Esenzione IVA per i corsi di formazione degli enti pubblici: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Il Fisco spiega quando i versamenti delle pubbliche amministrazioni per la formazione del personale rientrano nell’esenzione IVA prevista dalla legge n. 537/1993 e quando invece la presenza di forniture di beni rende l’operazione imponibile

di Redazione tecnica - 13/03/2026

I corrispettivi versati dagli enti pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione destinati al proprio personale possono rientrare nel regime di esenzione IVA previsto dall’art. 14, comma 10, della legge n. 537/1993. L’esenzione, tuttavia, non opera automaticamente in ogni situazione.

A specificarlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta del 12 marzo 2026, n. 79, chiarendo infatti che il regime di favore si applica quando l’affidamento riguarda esclusivamente attività di formazione, aggiornamento o riqualificazione professionale del personale dell’ente pubblico. Diversa è invece la situazione quando la prestazione comprende anche la fornitura di beni e il corrispettivo non distingue tra le diverse componenti dell’operazione.

In quest’ultima ipotesi l’operazione assume natura unitaria e l’intero corrispettivo deve essere assoggettato a IVA con aliquota ordinaria.

Corsi di formazione del personale degli enti pubblici: il Fisco sull'esenzione IVA

Il chiarimento nasce dall’istanza presentata da un operatore economico che svolge attività di formazione e aggiornamento professionale su incarico di amministrazioni pubbliche.

Il contribuente ha rappresentato di erogare corsi destinati al personale di enti pubblici e ha chiesto al Fisco di chiarire se i corrispettivi percepiti per tali attività possano beneficiare del regime di esenzione IVA previsto per le prestazioni formative.

Il quesito nasce dalla necessità di individuare il corretto trattamento fiscale delle somme versate dalle amministrazioni pubbliche per l’organizzazione e lo svolgimento di attività di formazione rivolte ai propri dipendenti.

Il quadro normativo di riferimento

L’Agenzia delle Entrate ha richiama innanzitutto l’articolo 10, primo comma, n. 20), del d.P.R. n. 633/1972, che prevede l’esenzione dall’IVA per le prestazioni educative e didattiche, comprese quelle relative alla formazione, all’aggiornamento, alla riqualificazione e alla riconversione professionale.

Accanto a questa disposizione opera tuttavia una norma specifica che riguarda direttamente i rapporti con le pubbliche amministrazioni, ovvero l’art. 14, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il quale stabilisce infatti che i versamenti effettuati dagli enti pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall’imposta sul valore aggiunto.

La prassi dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito nel tempo che la ratio della disposizione è quella di evitare che le amministrazioni pubbliche debbano sostenere l’onere finanziario dell’IVA per attività formative destinate al proprio personale, con un effetto di riduzione delle risorse disponibili per tali finalità.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

Sulla base del quadro normativo richiamato, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito e che il regime di esenzione previsto dall’art. 14, comma 10, della legge n. 537/1993 trova applicazione quando ricorrono alcuni presupposti precisi:

  • I versamenti devono essere effettuati da enti pubblici;
  • le somme devono essere corrisposte a fronte dell’esecuzione di attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione o riconversione professionale;
  • infine, i corsi devono essere destinati al personale dell’ente pubblico.

Quando tali condizioni risultano soddisfatte, i corrispettivi versati dalle amministrazioni per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività formative rientrano nel regime di esenzione IVA.

Un ulteriore elemento evidenziato dall’Agenzia riguarda il profilo soggettivo. La norma non richiede infatti che i soggetti che organizzano o eseguono i corsi siano formalmente riconosciuti da una pubblica amministrazione. I soggetti erogatori possono quindi assumere qualsiasi forma giuridica.

Il limite dell’esenzione nelle operazioni miste

L’Agenzia ha anche evidenziato un limite rilevante dell’esenzione prevista dalla legge n. 537/1993. Quando l’affidamento non riguarda esclusivamente l’attività di formazione ma comprende anche la fornitura di beni, la qualificazione fiscale dell’operazione cambia.

Se il contratto prevede un corrispettivo unitario che non distingue tra la componente formativa e quella relativa alla fornitura dei beni, l’operazione assume la natura di prestazione complessiva.

In questi casi il regime di esenzione non può trovare applicazione e l’intera operazione deve essere assoggettata a IVA con aliquota ordinaria.

Conclusioni operative

La risposta dell’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni utili sia per le amministrazioni pubbliche sia per gli operatori economici che erogano servizi di formazione.

In particolare:

  • i versamenti effettuati dagli enti pubblici per corsi di formazione e aggiornamento del personale rientrano nel regime di esenzione IVA previsto dall’art. 14, comma 10, della legge n. 537/1993;
  • l’esenzione si applica indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto che organizza o eroga i corsi;
  • il regime di favore non opera quando l’affidamento comprende forniture di beni e attività formative con corrispettivo unitario;
  • in tali casi l’intera operazione resta soggetta a IVA con aliquota ordinaria.

Per le amministrazioni pubbliche emerge quindi un profilo operativo importante: nei contratti che prevedono attività formative accompagnate dalla fornitura di beni è opportuno distinguere in modo chiaro le diverse prestazioni, così da evitare che l’intera operazione venga assoggettata a IVA anche per la componente formativa.

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