È sufficiente che un impianto fotovoltaico sia visibile per giustificare un diniego paesaggistico? La Soprintendenza può vietare l’installazione dei pannelli sulla copertura di un edificio limitandosi a richiamarne l’impatto visivo? E fino a che punto, oggi, la tutela del paesaggio deve confrontarsi con gli obiettivi della transizione energetica?
A fornire una risposta è il Consiglio di Stato con la sentenza del 19 maggio 2026, n. 4001, che interviene sul delicato equilibrio tra tutela del paesaggio e diffusione delle energie rinnovabili, tema sempre più presente nei procedimenti autorizzativi relativi agli impianti FER, soprattutto nei contesti sottoposti a vincolo paesaggistico.
Fotovoltaico e vincolo paesaggistico: il Consiglio di Stato dice no a pareri negativi non motivati
Il caso in esame riguarda un intervento di demo-ricostruzione realizzato in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 del d.lgs. n. 42/2004. Nel procedimento autorizzativo, la Soprintendenza aveva espresso parere favorevole sull’intervento edilizio, imponendo però una prescrizione specifica: il divieto di installare pannelli fotovoltaici sulla copertura dell’edificio.
Successivamente l’impresa aveva presentato una variante progettuale, introducendo una serie di accorgimenti finalizzati a ridurre l’impatto percettivo dell’impianto. Tra le soluzioni proposte figuravano pannelli con cromie compatibili con quelle della copertura, finiture superficiali meno riflettenti, lo spostamento dei moduli sulle falde meno esposte alla vista e una diversa distribuzione dei pannelli tra copertura e spazi interni.
Nonostante tali modifiche, la Soprintendenza aveva confermato il proprio orientamento negativo, sostenendo che i pannelli sarebbero comunque risultati altamente percepibili e interferenti con la percezione complessiva del contesto tutelato.
Dopo il rigetto del ricorso in primo grado da parte del TAR, la questione è arrivata quindi davanti ai giudici di Palazzo Spada, che hanno accolto l’appello limitatamente alla domanda di annullamento del parere.
Fotovoltaico e paesaggio: perché la sola visibilità dei pannelli non basta per il diniego
Il punto centrale della sentenza riguarda il modo in cui deve essere condotta la valutazione paesaggistica degli impianti fotovoltaici.
Il Consiglio di Stato non ha negato che la presenza di pannelli sulle coperture produca un impatto visivo, né ha messo in discussione il ruolo della tutela paesaggistica nelle aree vincolate. Tuttavia, la semplice visibilità dell’impianto non può più essere considerata, di per sé, motivo sufficiente per negarne l’autorizzazione.
Come spiegato dal Collegio, il quadro normativo e culturale è profondamente cambiato: la produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce oggi un obiettivo di interesse nazionale, perseguito sia a livello europeo sia a livello interno attraverso norme che incentivano la diffusione degli impianti FER anche sugli edifici esistenti.
Non è più quindi possibile continuare ad applicare al fotovoltaico “categorie estetiche tradizionali”, trattando i pannelli come intrusioni incompatibili con il paesaggio. Tali manufatti rappresentano ormai un’evoluzione del linguaggio edilizio contemporaneo, motivo per cui la tutela del paesaggio deve necessariamente confrontarsi con gli interessi pubblici legati alla transizione energetica, alla riduzione delle emissioni e al risparmio energetico.
Autorizzazione paesaggistica e fotovoltaico: cosa deve valutare la Soprintendenza
In riferimento alla valutazione paesaggistica operata dalla Soprintendenza, il Consiglio di Stato ha sottolineato come l’amministrazione non possa limitarsi a osservare che i pannelli risultano visibili da determinati punti di osservazione, ma debba esaminare in modo puntuale il progetto presentato e le eventuali misure mitigative proposte dal privato.
La valutazione deve quindi riguardare le modalità di installazione dell’impianto, la qualità architettonica dell’inserimento, i materiali utilizzati, le cromie adottate, il livello di integrazione con le coperture esistenti e l’efficacia delle soluzioni finalizzate a ridurre l’impatto percettivo.
Nel caso esaminato, le proposte progettuali avanzate dal privato non erano state realmente considerate. La motivazione del diniego continuava infatti a poggiare quasi esclusivamente sulla percepibilità visiva dei pannelli dalle aree circostanti, senza una vera valutazione comparativa delle soluzioni mitigative presentate.
Secondo i giudici amministrativi, un approccio di questo tipo determina un vizio di irragionevolezza della valutazione paesaggistica, perché non realizza un adeguato bilanciamento tra tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti.
Fotovoltaico, rendimento energetico e incentivi FER: il bilanciamento nella valutazione paesaggistica
Altro aspetto sul quale il Consiglio di Stato si è soffermato riguarda le conseguenze energetiche delle prescrizioni imposte dall’amministrazione.
Nel caso concreto, infatti, il privato aveva evidenziato che la soluzione alternativa suggerita dalla Soprintendenza avrebbe ridotto sensibilmente la producibilità dell’impianto, compromettendo il raggiungimento dei livelli minimi necessari per accedere agli incentivi previsti dal d.lgs. n. 199/2021.
Secondo il Collegio, la Soprintendenza non può limitarsi a individuare una soluzione ritenuta esteticamente preferibile senza verificare se essa sia realmente sostenibile dal punto di vista tecnico ed energetico.
La valutazione paesaggistica deve quindi confrontarsi anche con il fabbisogno energetico dell’edificio, con l’effettiva funzionalità dell’impianto e con l’impatto che determinate prescrizioni possono avere sull’accesso ai meccanismi incentivanti previsti dalla normativa sulle fonti rinnovabili.
In questo quadro si inseriscono anche le recenti modifiche introdotte dal d.l. n. 175/2025, convertito in Legge n. 4/2026, in relazione ai regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili previsti nel d.lgs. n. 190/2024.
In particolare, il Consiglio di Stato ha richiamato le disposizioni che qualificano come aree idonee anche gli edifici e le relative superfici pertinenziali e quelle che ridimensionano il ruolo vincolante dell’autorità paesaggistica negli interventi FER realizzati in tali aree.
Sebbene queste norme non risultino direttamente applicabili alla vicenda esaminata, il Collegio le richiama come conferma dell’evoluzione normativa in corso e della progressiva rilettura del rapporto tra tutela paesaggistica e fotovoltaico alla luce delle più recenti politiche energetiche nazionali ed europee.
Fotovoltaico e tutela del paesaggio: il Consiglio di Stato ridisegna i criteri di valutazione
L’appello è stato quindi accolto, con annullamento del parere negativo e conseguente obbligo per l’amministrazione di riesaminare la pratica.
La sentenza evidenzia come l’onere motivazionale richiesto all’amministrazione sia oggi più articolato e non possa più limitarsi a formule generiche o a richiami astratti all’impatto visivo dell’impianto.
Ciò non significa che sussista una prevalenza automatica delle esigenze energetiche sulla tutela del paesaggio, ma che il bilanciamento tra questi interessi non può più essere affrontato attraverso approcci meramente conservativi o automatici.
Nei procedimenti autorizzativi relativi agli impianti fotovoltaici in area vincolata, la qualità del progetto e la capacità di motivare realmente le scelte amministrative diventano quindi elementi centrali del confronto tra pubblica amministrazione, tecnici e operatori del settore.