La possibilità di estromettere da un raggruppamento temporaneo una mandante priva dei requisiti di partecipazione non è senza limiti, soprattutto quando la carenza esiste già al momento della presentazione dell’offerta e viene accertata soltanto nel corso della gara. Anche se gli altri componenti sono in grado di assumere le prestazioni della società interessata, il ricorso alle misure previste dall’art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023 richiede il rispetto di precisi obblighi di comunicazione, la cui inosservanza può comportare l’esclusione dell’intero RTI.
A confermarlo è il TAR Lazio, Roma, Sez. IV-ter, con la sentenza del 15 settembre 2026, n. 14923, che ha respinto il ricorso di un raggruppamento escluso da una gara per servizi di ingegneria dopo che una delle mandanti, specializzata nella gestione dei processi BIM, è risultata priva dei requisiti richiesti dalla disciplina di gara, in una controversia che ha interessato anche la qualificazione delle società di ingegneria, con particolare riferimento all’oggetto sociale e alla possibilità di modificarlo dopo la scadenza delle offerte, nonché l’escussione della garanzia provvisoria conseguente alla mancata stipula del contratto.
Gara per servizi di ingegneria: l’esclusione del raggruppamento
La gara riguardava l’affidamento mediante accordo quadro delle verifiche di vulnerabilità sismica e della progettazione esecutiva degli interventi di adeguamento di alcuni fabbricati presenti in impianti di manutenzione ferroviaria. La partecipazione era riservata agli operatori individuati dall’art. 66 del D.Lgs. n. 36/2023, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il raggruppamento ricorrente aveva presentato la migliore offerta per uno dei lotti, ma durante la verifica dei requisiti è emerso che una delle mandanti non possedeva, alla scadenza della gara, le condizioni necessarie per essere qualificata come società di ingegneria.
La società aveva già dichiarato nel DGUE di non possedere i requisiti previsti dalla parte V dell’Allegato II.12 al Codice e, a seguito del soccorso istruttorio, è risultato che le attività attinenti all’ingegneria e all’architettura erano state inserite espressamente nell’oggetto sociale soltanto con una modifica statutaria iscritta nel Registro delle imprese quando il termine per la presentazione delle offerte era scaduto da diversi mesi.
Secondo la stazione appaltante, la modifica non si limitava a precisare le attività già previste, ma ne introduceva di nuove, mentre l’originario oggetto sociale riguardava prevalentemente servizi informatici, supporto tecnico e gestione digitale dei processi.
Il raggruppamento ha contestato l’esclusione sostenendo che la mandante, costituita in forma di società di capitali, svolgesse già prestazioni riconducibili ai servizi di ingegneria e disponesse delle competenze necessarie per le attività BIM previste nell’offerta. In ogni caso, secondo le ricorrenti, la società avrebbe potuto partecipare anche come uno degli altri soggetti abilitati a offrire servizi di ingegneria e architettura ai sensi dell’art. 66, comma 1, lett. e), del Codice.
Società di ingegneria e BIM: il ruolo dell’oggetto sociale nei requisiti di partecipazione
Il TAR ha condiviso la valutazione della stazione appaltante, ritenendo che le attività indicate nell’originario oggetto sociale della mandante non fossero riconducibili ai servizi di ingegneria e architettura e che la successiva modifica statutaria non potesse sanare la carenza dei requisiti esistente alla scadenza della gara.
L’art. 66 del D.Lgs. n. 36/2023 individua gli operatori ammessi a partecipare agli affidamenti di tali servizi, comprendendo, tra gli altri, le società di ingegneria di cui al comma 1, lett. c), disciplinate dall’art. 36 dell’Allegato II.12, e gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale, previsti dalla successiva lett. e), ai quali l’art. 37 dell’Allegato richiede espressamente di ricomprendere nell’oggetto sociale le prestazioni attinenti all’architettura e all’ingegneria.
