Formazione sicurezza: seminari e convegni senza requisiti dei formatori, ma con verifica finale

L’Interpello n. 1/2026 chiarisce l’Accordo Stato-Regioni n. 59/2025: per l’aggiornamento di RSPP e Coordinatori i requisiti del D.M. 6 marzo 2013 valgono solo per i corsi, mentre per seminari e convegni è obbligatoria la verifica finale dell’apprendimento

di Redazione tecnica - 05/05/2026

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Arriva un importante chiarimento in materia di requisiti dei docenti nei percorsi di aggiornamento per RSPP e Coordinatori per la sicurezza, alla luce di quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025, che ha ridefinito in modo organico il sistema della formazione in materia di salute e sicurezza, in attuazione dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008.

A fornirlo è la risposta all’Interpello n. 1/2026, con cui la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha sciolto un dubbio applicativo riguardante in particolare seminari e convegni.

Sicurezza lavoro e requisiti formatori: interpello su seminari e convegni

L’istanza, presentata dal Consiglio Nazionale degli Architetti, chiede di chiarire se corsi, convegni e seminari debbano essere considerati sullo stesso piano e, soprattutto, se per rendere valido un seminario o convegno ai fini dell’aggiornamento sia necessario che tutti i relatori siano in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 6 marzo 2013 per i formatori della sicurezza.

Il dubbio nasce dalla lettura dell’Accordo Stato-Regioni che, alla Parte I, disciplina in modo unitario soggetti formatori e requisiti dei docenti, mentre alla Parte III apre alla possibilità di assolvere l’aggiornamento anche attraverso la partecipazione a seminari e convegni.

Un’interpretazione coerente con il nuovo Accordo

La risposta si inserisce nel solco interpretativo già tracciato dalle FAQ ministeriali e contribuisce a fornire una lettura più ordinata dell’Accordo. In particolare, richiamando anche la FAQ ministeriale n. 47, la Comissione ha confermato che i requisiti dei formatori previsti dal D.M. 6 marzo 2013 si applicano ai corsi di formazione e ai corsi di aggiornamento (Parte I, punto 2), mentre non si estendono ai relatori di seminari e convegni.

Per questi ultimi trova applicazione esclusivamente la Parte III dell’Accordo Stato-Regioni n. 59/2025, che consente l’aggiornamento anche tramite eventi meno strutturati, a condizione che i contenuti siano coerenti con le materie previste.

Ne deriva che il richiamo ai requisiti dei docenti non può essere automaticamente esteso a tutte le modalità di aggiornamento, ma resta circoscritto ai percorsi formativi strutturati.

Il punto fermo: verifica finale dell’apprendimento

Accanto a questa distinzione, la Commissione ribadisce un elemento che discende dall’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che l’Accordo n. 59/2025 conferma: la necessità della verifica finale dell’apprendimento.

Anche nel caso di seminari e convegni, infatti, la semplice partecipazione non è sufficiente. In assenza di una verifica finale strutturata, l’attività non può essere riconosciuta come aggiornamento valido per RSPP e Coordinatori.

La verifica, quindi, non può limitarsi a una presenza registrata, ma deve accertare davvero l’acquisizione dei contenuti e deve essere tracciabile, così da poter dimostrare nel tempo la coerenza tra evento svolto e aggiornamento riconosciuto.

Effetti operativi per enti e professionisti

Il chiarimento produce effetti immediati sull’organizzazione dell’offerta formativa. Gli enti possono utilizzare seminari e convegni come strumenti di aggiornamento senza dover applicare integralmente i requisiti previsti per i corsi, in particolare per quanto riguarda la qualificazione dei docenti.

Allo stesso tempo, per i professionisti il dato da tenere fermo è che non è sufficiente partecipare a un evento, ma è necessario che l’attività sia organizzata in modo da garantire un apprendimento reale e documentabile. La verifica finale rappresenta il passaggio che consente di riconoscere l’aggiornamento e di dimostrare l’effettiva acquisizione delle competenze.

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