Esperti assicurativi catastrofali: istituito il ruolo presso CONSAP

In Gazzetta Ufficiale la legge n. 59/2026 di conversione del Decreto Emergenze: confermati requisiti di accesso, regime transitorio e l'obbligo di iscrizione dal 2027

di Redazione tecnica - 02/05/2026

Entra pienamente nell’ordinamento l’istituzione del ruolo degli esperti assicurativi catastrofali. Con la conversione del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, operata dalla Legge 27 aprile 2026, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2026, n. 97, diventa infatti definitiva la disciplina che regola l’accesso e l’esercizio delle attività di accertamento e stima dei danni da eventi calamitosi.

Il riferimento è all’art. 19, che introduce presso CONSAP S.p.A. un sistema strutturato per la qualificazione professionale degli operatori chiamati a stimare i danni ai beni immobili assicurati, definendo in modo puntuale requisiti di accesso, modalità di esercizio dell’attività e meccanismi di controllo.

Ruolo degli esperti assicurativi catastrofali: istituzione presso CONSAP e ambito di applicazione

Secondo quanto previsto dalla norma, per assicurare la qualificazione professionale nelle attività di accertamento e di stima economica dei danni catastrofali derivanti ai beni immobili assicurati da alluvioni, inondazioni ed esondazioni, sismi, frane, sprofondamenti, voragini e doline di crollo, attività vulcaniche - ivi comprese le eruzioni - maremoti, mareggiate, tornado o trombe d’aria e fenomeni climatici estremi, viene istituito presso CONSAP il ruolo degli esperti assicurativi catastrofali.

Requisiti per l’iscrizione al ruolo

L’iscrizione costituisce condizione necessaria per poter esercitare l’attività. In assenza di iscrizione, trova applicazione la sanzione prevista per l’esercizio abusivo della professione ai sensi dell’articolo 348 del codice penale.

L’accesso al ruolo è riservato a persone fisiche che dimostrino il possesso di requisiti di ordine generale e tecnico-professionale.

Sul piano soggettivo, la norma richiede il godimento dei diritti civili, l’assenza di condanne per specifiche categorie di reati e la non sussistenza di situazioni legate a procedure concorsuali, oltre al rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 159/2011 in materia di antimafia.

Per quanto riguarda i requisiti formativi, viene delineato un ventaglio piuttosto ampio di titoli di studio, che consente l’accesso a diverse figure tecniche:

  • diplomi di istruzione secondaria superiore in ambito tecnico, tra cui costruzioni, ambiente e territorio (CAT), agraria, meccanica e chimica;
  • lauree (L) e lauree magistrali (LM) in ambito tecnico-scientifico con competenze nel settore edilizio, sia di tipo tecnico sia strutturale;
  • diplomi ITS nell’Area “Sistema Casa e ambiente costruito”, ai sensi della Legge n. 99/2022.

Per i soggetti che non sono in possesso di una laurea almeno triennale è previsto un tirocinio biennale, mentre per tutti è obbligatorio il superamento di una prova di idoneità.

L’esame, disciplinato da CONSAP, verte su materie tecniche, giuridiche ed economiche, a conferma della natura multidisciplinare dell’attività.

Accesso per professionisti europei

La disciplina regola anche l’accesso dei professionisti provenienti da altri Stati membri in coerenza con il D.Lgs. n. 206/2007.

In particolare, l’attività può essere svolta:

  • su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi;
  • in maniera stabile, previo riconoscimento della qualifica professionale.

Anche in questi casi, l’iscrizione al ruolo avviene su domanda e resta subordinata al possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa.

Esercizio dell’attività: obbligo di iscrizione, perizie e adempimenti professionali

L’attività di esperto assicurativo catastrofale può essere esercitata in forma individuale, associata oppure all’interno di strutture organizzate. In ogni caso, la norma stabilisce in modo espresso che essa è riservata esclusivamente ai soggetti iscritti al ruolo.

