Impianti fotovoltaici e aree idonee: quando il parere della Soprintendenza è vincolante
La sentenza n. 29429/2025 definisce i limiti dell’idoneità ex lege, il peso del vincolo paesaggistico e il ruolo della PAS nella realizzazione di impianti fotovoltaici a terra
Una procedura abilitativa semplificata (PAS) presentata per realizzare un impianto fotovoltaico a terra, può essere respinta esclusivamente sulla base del parere negativo della Soprintendenza?
E cosa accade quando il proponente invoca l’“area idonea ex lege” per sottrarre il progetto al vincolo paesaggistico? La distanza di 500 metri da una cava o da un insediamento produttivo basta davvero a garantire la qualificazione normativa dell’area?
A chiarire i confini della disciplina sugli impianti FER, soprattutto dopo l’introduzione delle aree idonee ex d.Lgs. n. 199/2021 è il TAR Lazio con la sentenza del 17 novembre 2025, n. 20429, che definisce un quadro molto preciso su ruolo del parere soprintendentizio, istruttoria paesaggistica e limiti della PAS.
Impianti fotovoltaici e tutela del paesaggio: chiarimenti dal TAR sulle Aree Idonee
La società proponente aveva presentato una Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per realizzare un impianto fotovoltaico a terra di circa 4,7 MW su suolo agricolo.
L’intervento era stato istruito tramite conferenza di servizi in modalità semplificata e asincrona.
Durante il procedimento:
- la Regione aveva espresso un parere favorevole con condizioni;
- l’Agenzia delle Dogane aveva rilasciato un assenso condizionato;
- la Soprintendenza aveva invece formulato un parere non favorevole, evidenziando la collocazione del progetto all’interno di un’area vincolata ex art. 136 d.lgs. 42/2004 e la totale incongruità paesaggistica dell’impianto.
La conferenza di servizi si è quindi chiusa con esito negativo. La società ha impugnato il diniego sostenendo che l’area fosse “idonea ex lege” ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter, d.lgs. 199/2021 e che, in tal caso, il parere della Soprintendenza sarebbe divenuto obbligatorio ma non vincolante ai sensi dell’art. 22 del medesimo decreto.
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