Un nuovo ruolo abilitante che rischia di sovrapporsi a un sistema già strutturato, introducendo un ulteriore livello di accesso per attività che, nell’ordinamento vigente, sono già riservate.
È questo, in sintesi, il commento della Rete delle Professioni Tecniche su quanto previsto dall’art. 19 del Decreto legge del 27 febbraio 2026, n. 25 -recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia, oltre a ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile - attualmente in fase di conversione, che prevede l’istituzione del “Ruolo degli esperti assicurativi catastrofali” presso CONSAP S.p.A., rendendo obbligatoria l’iscrizione per svolgere le attività di accertamento e valutazione economica dei danni agli immobili assicurati a seguito di eventi calamitosi.
Esperti assicurativi catastrofali: il commento della RPT all'art. 19 del D.L. n. 25/2026
La norma, introduce di fatto una novità destinata a incidere direttamente sull’ambito delle competenze tecniche applicate al settore assicurativo.
A sollevare perplessità è il fatto che il decreto preveda requisiti specifici di accesso e l’assoggettamento a un regime disciplinare autonomo, delineando di fatto, come spiega la RPT, un nuovo percorso abilitante per operare in un ambito che incrocia competenze tecniche, valutazioni economiche e responsabilità rilevanti anche sotto il profilo della sicurezza.
Ed è proprio su questo punto che si innesta la posizione critica della RPT: secondo la Rete, le attività richiamate dall’art. 19 quali accertamento tecnico, analisi del danno edilizio e strutturale, stima dei costi di ripristino, non rappresentano un ambito nuovo o privo di presidio professionale, ma coincidono con prestazioni già tipiche delle professioni tecniche regolamentate.
Ingegneri, architetti, geometri e altri professionisti iscritti agli Ordini operano da sempre in questo perimetro, sulla base di un sistema che prevede abilitazione tramite esame di Stato, formazione continua, obblighi assicurativi e responsabilità disciplinare.
L’introduzione di un ulteriore livello di accesso viene letta quindi come una duplicazione che rischia di creare sovrapposizioni e incertezze applicative, oltre che di coerenza con i principi che regolano l’esercizio delle professioni.
I profili di legittimità, tra pronunce di Corte costituzionale e Cassazione
La RPT richiama, in tal senso, gli orientamenti della Corte costituzionale, che ha più volte individuato nell’esame di Stato il presidio fondamentale per l’abilitazione, chiarendo che eventuali limitazioni ulteriori devono rispondere a criteri di proporzionalità e ragionevolezza.
A ciò si aggiunge la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha ribadito come le attività tecniche connesse alla sicurezza e all’integrità degli immobili siano riservate alle professioni regolamentate, escludendo la possibilità di attribuirle a figure parallele.
Se quindi emerge l’esigenza di qualificare e rendere omogenee le attività di valutazione dei danni in ambito assicurativo, la modalità proposta rischia, secondo la RPT, di introdurre un meccanismo ridondante rispetto a obblighi e controlli già esistenti.
Le proposte emendative avanzate dalla RPT
Per questo, nel corso del dibattito sulla conversione del decreto, la RPT ha formulato un’articolata proposta emendativa articolata che prova a ricomporre il quadro senza negare l’impianto della norma.
L’intervento richiesto si muove su tre direttrici:
- il riconoscimento esplicito del diritto di accesso al nuovo ruolo per i professionisti già iscritti agli Albi con competenze tecniche; l
- l’introduzione di una clausola di salvaguardia che preservi le competenze riservate dalla normativa vigente;
- il richiamo a tale diritto anche nella fase di prima applicazione, evitando esclusioni o incertezze interpretative.
La partita, ora, è tutta nella fase di conversione che dovrà avvenire necessariamente questa settimana. Da come verrà riscritto o confermato l’art. 19, dipenderà non solo la configurazione della nuova figura dell’esperto assicurativo catastrofale, ma anche il rapporto tra questa e il sistema ordinistico delle professioni tecniche, in un ambito dove la sovrapposizione delle competenze potrebbe quindi avere un ruolo non da poco sulla qualità delle valutazioni, sulla tutela dei beni e, in ultima analisi, sull’interesse pubblico.