Un aspetto operativo di rilievo riguarda le perizie relative a specifiche tipologie di danno, come frane, dissesti idrogeologici, fenomeni vulcanici, sprofondamenti o instabilità dei versanti. In questi casi, l’esperto è tenuto ad acquisire una relazione geologica redatta da un professionista abilitato e iscritto all’albo.

Gli iscritti sono inoltre tenuti al versamento di un contributo annuale a CONSAP, destinato a coprire i costi di gestione del ruolo e le attività connesse, determinato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Gestione CONSAP e sistema disciplinare per gli esperti assicurativi catastrofali

La gestione del ruolo è affidata a CONSAP, che ne cura il funzionamento e definisce, con proprio regolamento, le modalità operative relative all’iscrizione, alla cancellazione e alla pubblicità dell’elenco.

Accanto agli aspetti amministrativi, la norma introduce anche un sistema disciplinare, collegato alle violazioni del codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. n. 209/2005.

Le sanzioni previste sono graduate in funzione della gravità dei comportamenti, dal richiamo, per fatti di lieve entità, alla censura, per violazioni più rilevanti fino alla radiazione, nei casi di particolare gravità.

Regime transitorio fino al 2028: iscrizione con esperienza professionale

La norma prevede una fase transitoria che consente l’accesso al ruolo anche a soggetti già operativi nel settore. Fino al 1° aprile 2028, infatti, possono iscriversi coloro che, pur non avendo ancora sostenuto la prova di idoneità, siano in possesso dei requisiti richiesti e possano dimostrare un’esperienza almeno triennale nell’attività di accertamento e valutazione dei danni catastrofali.

Le modalità con cui sarà verificata questa esperienza saranno definite da CONSAP attraverso un apposito regolamento.

Decreto attuativo MEF e obbligo di iscrizione dal 1° gennaio 2027

Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della Legge n. 59/2026, il Ministero dell’economia e delle finanze dovrà adottare un decreto attuativo, che disciplinerà nel dettaglio il funzionamento del ruolo.

Il decreto dovrà intervenire, tra l’altro, su questi aspetti:

  • procedimento disciplinare;
  • modalità di aggiornamento professionale continuo, che sarà obbligatorio e annuale;
  • definizione del termine a partire dal quale l’iscrizione diventerà condizione necessaria per l’esercizio dell’attività.

Il termine è fissato comunque non oltre il 1° gennaio 2027, data a partire dalla quale l’attività di esperto assicurativo catastrofale potrà essere svolta esclusivamente dai soggetti iscritti nel ruolo istituito presso CONSAP.

I dubbi della RPT su competenze e sovrapposizione con gli Albi

Durante l’iter di conversione del decreto-legge, l’art. 19 è stato oggetto di osservazioni da parte della Rete delle Professioni Tecniche (RPT), che ha evidenziato alcune criticità legate all’impianto della norma.

In particolare, è stata messa in discussione la scelta di istituire un ruolo abilitante autonomo presso CONSAP, ritenuto potenzialmente sovrapposto al sistema ordinistico già esistente.

Secondo la RPT, le attività di accertamento tecnico del danno e di valutazione economica rientrano già nelle competenze tipiche dei professionisti tecnici iscritti agli Albi, motivo per cui si concretizza il rischio di duplicazione dei percorsi di accesso e di mancato riconoscimento diretto delle competenze già acquisite.

Nel corso dell’esame parlamentare sono state avanzate proposte finalizzate a:

  • riconoscere il diritto di accesso al ruolo per i professionisti già iscritti agli Albi tecnici;
  • introdurre una clausola di salvaguardia delle competenze già previste dalla normativa vigente;
  • coordinare la nuova disciplina con il sistema ordinistico.

Tali richieste, tuttavia, non risultano recepite nel testo definitivo, che conferma l’impianto originario del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, con l’unico elemento di coordinamento rappresentato dall’obbligo, in specifici casi, di acquisire una relazione geologica firmata da un professionista iscritto all’albo.

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