La garanzia sulla rata di saldo deve coprire solo lo 0,5% oppure l’intero importo finale dell’appalto? È corretto collegare la garanzia prevista dall’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 alla ritenuta dello 0,5% disciplinata dall’art. 11? E quale funzione svolgono realmente questi due strumenti nella fase finale dell’esecuzione?
A queste domande ha risposto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere n. 4187 del 21 aprile 2026, intervenendo su un dubbio interpretativo che nella pratica operativa ha generato più di un’incertezza e chiarendo il rapporto tra due disposizioni del Codice dei contratti che, lette insieme, possono apparire più vicine di quanto in realtà non siano.
Quesito MIT su garanzia della rata di saldo e ritenuta contributiva negli appalti
Il quesito sottoposto al Supporto Giuridico riguarda la determinazione dell’importo della garanzia da prestare al momento del pagamento della rata di saldo.
In particolare, viene chiesto se la garanzia prevista dall’art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) debba essere pari all’importo dello stato di avanzamento conforme al finale oppure se possa essere limitata alla sola quota dello 0,5% trattenuta ai sensi dell’art. 11, comma 6.
Si tratta di una questione tutt’altro che marginale, perché incide direttamente sull’entità della garanzia richiesta all’appaltatore nella fase conclusiva del contratto e, quindi, sugli equilibri economici dell’esecuzione.
Garanzie, collaudo e tutela dei lavoratori nel D.Lgs. n. 36/2023
Per comprendere il chiarimento del MIT è utile partire da un dato che nella lettura del Codice spesso passa in secondo piano, cioè il fatto che le disposizioni richiamate operano su piani distinti e rispondono a esigenze diverse, che solo apparentemente possono essere lette in modo unitario.
L’art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 si colloca sul versante della tutela dei lavoratori impiegati nell’appalto e introduce, tra le altre misure, una ritenuta dello 0,5% sugli importi progressivi delle prestazioni. Si tratta di una trattenuta che accompagna tutta la fase esecutiva e che viene svincolata solo al termine, dopo l’approvazione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e previa acquisizione del DURC, a conferma della sua funzione strettamente collegata alla regolarità contributiva e retributiva.
Su un piano diverso si muove l’art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina il collaudo e la verifica di conformità e stabilisce che il certificato di collaudo assume carattere definitivo solo dopo due anni dalla sua emissione. Questo determina un intervallo temporale nel quale l’opera è stata accettata ma non è ancora definitivamente consolidata, con la conseguenza che la posizione dell’esecutore resta esposta rispetto a eventuali difformità o vizi che dovessero emergere in questa fase.
In questo quadro si inserisce l’art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina la garanzia richiesta ai fini del pagamento della rata di saldo. La norma prevede che l’esecutore costituisca una cauzione o fideiussione pari all’importo della rata stessa, maggiorato del tasso di interesse legale per il periodo che intercorre tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e il momento in cui questi assumono carattere definitivo, collegando quindi la prestazione della garanzia a una fase ben precisa dell’esecuzione e alla necessità di tutelare la stazione appaltante nel periodo che precede la definitività del collaudo.
Garanzia sulla rata di saldo e ritenuta dello 0,5%: cosa chiarisce il MIT
Il MIT affronta il quesito partendo da un chiarimento preliminare che orienta tutta la risposta, evidenziando come le due disposizioni richiamate rispondano a finalità tra loro diverse.
La ritenuta dello 0,5% prevista dall’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 è finalizzata a garantire il rispetto degli obblighi contributivi e retributivi dei lavoratori e opera come trattenuta sugli importi progressivi dovuti all’appaltatore, con svincolo subordinato alla regolarità contributiva attestata mediante DURC e all’approvazione del collaudo o della verifica di conformità.
Diversa è la funzione della garanzia sulla rata di saldo prevista dall’art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, che è circoscritta alla tutela della stazione appaltante rispetto a eventuali difformità dei lavori che possano emergere nel periodo compreso tra l’emissione del certificato di collaudo e la sua definitività.
Proprio muovendo da questa distinzione, il MIT chiarisce che la garanzia sulla rata di saldo deve essere commisurata all’intero importo dello stato di avanzamento conforme al finale, cioè alla rata di saldo, e deve essere maggiorata del tasso di interesse legale per il periodo che intercorre tra la data di emissione del certificato di collaudo e il momento in cui questo assume carattere definitivo.
