Con la Delibera del 18 marzo 2026, n. 94, ANAC ha definito le modalità operative per la presentazione delle richieste di iscrizione e aggiornamento dell’elenco dei soggetti aggregatori previsto dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.
La delibera è stata adottata in attuazione dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2025, che ha aggiornato i requisiti per l’iscrizione e l’aggiornamento dell’elenco, allineandoli alle disposizioni del d.Lgs. n. 36/2023 in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.
Il documento chiarisce, sul piano operativo, quali soggetti possono oggi iscriversi all’elenco dei soggetti aggregatori, quale ruolo assume il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e quali adempimenti sono richiesti alle centrali di committenza entro i termini previsti dall’Autorità.
Soggetti aggregatori: le novità operative nella Delibera n. 94/2026
Il primo elemento di rilievo riguarda i soggetti che possono accedere all’elenco. Non tutte le stazioni appaltanti possono presentare domanda: la possibilità è riservata alle centrali di committenza che abbiano già conseguito il livello SF1 di qualificazione previsto dall’Allegato II.4 del D.Lgs. n. 36/2023.
La domanda di iscrizione deve essere presentata attraverso il servizio ANAC dedicato alla qualificazione delle stazioni appaltanti, accessibile tramite il portale istituzionale.
L’accesso al servizio e l’invio della domanda spettano al soggetto individuato dalla stazione appaltante come responsabile per l’Anagrafe Unica (RASA), entro 45 giorni dalla pubblicazione della delibera sul sito dell’Autorità, avvenuta il 23 marzo 2026.
Accanto alla fase di prima iscrizione, la delibera disciplina anche l’aggiornamento delle informazioni, da effettuare attraverso i modelli in formato Excel messi a disposizione da ANAC, che costituiscono parte integrante della procedura. Attraverso tali modelli sono trasmessi i dati utili alla valutazione della domanda e, successivamente, le eventuali modifiche.
Per i soggetti aggregatori già individuati dalle regioni ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 66/2014, il quadro è diverso. Questi soggetti sono iscritti di diritto nell’elenco e non devono presentare domanda di iscrizione. Permane però l’obbligo di comunicare all’Autorità eventuali variazioni relative a denominazione, codice fiscale e centri di costo coinvolti, secondo le modalità previste dalla delibera e mediante gli appositi modelli.
Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti
L’accesso all’elenco dei soggetti aggregatori è collegato al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dagli articoli 62 e 63 del Codice Appalti 2023.
In particolare, l’articolo 62 stabilisce che le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, per poter svolgere attività di affidamento e di esecuzione di contratti pubblici, devono essere in possesso di specifici requisiti di qualificazione, secondo quanto disciplinato dal Codice e dai relativi allegati.
A tale previsione si collega l’articolo 63, che demanda all’ANAC la gestione del sistema di qualificazione e definisce i criteri generali per la sua attuazione, prevedendo che la qualificazione sia articolata per livelli e per ambiti di attività.
I requisiti e le modalità di attribuzione dei livelli di qualificazione sono disciplinati dall’Allegato II.4, che individua gli elementi necessari ai fini della valutazione, tra cui:
- l’organizzazione della stazione appaltante;
- la presenza di personale con adeguate competenze;
- l’esperienza maturata nello svolgimento delle procedure di gara;
- i sistemi di gestione e controllo adottati.
Nel quadro così definito, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2025 prevede che possano richiedere l’iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori le centrali di committenza in possesso del livello di qualificazione SF1, secondo quanto stabilito dall’Allegato II.4 del D.Lgs. n. 36/2023.
In coerenza con tale impostazione, la domanda di qualificazione deve essere presentata attraverso il servizio ANAC dedicato, accessibile tramite il portale istituzionale, ed è trasmessa dal responsabile per l’Anagrafe Unica della stazione appaltante (RASA).
In sintesi: cosa fare per iscriversi
Alla luce della Delibera ANAC n. 94/2026 e dell’avviso pubblicato dall’Autorità:
- le centrali di committenza devono verificare il possesso del livello SF1;
- la domanda di iscrizione deve essere presentata tramite il servizio ANAC;
- l’invio è effettuato dal RASA;
- il termine è fissato in 45 giorni dalla pubblicazione del 23 marzo 2026.
Ai fini della domanda e degli aggiornamenti, devono essere utilizzati i modelli Excel messi a disposizione dall’Autorità.
Per i soggetti aggregatori individuati dalle regioni ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 66/2014, non è richiesta la presentazione della domanda. Resta l’obbligo di comunicare eventuali modifiche relative a denominazione, codice fiscale e centri di costo.