Nel caso esaminato, gli studi di fattibilità richiamati dalle ricorrenti erano inseriti tra le attività di organizzazione aziendale e pianificazione strategica, mentre i codici ATECO riportati nella visura camerale confermavano la prevalente natura informatica dei servizi dichiarati. Anche la documentazione prodotta durante il soccorso istruttorio non dimostrava lo svolgimento diretto di prestazioni tipiche delle società di ingegneria, come la progettazione, la direzione dei lavori o le attività comportanti l’assunzione di responsabilità professionale mediante sottoscrizione di elaborati tecnici.
La modifica dell’oggetto sociale, inoltre, aveva aggiunto le prestazioni di ingegneria e architettura senza intervenire sulle attività precedentemente indicate, circostanza che il TAR ha considerato incompatibile con la natura meramente ricognitiva sostenuta dal raggruppamento.
Richiamando la giurisprudenza civile, il Collegio ha attribuito rilievo all’oggetto sociale quale riferimento per individuare le attività esercitabili dall’impresa, osservando che, per le società costituite in forme commerciali, conta quanto risulta dallo statuto pubblicato nel Registro delle imprese, senza che l’eventuale esercizio di fatto di attività ulteriori possa assumere lo stesso valore.
La mancanza del requisito impediva anche di ricondurre la mandante alla categoria degli altri soggetti abilitati prevista dall’art. 66, comma 1, lett. e), considerato che le prestazioni attinenti all’ingegneria e all’architettura non erano comprese nell’oggetto sociale entro il termine di partecipazione.
Quanto alle attività BIM, le ricorrenti avevano evidenziato che la programmazione, la pianificazione e la gestione dei processi informativi digitali non richiedevano necessariamente l’iscrizione ad albi professionali, ma tale circostanza non è stata ritenuta sufficiente a superare la carenza accertata.
Il TAR non ha escluso in generale la possibilità per le società specializzate nel BIM di operare nell’ambito degli affidamenti di ingegneria, ma ha valutato la posizione della mandante rispetto alle categorie di operatori ammesse alla specifica procedura. Le competenze informatiche e l’esperienza nella gestione digitale delle costruzioni, pur rilevanti per l’esecuzione delle prestazioni, non sostituiscono i requisiti richiesti per partecipare alla gara.
Estromissione della mandante: gli obblighi previsti dall’art. 97
Il raggruppamento aveva sostenuto che, anche ammettendo la carenza dei requisiti, la stazione appaltante avrebbe dovuto consentire l’estromissione della mandante ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023, dal momento che le prestazioni assegnate alla società potevano essere eseguite dagli altri componenti senza modificare l’offerta tecnica o economica.
Anche questa censura è stata respinta, in particolare con riferimento agli obblighi previsti dalla disposizione per le situazioni che precedono la presentazione dell’offerta.
L’art. 97 consente, a determinate condizioni, di evitare l’esclusione di un raggruppamento attraverso l’estromissione o la sostituzione del componente interessato, purché rimanga ferma l’immodificabilità sostanziale dell’offerta. Il comma 2 riguarda le situazioni previste dagli artt. 94 e 95 e il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 100, mentre il comma 1 distingue gli adempimenti richiesti in relazione al momento in cui si verifica la causa ostativa.
Quando questa è anteriore all’offerta, il raggruppamento deve comunicarla alla stazione appaltante già in sede di partecipazione, indicando il componente interessato e comprovando le misure adottate oppure l’impossibilità di adottarle tempestivamente. Se invece la causa escludente si verifica dopo la presentazione dell’offerta, oppure viene meno successivamente un requisito di qualificazione, le misure rimediali devono essere adottate e comunicate prima dell’aggiudicazione.
Nel caso esaminato, la mandante era priva del requisito fin dall’origine, ma il raggruppamento non aveva comunicato tale circostanza al momento della presentazione dell’offerta, né aveva rappresentato le ragioni che avrebbero impedito di intervenire prima.
