Le nuove Linee Guida per la gestione informativa digitale delle costruzioni emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 20 febbraio 2026 rappresentano uno dei passaggi più significativi nel percorso di attuazione della digitalizzazione previsto dal d.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal d.Lgs. n. 209/2024.
Le Linee Guida costruiscono infatti un vero sistema organizzativo e giuridico destinato a diventare il riferimento per la programmazione degli interventi, la definizione della struttura delle gare, la formulazione delle offerte e la futura gestione del contratto pubblico.
Un cambio di prospettiva che ANCE coglie bene in un approfondimento sull’argomento, nel quale l’attenzione si concentra soprattutto sui profili più delicati sotto il piano operativo: gli obblighi del concorrente, il principio dell’unicum, il regime transitorio, la prevalenza contrattuale dei modelli informativi e il perimetro applicativo della gestione informativa digitale negli interventi manutentivi e tecnologici.
Gestione informativa digitale negli appalti: il nuovo quadro delineato dal MIT
Ricordiamo che le Linee Guida si inseriscono nel sistema costruito dall’art. 43 del d.Lgs. n. 36/2023 e dall’Allegato I.9, chiarendo in modo molto più organico rispetto al passato modalità applicative, obblighi e criteri interpretativi della gestione informativa digitale delle costruzioni.
L’aspetto probabilmente più interessante è che il MIT supera definitivamente l’idea della digitalizzazione come elemento separato o accessorio rispetto alla progettazione. Nella logica del nuovo impianto normativo, la GID diventa invece un modello unitario di gestione dell’opera pubblica, destinato ad accompagnare l’intervento dalla fase programmatoria fino alla manutenzione.
Offerta di gestione informativa: cosa cambia per gli operatori economici
Uno dei passaggi più rilevanti riguarda gli obblighi che ricadono sugli operatori economici già nella fase di gara. Le Linee Guida chiariscono infatti che, nelle procedure soggette a gestione informativa digitale oppure nei casi in cui la stazione appaltante introduca la GID in via facoltativa ai sensi dell’art. 43, comma 2, del Codice, il concorrente deve predisporre l’offerta di gestione informativa (oGI).
Attraverso l’oGI, l’operatore economico descrive l’intera organizzazione informativa che intende adottare per soddisfare i requisiti fissati dalla stazione appaltante nel capitolato informativo.
Le Linee Guida richiedono di specificare:
- la struttura organizzativa deputata alla gestione informativa;
- gli strumenti e le piattaforme utilizzate;
- le modalità di produzione, aggiornamento e consegna dei contenuti informativi;
- i livelli di fabbisogno informativo garantiti nelle diverse fasi dell’appalto.
Il punto più interessante, però, riguarda la natura sostanziale dell’oGI: ANCE sottolinea infatti che quanto dichiarato nell’offerta non rimane confinato nella fase di gara, ma anticipa e delimita i successivi obblighi esecutivi dell’aggiudicatario. In altri termini, il contenuto dell’offerta di gestione informativa diventa il parametro rispetto al quale verranno valutate eventuali difformità nella fase esecutiva.
Criteri premiali e gestione informativa: perché non esiste una GID “semplificata”
Particolarmente interessante è anche il chiarimento relativo ai criteri premiali previsti dall’art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.
Le Linee Guida precisano infatti che, quando la stazione appaltante introduce un punteggio premiale collegato all’utilizzo volontario della gestione informativa digitale, il concorrente che intenda beneficiare del punteggio aggiuntivo deve comunque applicare integralmente la disciplina dell’Allegato I.9.
Il MIT esclude quindi la possibilità di una gestione informativa “attenuata” o alleggerita nei casi di utilizzo facoltativo: il sistema premiale viene interpretato come semplice incentivo all’adozione della GID, ma senza alcuna attenuazione degli obblighi informativi.
Dal punto di vista operativo, ciò significa che anche nei casi di utilizzo volontario deve essere presentata un’oGI completa e continuano ad applicarsi integralmente tutti gli obblighi informativi previsti dall’Allegato I.9.
Sebbene si tratti di una scelta coerente con la logica unitaria del sistema, essa ricadrà inevitabilmente sulla partecipazione delle imprese meno strutturate sotto il profilo digitale.
Il principio dell’unicum e il divieto di digitalizzazione a metà procedimento
Il principio che attraversa l’intero documento è però quello dell’“unicum”. Secondo le Linee Guida, la gestione informativa digitale deve essere concepita come un processo continuo che accompagna l’opera fin dalla fase programmatica iniziale, senza inserimenti successivi o applicazioni parziali.
È proprio questa impostazione a spiegare perché la scelta della GID debba avvenire nella fase antecedente alla redazione del DOCFAP. È in quel momento, infatti, che la stazione appaltante definisce gli obiettivi dell’intervento, gli indicatori prestazionali e i requisiti informativi che guideranno la costruzione del modello digitale.
Come sottolinea ANCE, un innesto tardivo della GID non produce una vera digitalizzazione del processo, ma soltanto una digitalizzazione parziale e frammentata, incoerente con il principio del risultato previsto dall’art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023.
Regime transitorio GID: quando non si applica l’obbligo di gestione informativa digitale
Nelle Linee Guida viene affrontato anche il problema del funzionamento del regime transitorio previsto dall’art. 225-bis del Codice.
A tal proposito, ANCE chiarisce anzitutto che l’esclusione dall’obbligo di gestione informativa riguarda l’intervento nella sua interezza, comprendendo quindi sia la progettazione sia la successiva esecuzione.
