Il 29 ottobre 2027 è il termine entro il quale gli enti locali beneficiari dei finanziamenti per l’edilizia scolastica nell’ambito dei Mutui BEI 2015-2016 dovranno completare i lavori e concludere la rendicontazione finale degli interventi interessati dal rifinanziamento del 2025.
A stabilirlo è il D.M. 10 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2026, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fissato una scadenza inderogabile per la conclusione di opere già autorizzate negli anni precedenti, la cui realizzazione ha richiesto il ricorso a nuove operazioni di finanziamento.
Il decreto riguarda, infatti, gli interventi rifinanziati nel 2025 attraverso l’utilizzo dei contributi pluriennali residui dei precedenti mutui e non introduce nuove risorse né ulteriori programmi di edilizia scolastica, ma definisce il termine entro il quale dovranno essere completati i lavori e le relative attività amministrative e contabili, prevedendo la revoca del finanziamento in caso di mancato rispetto della scadenza.
Edilizia scolastica e Mutui BEI: il nuovo termine per completare lavori e rendicontazione
La nuova scadenza non interessa indistintamente tutti gli interventi di edilizia scolastica finanziati attraverso i Mutui BEI, ma quelli ricompresi nel rifinanziamento autorizzato con il D.M. 16 giugno 2025, n. 116, che ha consentito di utilizzare i contributi pluriennali residui per completare opere già inserite nella programmazione degli anni precedenti.
Si tratta, in particolare, degli interventi originariamente autorizzati con:
- D.M. 1 settembre 2015, n. 640;
- D.M. 6 giugno 2017, n. 390;
- D.M. 3 gennaio 2019, n. 2;
- D.M. 25 settembre 2019, n. 835.
Alla base della programmazione c’è l’articolo 10 del D.L. n. 104/2013, convertito dalla Legge n. 128/2013, che ha previsto il finanziamento di interventi sul patrimonio scolastico pubblico mediante mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato, destinati, tra l’altro, alla ristrutturazione degli edifici, alla messa in sicurezza, all’adeguamento sismico e all’efficientamento energetico.
Per la gestione amministrativa continuano ad applicarsi le Linee guida Mutui BEI 2015-2016, già utilizzate per i precedenti contratti, alle quali gli enti beneficiari dovranno fare riferimento anche per completare le procedure di rendicontazione entro la nuova scadenza.
Perché gli interventi sono stati rifinanziati
La programmazione Mutui BEI 2015-2016 avrebbe dovuto esaurire i propri effetti già da tempo, considerato che per gli interventi finanziati era stato fissato al 15 ottobre 2021 il termine per la conclusione dei lavori e la relativa rendicontazione. Alla scadenza, tuttavia, numerose opere non erano state completate oppure presentavano ancora situazioni finanziarie da definire.
A incidere sono state anche le difficoltà incontrate dagli enti beneficiari durante la pandemia e negli anni successivi, in un contesto internazionale che ha ulteriormente rallentato l’attuazione degli interventi e reso necessario individuare una soluzione per consentire il completamento di opere già avviate e finanziate.
Dall’ottobre 2022 il Ministero ha quindi avviato, con il coinvolgimento delle Regioni, una ricognizione dello stato di attuazione degli interventi per individuare quelli ancora da completare e quantificare le risorse necessarie, arrivando alla decisione di utilizzare i contributi pluriennali rimasti disponibili dopo la scadenza dei precedenti contratti di mutuo.
Il rifinanziamento è stato autorizzato nel giugno 2025, mentre il decreto pubblicato il 14 ottobre 2026 interviene sui tempi di attuazione, fissando il termine entro il quale gli enti beneficiari dovranno completare i lavori e concludere la rendicontazione finale.
Rifinanziamento Mutui BEI: risorse residue e nuovi contratti di finanziamento
I contributi pluriennali residui richiamati dal Ministero ammontano a 463.920.912,37 euro, al netto delle somme dovute a Cassa depositi e prestiti per il rimborso delle rate dei mutui precedentemente utilizzati, e sono stati destinati al rifinanziamento degli interventi già autorizzati nell’ambito della programmazione Mutui BEI 2015-2016.
Con il D.M. n. 116/2025 le Regioni sono state autorizzate a utilizzare tali contributi mediante la stipula di nuovi contratti di mutuo, con oneri di ammortamento a carico dello Stato secondo quanto previsto dall’articolo 10 del D.L. n. 104/2013.
I nuovi contratti sono stati stipulati da tutte le Regioni interessate, ad eccezione del Molise, che non ha proceduto alla stipula per proprie valutazioni di opportunità.
L’importo di 463,9 milioni di euro rappresenta il valore dei contributi pluriennali residui autorizzati all’utilizzo e non deve essere confuso con il capitale effettivamente attivato attraverso i nuovi mutui, né con nuove risorse stanziate dal decreto del settembre 2026, che interviene esclusivamente sui termini di completamento degli interventi già rifinanziati.
Lavori entro ottobre 2027, erogazioni fino a novembre: come si coordinano le scadenze
Il termine del 29 ottobre 2027, fissato dal Ministero per il completamento dei lavori e la rendicontazione finale, precede di pochi giorni l’ultima scadenza prevista dai nuovi contratti di mutuo con Cassa depositi e prestiti, che consentono di presentare le richieste di erogazione fino al 2 novembre 2027, con valuta prevista per il successivo 25 novembre.
Le due date riguardano adempimenti differenti: il 29 ottobre rappresenta il termine inderogabile entro il quale gli enti beneficiari devono completare le attività previste dal finanziamento, mentre le scadenze di novembre attengono alle operazioni finanziarie disciplinate dai contratti di mutuo e non possono essere considerate una proroga per la conclusione dei lavori o della rendicontazione.
Il coordinamento tra la rendicontazione finale e le eventuali successive erogazioni dovrà essere gestito secondo le Linee guida Mutui BEI e le disposizioni contrattuali applicabili, dal momento che il decreto non contiene indicazioni specifiche sulle modalità di svolgimento di queste operazioni.
Il mancato rispetto del 29 ottobre 2027 costituisce causa di revoca del finanziamento, come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto, che qualifica il termine come inderogabile e non contempla ulteriori proroghe.
Per gli enti locali che hanno ancora interventi in corso, oppure devono completare la documentazione amministrativa e contabile di lavori già ultimati, sarà quindi necessario programmare le attività residue tenendo conto dei tempi richiesti per la rendicontazione finale, evitando che ritardi nella chiusura delle procedure possano compromettere finanziamenti destinati a opere già realizzate o prossime alla conclusione.