Fotovoltaico in una cava dismessa vincolata, il no della Soprintendenza non regge se ignora l’impatto visivo

Il TAR Lombardia (sentenza n. 4861/2026) annulla il parere negativo della Soprintendenza e il diniego comunale a un impianto fotovoltaico in una cava cessata, ricordando che le cave dismesse sono aree idonee per legge. Un divieto generale scritto nel vincolo paesaggistico non basta se l’amministrazione non valuta dimensioni, localizzazione e mitigazioni del progetto.

di Redazione tecnica - 02/11/2026

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Si può installare un impianto fotovoltaico in una cava dismessa anche quando l’area è sottoposta a vincolo paesaggistico? In un’area idonea basta un divieto generale scritto nel vincolo per giustificare il parere negativo? Chi ha investito nel progetto lo perde o ottiene una nuova valutazione?

A questi interrogativi risponde il TAR Lombardia con la sentenza n. 4861 del 29 ottobre 2026, che chiarisce come un impianto fotovoltaico in una cava dismessa, area che la legge considera idonea, non possa essere bocciato dalla Soprintendenza richiamando soltanto il divieto astratto contenuto nel vincolo paesaggistico, senza misurare l’impatto visivo dell’opera sul contesto. Chi vuole trasformare una cava abbandonata in un impianto solare può quindi pretendere che Soprintendenza e Comune guardino il progetto per quello che è, con le sue dimensioni, la sua posizione e le sue mitigazioni. Se il no arriva senza quell’esame, l’investimento non è perduto, perché un diniego che non si misura con l’opera è viziato e va rifatto.

Per le cave dismesse il vincolo, da solo, non è più una risposta. Da quando la legge le ha incluse tra le aree idonee (art. 20, comma 8, lettera c), del D.Lgs. n. 199/2021), il giudizio di compatibilità va costruito sull’opera e non sull’etichetta a cui la si vuole ricondurre. Né serve definire un impianto «estensivo» per collocarlo fuori dal perimetro dell’ammissibile, se nessuna norma dice che cosa significhi; e neppure regge una motivazione sintetica, se l’amministrazione non si confronta con la documentazione che il progetto le mette davanti.

Fotovoltaico in una cava dismessa vincolata: la vicenda

Tutto è cominciato quando una società proprietaria di una cava dismessa, in un ambito agrario e golenale e da anni in disuso, ha chiesto nel dicembre 2024 l’approvazione di un progetto di recupero dell’area con un impianto fotovoltaico, presentando contestualmente la domanda di autorizzazione paesaggistica. L’ambito era stato dichiarato di notevole interesse pubblico nel 2009 con una delibera regionale, la cui disciplina d’uso stabilisce che la realizzazione di impianti fotovoltaici a carattere estensivo non è ammessa.

Il progetto collocava i pannelli all’interno della cava, a una quota più bassa rispetto al contesto e nascosti dalla vegetazione di bordo, prevedeva prato, arbusti e piantumazioni per recuperare l’area ed era corredato di rendering e di una tavola dei coni ottici. Nell’aprile 2025 la commissione paesaggistica comunale, dopo aver richiesto alcune prescrizioni per migliorare mitigazioni e compensazioni ambientali, ha espresso parere favorevole.

Nella conferenza di servizi indetta dal Comune la Soprintendenza si è invece pronunciata in senso negativo, richiamando il divieto contenuto nel vincolo, e nell’agosto 2025 il Comune ha respinto l’istanza, ritenendo quel parere da solo sufficiente e aggiungendo che l’impianto, per tipologia ed estensione, avrebbe alterato i caratteri del paesaggio agricolo e golenale, con effetti sulle visuali panoramiche e sull’armonia del contesto.

La società ha impugnato il parere con il ricorso e il diniego con i motivi aggiunti, e occorrendo la stessa prescrizione del vincolo, invocando la disciplina delle aree idonee e l’interesse pubblico prevalente delle rinnovabili e denunciando un difetto di istruttoria e di motivazione. In giudizio il Comune ha sostenuto che l’istanza riguardasse un piano di recupero della cava e non una semplice domanda per un impianto da fonti rinnovabili, mentre è stata eccepita l’improcedibilità del ricorso, perché nel frattempo la società aveva presentato una procedura abilitativa semplificata per un ulteriore impianto fotovoltaico sulla stessa cava, definito dalla difesa comunale sostanzialmente sovrapponibile.

