Fotovoltaico in zona vincolata: il diniego va motivato

Il Consiglio di Stato conferma che il diniego di autorizzazione paesaggistica per l’installazione del fotovoltaico in zona vincolata va correttamente motivato

di Redazione tecnica - 08/04/2025

Quali sono i limiti reali alla possibilità di installare impianti fotovoltaici in aree vincolate dal punto di vista paesaggistico? E fino a che punto una Pubblica Amministrazione può giustificare il diniego in presenza di una normativa che, da tempo, spinge verso la semplificazione e la transizione energetica?

Fotovoltaico in zona vincolata: interviene il Consiglio di Stato

Ancora una volta è la giustizia amministrativa a intervenire per ricomporre un quadro normativo disordinato, in cui interessi pubblici rilevanti (tutela del paesaggio e produzione da fonti rinnovabili) si trovano in apparente conflitto e in assenza di un bilanciamento compiuto da parte del legislatore.

A fare chiarezza questa volta è il Consiglio di Stato con la nuova e interessante sentenza n. 2808 del 2 aprile 2025 che rappresenta un punto fermo proprio su questo delicato equilibrio, riformando una decisione di primo grado e accogliendo il ricorso presentato contro il diniego di autorizzazione paesaggistica per l’installazione di un impianto fotovoltaico.

Il caso prende le mosse dalla presentazione al Comune di un’istanza di autorizzazione paesaggistica in variante a un’autorizzazione già rilasciata, con l’obiettivo di realizzare un cappotto termico sulle facciate e installare un impianto fotovoltaico sul tetto.

La Commissione per il paesaggio aveva inizialmente espresso parere favorevole condizionato, ritenendo l’intervento compatibile con il contesto paesaggistico, a condizione che:

tutto l’impianto fotovoltaico sia integrato nel manto di copertura delle due falde di tetto interessate e che tutti gli elementi dell’impianto (anche le parti in vetro) siano di colore similare a quelli del manto di copertura delle medesime”.

Tuttavia, la Soprintendenza, pur accogliendo l’istanza sul cappotto termico, si era espressa negativamente sull’impianto fotovoltaico, ritenendolo elemento estraneo e non compatibile con il contesto urbano e paesaggistico. Un parere negativo poi confermato anche a seguito di riesame.

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