Il giudice amministrativo ha pertanto escluso che la stazione appaltante fosse tenuta a consentire l’estromissione della società, anche a fronte della dichiarata disponibilità degli altri componenti ad assumere le relative prestazioni, poiché il raggruppamento non aveva rispettato le condizioni previste dall’art. 97 per accedere al meccanismo rimediale.
Non è stata accolta neppure l’argomentazione secondo cui il RTI aveva fatto affidamento sulle dichiarazioni della mandante, ignorando la mancanza del requisito.
Il Collegio ha richiamato i principi di parità di trattamento e autoresponsabilità, in base ai quali chi partecipa a una gara mediante un raggruppamento presenta un’offerta unica e sopporta le conseguenze della scelta dei propri componenti. La mancata conoscenza della loro posizione non può quindi giustificare l’inosservanza degli obblighi dichiarativi, perché consentirebbe di superare attraverso una dichiarazione successiva condizioni che gli altri concorrenti sono tenuti a rispettare sin dalla presentazione dell’offerta.
La possibilità di modificare la composizione del RTI dipende pertanto anche dal rispetto degli adempimenti che il Codice impone quando uno dei componenti è interessato da una situazione ostativa.
Garanzia provvisoria: l’escussione e il danno procedurale secondo il TAR
L’esclusione del raggruppamento ha comportato anche l’escussione della garanzia provvisoria, contestata dalle ricorrenti sia per l’asserita illegittimità del provvedimento presupposto, sia per difetto di motivazione e violazione del principio di proporzionalità.
Anche in questo caso il TAR non ha condiviso la tesi, richiamando l’art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023 e la giurisprudenza del Consiglio di Stato che riconduce la garanzia provvisoria a una funzione compensativa e non sanzionatoria.
La mancanza del requisito della mandante aveva impedito alla stazione appaltante di stipulare l’accordo quadro con il raggruppamento che aveva presentato la migliore offerta, determinando una situazione che il Collegio ha ritenuto imputabile al concorrente, tenuto a verificare i requisiti dei propri componenti e a rispettare gli obblighi previsti dall’art. 97.
Il TAR ha quindi riconosciuto la sussistenza di un danno procedurale effettivo, idoneo a giustificare l’escussione nella fattispecie esaminata, e ha considerato adeguatamente motivato il provvedimento attraverso il richiamo alla precedente esclusione, adottata dopo l’accertamento della carenza del requisito e l’interlocuzione con il raggruppamento.
La garanzia è stata dunque escussa in ragione delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’impossibilità di procedere alla stipula del contratto, senza che alla misura sia stata attribuita natura sanzionatoria.
Partecipazione in RTI: le verifiche sui requisiti prima dell’offerta
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso principale, confermando la legittimità dell’esclusione e dell’escussione della garanzia provvisoria, ha dichiarato improcedibili i motivi aggiunti proposti contro l’aggiudicazione e ha respinto la domanda risarcitoria.
In caso di partecipazione di raggruppamenti a gare per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, la verifica preventiva dei requisiti di ciascun componente deve comprendere, oltre che le competenze necessarie per eseguire le prestazioni, anche la qualificazione dell’operatore rispetto alle categorie individuate dall’art. 66 e alle condizioni previste dall’Allegato II.12, senza fare affidamento sulla possibilità di integrare successivamente un oggetto sociale non coerente con le attività richieste.
Altrettanto importante è il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 97, perché la possibilità di estromettere una mandante priva dei requisiti non può essere valutata soltanto in funzione della capacità degli altri componenti di assumere le prestazioni, ma richiede di considerare quando si è verificata la carenza e quali comunicazioni sono state effettuate alla stazione appaltante.
Quando il requisito manca già prima della presentazione dell’offerta, l’estromissione non può essere invocata successivamente per sottrarsi agli adempimenti che il raggruppamento avrebbe dovuto assolvere tempestivamente, anche se la modifica della compagine non comporterebbe un’alterazione sostanziale dell’offerta.