Aree idonee e vincolo paesaggistico: le norme da conoscere

Per comprendere la decisione occorre partire dall’art. 20, comma 8, lettera c), del D.Lgs. n. 199/2021, che tra le aree idonee include le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, oltre alle porzioni non più suscettibili di sfruttamento. La disposizione è stata abrogata dall’art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 190/2024 (Testo unico FER), nella versione modificata dal Decreto-Legge n. 175/2025, convertito dalla Legge n. 4/2026, con effetto dal 30 dicembre 2024, ma il comma 2 dello stesso articolo mantiene in vita, per le procedure in corso, le norme elencate nell’allegato D, tra cui l’art. 20. Per legge sono «in corso» le procedure per le quali, a quella data, risultava compiuta la verifica di completezza della documentazione; il TAR applica la vecchia norma a un procedimento avviato con l’istanza dell’11 dicembre 2024, dando atto che le amministrazioni non ne hanno contestato l’applicazione.

Accanto alla legge regionale sulla coltivazione delle cave, in base alla quale l’istanza era stata presentata, sul versante della tutela l’intervento richiede l’autorizzazione paesaggistica dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), perché l’area è vincolata ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere c) e d), che riguardano i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale e le bellezze panoramiche, categorie distinte da quelle delle lettere a) e b), che riguardano le cose immobili di cospicua bellezza naturale e le ville, i giardini e i parchi.

Vincolo paesaggistico e impianti estensivi: cosa dicono i giudici

Il punto fermo da cui partono i giudici è che, quando in un procedimento confluiscono interessi diversi, lo governano tutte le discipline poste a loro tutela, da coordinare nel provvedimento finale. La disciplina delle cave e quella del paesaggio non escludono dunque la normativa sulle rinnovabili, che anzi regola in primo luogo l’assentibilità di un impianto fotovoltaico.

Su questo sfondo il TAR afferma che un vincolo risalente al 2009 non poteva fondare di per sé il diniego, perché nel frattempo la legge ha incluso le cave dismesse tra le aree idonee. Il favore per le rinnovabili, ricordano i giudici, concentra l’impedimento assoluto all’installazione in zona vincolata nelle sole aree non idonee, mentre negli altri casi la compatibilità con il vincolo va esaminata considerando queste tecnologie elementi ormai normali del paesaggio, come già affermato dal TAR Lombardia (sentenza n. 296/2021) e dal TAR Campania (sentenza n. 1314/2025). Pesa anche la natura del vincolo, apposto ai sensi delle lettere c) e d) dell’art. 136, perché solo per i beni delle lettere a) e b) l’apprezzamento di compatibilità è destinato a essere sempre particolarmente intenso, secondo il TAR Lazio (sentenza n. 9155/2025).

Quanto agli impianti «estensivi» che il vincolo esclude, i giudici osservano che non configurano una categoria speciale, perché manca una norma che li descriva e ne disciplini un regime derogatorio rispetto a quello ordinario. Ciò che va valutato, come sostenuto dal TAR Lazio (sentenza n. 10040/2025), è il potenziale impatto visivo dell’infrastruttura, cioè le sue dimensioni, anche in altezza, e la sua effettiva localizzazione, ed è questo esame a essere mancato.

Le amministrazioni non hanno valutato ciò che la società ha documentato, dai rendering da cui risulta l’assenza di impatto visivo alla tavola dei coni ottici che esclude alterazioni dello skyline, fino al miglioramento ambientale di un’area abbandonata. Da qui il difetto di istruttoria e di motivazione, che neppure il precedente invocato dal Comune copre, perché il TAR Lazio (sentenza n. 9155/2025) ammette la motivazione sintetica nei contesti di particolare tutela solo se il raffronto con la documentazione fotografica restituisce una lettura univoca del contrasto, mentre qui le amministrazioni non si sono pronunciate sull’attendibilità dei rendering. Il parere favorevole già espresso dalla commissione paesaggistica comunale conferma, infine, la contraddittorietà dell’azione amministrativa.

