dal D.M. 21 agosto 2026, n. 173. Sono ammessi gli interventi urgenti conseguenti a eventi sismici, calamitosi o eccezionali, quelli locali, di miglioramento o adeguamento sismico, gli interventi conseguenti a crolli di solai e controsoffitti, quelli necessari per ripristinare l’agibilità, gli interventi per la prevenzione dello sfondellamento e la messa in sicurezza dei solai e dei controsoffitti, nonché quelli per la bonifica dell’amianto.
Rientrano infine anche gli altri interventi indispensabili per garantire il diritto allo studio e il regolare svolgimento dell’attività didattica, purché l’urgenza e l’indifferibilità siano adeguatamente illustrate nel format di candidatura.
Domande fino al 23 ottobre e niente soccorso istruttorio
Le candidature devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica dedicata, dalle ore 10.00 del 5 ottobre alle ore 23.59 del 23 ottobre 2026.
La domanda è trasmessa dal legale rappresentante dell’ente, che deve compilare tutti i campi previsti. Al termine della procedura viene generato un PDF di riepilogo, che deve essere firmato digitalmente in formato P7M, ricaricato e trasmesso attraverso la piattaforma.
Su questo passaggio l’Avviso è particolarmente rigoroso, perché le candidature incomplete o contenenti dati non conformi sono considerate inammissibili e non sarà possibile correggere errori, omissioni o carenze attraverso il soccorso istruttorio.
Non saranno quindi considerate domande trasmesse con modalità differenti né produzioni documentali successive alla scadenza, anche se meramente integrative. Per gli enti sarà necessario verificare prima dell’invio la corrispondenza tra dati inseriti, documentazione allegata e requisiti richiesti.
Punteggi e graduatorie: come vengono assegnati i finanziamenti
Le candidature ammissibili sono valutate attraverso un sistema che consente di raggiungere fino a 100 punti.
Il numero degli studenti e la vetustà dell’edificio possono attribuire fino a 15 punti ciascuno; l’assenza di un’altra soluzione idonea per garantire la continuità didattica vale 5 punti, mentre il livello di progettazione può incidere fino a 10 punti e la condizione di inagibilità o chiusura dell’edificio fino a 20 punti.
Alla tipologia di intervento possono essere assegnati fino a 35 punti: il massimo è riconosciuto agli interventi urgenti conseguenti a eventi sismici, calamitosi o eccezionali, mentre l’adeguamento sismico vale 30 punti, gli interventi conseguenti a crolli di solai e controsoffitti 25 punti e il miglioramento sismico 20 punti.
La mancanza della dichiarazione o della documentazione richiesta per uno specifico criterio comporta la perdita del relativo punteggio, ma non determina automaticamente l’inammissibilità della domanda.
Le graduatorie saranno formate separatamente per Nord, Centro e Isole e Sud. A parità di punteggio prevale prima la tipologia di intervento collocata più in alto nell’ordine di priorità, quindi il punteggio relativo al numero degli studenti, alla vetustà dell’edificio e all’assenza di soluzioni alternative per la continuità didattica; soltanto in caso di ulteriore parità prevale la candidatura trasmessa per prima.
Se le risorse residue di una determinata area geografica non sono sufficienti a finanziare integralmente l’intervento successivo in graduatoria, il Ministero può proporre un finanziamento parziale, subordinato all’impegno dell’ente a coprire con risorse proprie la quota restante, anche in deroga al limite ordinario del cofinanziamento inferiore al 50%.
Erogazione dei contributi, tempi di attuazione e cause di revoca
Dopo l’approvazione delle graduatorie, le risorse vengono erogate in più fasi: un primo 25% può essere richiesto a titolo di anticipo, un ulteriore 40% al raggiungimento almeno del 60% dello stato di avanzamento dei lavori, un altro 25% al raggiungimento del 90% e il saldo del 10% dopo il collaudo, il certificato di regolare esecuzione o la verifica di conformità e la chiusura della contabilità finale.
Le prestazioni oggetto del finanziamento devono essere affidate successivamente alla comunicazione ministeriale relativa alla pubblicazione del decreto di approvazione delle graduatorie definitive, mentre i lavori devono essere ultimati entro 36 mesi da quella comunicazione e la rendicontazione deve concludersi entro 42 mesi.
L’Avviso distingue infine tra decadenza e revoca. La prima può intervenire, tra l’altro, in caso di rinuncia dell’ente, qualora l’edificio non risulti “attivo” o “non agibile”, se emerge un altro finanziamento pubblico sulla stessa tipologia di intervento o se il cofinanziamento supera i limiti previsti.
La revoca può invece essere disposta quando, durante monitoraggio e rendicontazione, risultino non veritieri i dati dichiarati, vengano violati gli obblighi a carico del beneficiario oppure venga realizzato un intervento diverso da quello ammesso a finanziamento.
Per gli enti, quindi, la fase che precede l’invio della domanda resta determinante, perché occorre arrivare alla candidatura con progetto, requisiti, stato dell’edificio e documentazione già verificati, tenendo conto che eventuali errori o omissioni non potranno essere recuperati successivamente attraverso il soccorso istruttorio.