End of Waste degli inerti: nuove linee guida MASE per le autorizzazioni caso per caso

Il decreto del Dipartimento per lo viluppo Sostenibile definisce il percorso per valutare i rifiuti non compresi nel D.M. n. 127/2024 e destinati agli stessi impieghi

di Redazione tecnica - 24/07/2026

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Con il decreto del 2 luglio 2026, n. 139 del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, è stata approvata la relazione tecnica conclusiva elaborata dal gruppo di lavoro composto da rappresentanti del MASE, di ISPRA e dell’Istituto Superiore di Sanità.

Il documento, che interviene su uno degli aspetti applicativi più complessi della disciplina relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto degli inerti da costruzione, demolizione e origine minerale, assume la funzione di linea guida per le autorità competenti chiamate a rilasciare le autorizzazioni previste dall’art. 184-ter del Codice Ambiente (d.Lgs. n. 152/2006).

L’obiettivo è rendere maggiormente uniforme l’applicazione del D.M. n. 127/2024, con particolare riferimento ai flussi di rifiuti non espressamente compresi nel suo campo di applicazione, ma destinati agli stessi utilizzi individuati dall’Allegato 2.

End of Waste degli inerti: cosa prevede il decreto del MASE

Il documento non modifica formalmente il D.M. n. 127/2024 e non introduce nuovi codici EER, ma mette a disposizione delle amministrazioni, delle Agenzie ambientali e degli operatori un percorso metodologico condiviso per valutare alcune istanze di autorizzazione caso per caso, nelle quali il materiale in ingresso non rientra tra quelli già disciplinati dal decreto nazionale.

Particolarmente rilevante è stato il confronto con ARPA Lombardia, ARPA Emilia-Romagna, ARPA Veneto, ARPA Lazio e ARPA Campania, finalizzato alla ricostruzione delle metodologie utilizzate per la predisposizione del parere obbligatorio e vincolante previsto dall’art. 184-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006.

Il risultato è un documento tecnico articolato, nel quale la valutazione non si esaurisce nella verifica di singoli valori analitici, ma viene progressivamente collegata alle caratteristiche del rifiuto in ingresso, al processo di recupero, alla matrice solida e all’eluato, alla destinazione d’uso dell’aggregato, ai percorsi di esposizione umana e alla possibile migrazione dei contaminanti verso le acque sotterranee e superficiali.

Il percorso è costruito secondo un criterio di ragionevole cautela e combina la valutazione del pericolo chimico ed ecotossicologico con l’analisi dei possibili scenari di esposizione e di migrazione dei contaminanti. I nuovi valori limite non vengono applicati automaticamente ma si verifica se, in relazione agli impieghi previsti, l’utilizzo dell’aggregato possa produrre effetti negativi sulla salute umana o sull’ambiente.

Codici EER non compresi nel D.M. n. 127/2024: quando si applicano le linee guida

L’ambito di applicazione è definito attraverso due condizioni che devono ricorrere congiuntamente. La metodologia riguarda il caso in cui il rifiuto in ingresso abbia un codice EER non compreso nella Tabella 1 dell’Allegato 1 al D.M. n. 127/2024 e l’aggregato recuperato sia destinato a uno degli utilizzi già previsti dall’Allegato 2 del medesimo decreto.

La procedura è quindi riferita a flussi non regolati dal decreto nazionale, ma destinati, ad esempio, alla realizzazione di rilevati, riempimenti, sottofondi stradali, piazzali oppure opere di consolidamento e sistemazione dei versanti.

In tali ipotesi, l’impiego dei rifiuti nel processo di recupero deve essere disciplinato mediante un’autorizzazione caso per caso, con acquisizione del parere obbligatorio e vincolante di ISPRA o dell’Agenzia territorialmente competente.

La linea guida non può invece essere letta come una possibilità generalizzata di superare o disapplicare l’elenco dei rifiuti ammessi dal D.M. n. 127/2024. Non è infatti ammissibile utilizzare un’autorizzazione caso per caso per ampliare l’elenco dei codici EER attraverso la miscelazione con rifiuti esclusi. Allo stesso modo, un rifiuto espressamente escluso da una disciplina europea o nazionale di rango superiore non può essere recuperato mediante un provvedimento autorizzativo di livello inferiore.

La distinzione tra rifiuto non regolato e rifiuto espressamente escluso assume quindi un rilievo centrale: soltanto nel primo caso può trovare spazio la valutazione residuale prevista dall’art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006.

End of Waste caso per caso: i passaggi operativi

Il documento non crea una nuova categoria generale di rifiuti recuperabili e non autorizza direttamente l’impiego dei codici EER non contenuti nel D.M. n. 127/2024. Definisce, invece, il percorso tecnico da seguire quando il rifiuto non è disciplinato dal decreto nazionale, non risulta espressamente escluso da una fonte superiore e l’aggregato è destinato agli impieghi già previsti dall’Allegato 2.

In queste ipotesi, il proponente dovrà identificare il flusso in ingresso, caratterizzarlo sotto il profilo chimico, fisico, merceologico e della lisciviabilità, verificare i requisiti della matrice solida e dell’eluato e attivare, quando necessario, le valutazioni di pericolo e di rischio.

L’esito favorevole resta legato agli utilizzi effettivamente analizzati. Quando la valutazione dimostra l’assenza di rischi soltanto in presenza di determinate condizioni di posa, copertura o protezione, l’autorizzazione dovrà recepire le relative limitazioni. Se, invece, la matrice solida o l’eluato non superano i passaggi decisionali previsti, oppure almeno uno dei rapporti di caratterizzazione del rischio risulta superiore a 1, l’aggregato non potrà cessare di essere qualificato come rifiuto.

Un riferimento comune per proponenti e amministrazioni

Il valore del decreto dipartimentale n. 139/2026 sta soprattutto nell’avere definito una base metodologica comune per procedimenti finora esposti a valutazioni non sempre omogenee.

La linea guida non amplia l’ambito del D.M. n. 127/2024, ma organizza il percorso necessario a dimostrare, caso per caso, che l’aggregato possa essere impiegato negli utilizzi previsti senza effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente.

Per i proponenti sarà quindi essenziale garantire la coerenza tra il rifiuto in ingresso, il processo di recupero, la caratterizzazione del materiale e la destinazione d’uso richiesta, così come per le amministrazioni e le Agenzie ambientali la relazione offre un riferimento condiviso per la predisposizione dei pareri e per l’individuazione delle eventuali condizioni o limitazioni da inserire nell’autorizzazione.

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