Cade anche l’eccezione di improcedibilità, perché la nuova procedura non è conclusa, gli atti impugnati restano lesivi e l’interesse risarcitorio manifestato dalla società impone comunque l’esame del merito (art. 34, comma 3, del codice del processo amministrativo).

Impatto visivo del fotovoltaico: cosa deve dimostrare il progetto

Sul piano tecnico, in una cava è la morfologia stessa del sito a lavorare come mitigazione, perché pannelli collocati sotto la quota del terreno circostante e protetti dalla vegetazione di bordo possono restare fuori dalle visuali, e al progetto spetta renderlo verificabile, con sezioni altimetriche e coni ottici tracciati dai punti di vista accessibili al pubblico, che sono quelli tutelati dall’art. 136 per le bellezze panoramiche. La sentenza, però, censura la mancata valutazione di questi elementi e non certifica la compatibilità paesaggistica dell’impianto, che resta un giudizio dell’amministrazione.

In una prospettiva di sistema, anche se la pronuncia non lo affronta, l’idoneità dell’area non garantisce l’esito. Il Consiglio di Stato (sentenza n. 7055/2026) ha ritenuto legittimo il diniego paesaggistico di un impianto collocato in un’area con i requisiti dell’idoneità per legge, perché fondato non sul mero rinvio al piano paesistico ma su una valutazione specifica del contesto, delle visuali e della vocazione agricola dei suoli. L’esito si decide sulla qualità dell’istruttoria, e il tema resta attuale oltre il regime transitorio, perché l’art. 11-bis del D.Lgs. n. 190/2024, introdotto dal Decreto-Legge n. 175/2025, riprende quasi alla lettera la qualificazione delle cave cessate come aree idonee.

Fotovoltaico in area idonea: la Soprintendenza può ancora dire di no?

In conclusione, il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti e ha annullato, nei termini indicati in motivazione, gli atti negativi della Soprintendenza e il diniego comunale. La Soprintendenza dovrà rivalutare l’istanza alla luce della qualificazione delle cave dismesse come aree idonee e delle caratteristiche dell’impianto rispetto al contesto.

Il no resta possibile, ma non può più essere affidato a una formula. Per chi decide, il divieto generale scritto in un vincolo è il punto di partenza di una valutazione e non la sua conclusione; per chi progetta, la difesa più efficace resta una documentazione tecnica che non lasci spazio agli automatismi.

La pronuncia si colloca nella scia del Consiglio di Stato, che ha già fermato i dinieghi automatici delle Soprintendenze sul fotovoltaico e i dinieghi fondati su un’incompatibilità paesaggistica generica in area idonea e, con la sentenza n. 7714/2026, ha ritenuto superabile senza motivazione rafforzata il parere paesaggistico non vincolante reso in un procedimento di VIA su un’area idonea esterna ai beni tutelati. Il paesaggio non perde tutela, ma la tutela deve guardare l’impianto e non soltanto il suo nome.

Fotovoltaico in cava dismessa: le domande più frequenti

Una cava dismessa è un’area idonea per il fotovoltaico?

Sì, se rientra nella definizione di legge, che considera idonee «le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento». Oggi la regola è nell’art. 11-bis, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 190/2024, mentre alle procedure in corso individuate dalle norme transitorie continua ad applicarsi l’art. 20, comma 8, lettera c), del D.Lgs. n. 199/2021. L’idoneità non esonera dall’autorizzazione paesaggistica quando l’area è vincolata.

Cosa deve valutare la Soprintendenza su un impianto fotovoltaico in area idonea?

Secondo il TAR Lombardia (sentenza n. 4861/2026) deve valutare l’impatto visivo dell’opera, cioè le sue dimensioni, anche in altezza, e la sua effettiva localizzazione, confrontandosi con la documentazione del progetto. Un parere negativo che si limita a richiamare un divieto generale contenuto nel vincolo paesaggistico è viziato per difetto di istruttoria e di motivazione.

L’area idonea garantisce l’autorizzazione paesaggistica?

No. Il Consiglio di Stato (sentenza n. 7055/2026) ha ritenuto legittimo il diniego di autorizzazione paesaggistica per un impianto fotovoltaico in area idonea per legge, perché fondato su una valutazione specifica del contesto e del progetto e non sul mero rinvio al piano paesistico. L’idoneità non sottrae il progetto alla valutazione paesaggistica.

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