Analisi tecnica: come si determina l’importo della garanzia sulla rata di saldo
Il passaggio centrale del parere riguarda la corretta individuazione della misura della garanzia, che rappresenta il vero punto di frizione interpretativa affrontato dal MIT.
Secondo il chiarimento fornito, la garanzia prevista dall’art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 deve coprire l’intero importo dello stato di avanzamento conforme al finale, cioè la rata di saldo, e deve essere maggiorata del tasso di interesse legale per il periodo che intercorre tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e il momento in cui questi assumono carattere definitivo.
Questa impostazione non è soltanto coerente con il dato letterale della norma, ma si inserisce in modo lineare nella logica complessiva della fase esecutiva. Nel periodo successivo al collaudo e precedente alla sua definitività, che può estendersi fino a due anni ai sensi dell’art. 116, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante resta esposta al rischio che emergano difformità o vizi dell’opera, ed è proprio in relazione a questa fase che la garanzia trova la sua funzione.
In questa prospettiva, il riferimento all’intero importo della rata di saldo non è un dato meramente quantitativo, ma rappresenta la misura della tutela che il legislatore ha inteso assicurare. Ridurre la garanzia alla sola quota dello 0,5% significherebbe, infatti, ricondurre l’istituto a una logica che non gli appartiene e che è propria di un diverso meccanismo, con l’effetto di alterare l’equilibrio costruito dal Codice nella fase finale dell’esecuzione.
Garanzia rata di saldo negli appalti: cosa cambia nella pratica operativa
Il chiarimento del MIT interviene su uno degli equivoci più ricorrenti nella fase finale dell’appalto, cioè la tendenza a sovrapporre due strumenti che in realtà operano su piani diversi.
Il punto non sta nel ribadire la differenza tra i due istituti, ma nel modo in cui vengono utilizzati. La garanzia sulla rata di saldo non può essere ridotta né ricondotta alla logica della ritenuta dello 0,5%, perché si colloca in una fase diversa dell’esecuzione e risponde a una funzione che emerge solo dopo il collaudo, quando l’opera è stata accettata ma non è ancora definitivamente consolidata.
È proprio su questo passaggio che il parere interviene in modo più netto, riportando l’attenzione sulla corretta dimensione della garanzia e, soprattutto, sulla sua autonomia rispetto agli altri strumenti previsti dal Codice. L’effetto è quello di rimettere ordine nella fase finale dell’appalto, evitando letture riduttive che finirebbero per alterare l’equilibrio tra le esigenze di tutela della stazione appaltante e la gestione economica del contratto.
Nel suo insieme, il parere chiarisce che i due istituti non si integrano tra loro, ma operano ciascuno all’interno di un proprio ambito, con una funzione distinta e non sovrapponibile.
FAQ su garanzia rata di saldo e ritenuta 0,5% negli appalti pubblici
La garanzia sulla rata di saldo può essere limitata allo 0,5%?
No. La garanzia prevista dall’art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 deve essere pari all’intero importo dello stato di avanzamento conforme al finale, cioè alla rata di saldo, e non può essere limitata alla quota dello 0,5% prevista dall’art. 11, comma 6.
La ritenuta dello 0,5% può sostituire la garanzia sulla rata di saldo?
No. La ritenuta dello 0,5% e la garanzia sulla rata di saldo sono strumenti distinti, con funzioni diverse. La ritenuta è finalizzata alla tutela degli obblighi contributivi e retributivi dei lavoratori, mentre la garanzia sulla rata di saldo tutela la stazione appaltante nel periodo successivo al collaudo.
Come si calcola l’importo della garanzia sulla rata di saldo?
L’importo della garanzia deve essere pari alla rata di saldo, cioè allo stato di avanzamento conforme al finale, e deve essere maggiorato del tasso di interesse legale per il periodo che intercorre tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e il momento in cui questi assumono carattere definitivo.
Perché la garanzia sulla rata di saldo è collegata al collaudo?
Perché copre il periodo che intercorre tra l’emissione del certificato di collaudo e la sua definitività. In questa fase, che può durare fino a due anni ai sensi dell’art. 116, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, possono emergere difformità o vizi dell’opera.
Quando viene svincolata la ritenuta dello 0,5%?
La ritenuta dello 0,5% viene svincolata solo al termine dell’esecuzione, dopo l’approvazione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e previa acquisizione del DURC regolare, come previsto dall’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023.
La garanzia sulla rata di saldo è obbligatoria?
Sì. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione della garanzia prevista dall’art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, che deve essere prestata secondo le modalità e nella misura indicate dalla norma.