Elenco RUP nelle amministrazioni: la Regione Lazio approva la legge
La proposta di legge regionale approvata introduce uno strumento volontario per valorizzare competenze, garantire rotazione e rafforzare il ruolo del RUP nel ciclo dell’appalto
Negli ultimi anni il ruolo del RUP ha subito una trasformazione profonda. Un percorso avviato già con il passaggio da Responsabile Unico del Procedimento a Responsabile Unico del Progetto, che ha trovato piena conferma nel nuovo Codice dei contratti pubblici con l’art. 15 e l’allegato I.2.
Il legislatore ha infatti ampliato funzioni, responsabilità e aspettative, consolidando questa figura come perno dell’intero ciclo di vita dell’appalto: dalla programmazione all’affidamento, fino all’esecuzione e al controllo dei risultati.
Chi lavora nella pubblica amministrazione sa però che questa centralità si scontra spesso con organici ridotti, carenze di competenze specialistiche e difficoltà nel garantire continuità e rotazione degli incarichi.
Come si rafforza quindi davvero la capacità amministrativa senza creare nuovi adempimenti o sovrastrutture inutili? E, soprattutto, come si tutela il ruolo del RUP in una fase storica in cui responsabilità e carichi di lavoro sono cresciuti più velocemente delle strutture organizzative?
Elenco RUP: la Regione Lazio approva la proposta di legge
È in questo quadro che si inserisce la scelta del Consiglio regionale del Lazio di approvare un provvedimento dedicato all’istituzione dell’Elenco regionale dei RUP: la proposta di legge regionale n. 188 dell'11 febbraio 2025, con prima firmataria Micol Grasselli (FdI), introduce uno strumento volontario e strutturato, aperto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale.
L’iscrizione non è obbligatoria e non crea nuovi vincoli, ma mette a sistema una facoltà già prevista dal Codice, ossia la possibilità di individuare RUP anche al di fuori dell’ente di appartenenza nei casi di carenza di personale qualificato.
L’Elenco sarà gestito a livello regionale, con regole chiare su aggiornamento, trasparenza e obblighi informativi a carico degli iscritti. Sono previsti limiti al numero di incarichi annuali e meccanismi di rotazione, pensati per evitare concentrazioni e tutelare imparzialità e qualità dell’azione amministrativa.
La proposta si compone di sette articoli:
- l’art. 1 definisce le finalità della legge;
- l’art. 2 individua i soggetti coinvolti nella gestione dell’Elenco dei RUP;
- l’art. 3 disciplina la Direzione competente e le modalità di tenuta dell’Elenco regionale;
- l’art. 4 stabilisce le comunicazioni che i soggetti iscritti sono tenuti a fornire al Responsabile dell’Elenco;
- l’art. 5 indica i contenuti della deliberazione di Giunta sulle modalità di iscrizione e gestione;
- l’art. 6 introduce la clausola di non onerosità, escludendo nuovi oneri per il bilancio regionale;
- l’art. 7 riguarda l’entrata in vigore del provvedimento.
Uno strumento che mette insieme competenze ed efficienza
L’impianto della proposta si muove lungo tre direttrici chiare:
- supporto agli enti in difficoltà, che possono attingere a un bacino qualificato senza improvvisazioni;
- tutela dei RUP, attraverso limiti agli incarichi e maggiore chiarezza sui carichi di lavoro;
- trasparenza, grazie a obblighi informativi e a un sistema di monitoraggio istituzionale.
Dal punto di vista operativo, la legge non introduce un nuovo “albo professionale” né una scorciatoia per esternalizzare funzioni delicate. Al contrario, rafforza la dimensione pubblicistica del ruolo del RUP, valorizzando competenze interne alla pubblica amministrazione e creando una rete ordinata e tracciabile di professionalità disponibili.
Il RUP viene così riconosciuto non come figura “residuale” o meramente procedurale, ma come risorsa strategica, da selezionare, sostenere e mettere nelle condizioni di operare bene, grazie a strumenti di coordinamento e valorizzazione messi a disposizione dall’Amministrazione stessa.
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