Per gli interventi sopra soglia europea, l’esclusione opera quando, alla data del 31 dicembre 2024:
- il procedimento di programmazione era già stato avviato;
- ed era già stato redatto il DOCFAP.
Per gli interventi compresi tra 2 milioni di euro e la soglia comunitaria, invece, l’esclusione opera quando entro la stessa data:
- il bando era già stato pubblicato;
- oppure erano già stati inviati gli inviti;
- oppure la progettazione era già stata affidata.
La logica del sistema è quella di evitare che procedure nate integralmente con metodologia tradizionale debbano essere convertite in corsa alla gestione informativa digitale. Anche in questo caso ritorna il principio dell’unicum, che impedisce la sovrapposizione di modelli organizzativi differenti nel corso dello stesso intervento.
Modelli BIM ed elaborati progettuali: chi prevale in caso di incoerenza
La parte probabilmente più innovativa dell’intero documento riguarda la prevalenza contrattuale dei modelli informativi.
Le Linee Guida costruiscono infatti un sistema che distingue tre diverse fattispecie, tutte fondate sull’origine del progetto e sul momento in cui è stata introdotta la gestione informativa digitale.
Nel caso dei progetti nati integralmente in GID dopo l’entrata in vigore dell’obbligo, i modelli informativi assumono valore contrattuale prevalente rispetto agli elaborati grafici e documentali. La prevalenza, tuttavia, non è assoluta. Le Linee Guida introducono infatti la clausola della “praticabilità tecnologica”, destinata a operare nei casi in cui alcuni contenuti non risultino correttamente rappresentabili nel modello digitale.
In queste situazioni gli elaborati grafici e documentali mantengono prevalenza, ma soltanto a precise condizioni secondo cui la scelta deve essere motivata, condivisa con la stazione appaltante e formalizzata nel piano di gestione informativa e nella relazione specialistica sulla modellazione.
La relazione dovrà inoltre individuare in modo analitico:
- quali elaborati prevalgono sul modello;
- quali derivano dal modello;
- i casi di equivalenza o non equivalenza tra contenuti digitali ed elaborati tradizionali.
Progetti tradizionali e modelli BIM “ibridi”: come funziona la “coerenza possibile”
Diversa è invece la situazione dei progetti sviluppati integralmente con metodologia tradizionale, nei quali il problema della prevalenza non si pone perché il modello informativo non esiste come documento contrattuale.
Molto più delicata è invece la situazione intermedia dei progetti “ibridi”, ossia quelli nei quali la stazione appaltante aveva adottato volontariamente la GID prima del 1° gennaio 2025.
In questo scenario le Linee Guida adottano una soluzione di equilibrio, nella quale il modello informativo mantiene una funzione tecnica e informativa, ma non assume prevalenza contrattuale sugli elaborati grafici e documentali, che continuano a rappresentare il riferimento giuridicamente prevalente.
È la logica della cosiddetta “coerenza possibile”, con cui il MIT evita di attribuire pieno valore contrattuale a modelli sviluppati in una fase antecedente all’entrata a regime del nuovo sistema normativo.
Manutenzione e GID: chi ha costruito in BIM deve continuare in BIM
Particolarmente interessante è anche la disciplina relativa agli interventi manutentivi.
Ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 36/2023 la manutenzione ordinaria e straordinaria è esclusa dall’obbligo di gestione informativa digitale, salvo il caso in cui l’opera originaria sia stata realizzata mediante GID.
Le Linee Guida introducono così un vero principio di continuità digitale lungo l’intero ciclo di vita dell’opera. L’ANCE sintetizza efficacemente questo concetto affermando che “chi ha costruito in GID deve manutenere in GID”.
La conseguenza pratica è molto rilevante soprattutto per le imprese, che prima di formulare l’offerta dovranno verificare se il cespite oggetto dell’intervento manutentivo sia stato originariamente progettato e realizzato mediante gestione informativa digitale. In caso affermativo, anche l’intervento manutentivo dovrà essere sviluppato secondo le regole dell’Allegato I.9, con conseguenti obblighi organizzativi e documentali.
Adeguamenti tecnologici e componente immateriale: i dubbi applicativi della GID
Nelle Linee Guida si precisa che l’obbligo di gestione informativa digitale riguarda esclusivamente gli interventi che coinvolgono cespiti fisici, ossia edifici, infrastrutture e reti, mentre restano invece esclusi gli interventi meramente immateriali, come aggiornamenti software o evoluzioni tecnologiche prive di una componente fisica rilevante.
Il problema nasce però negli interventi misti, nei quali convivano componenti infrastrutturali e componenti immateriali: in questi casi il MIT chiarisce che l’obbligo GID deve essere calcolato con riferimento alla sola componente fisica dell’intervento.
Sottolinea ANCE che tuttavia rimane un’importante criticità, in quanto le Linee Guida non forniscono criteri concreti per determinare come scorporare la componente immateriale, come calcolare correttamente la soglia dei 2 milioni di euro e quali parametri utilizzare negli interventi tecnologicamente complessi.
ACDat e gestione informativa digitale: interoperabilità, cloud e cybersicurezza
L’ultima parte del documento attribuisce un ruolo centrale all’Ambiente di Condivisione dei Dati (ACDat), definito come l’infrastruttura organizzativa e tecnologica della gestione informativa digitale negli appalti pubblici.
Non si tratta di un semplice archivio documentale, ma di un ecosistema digitale destinato a governare la produzione delle informazioni, la condivisione dei dati, la tracciabilità dei flussi informativi e la conservazione e la sicurezza dei contenuti digitali. Particolare attenzione viene dedicata anche ai profili di interoperabilità e cybersicurezza, soprattutto nei casi in cui l’ACDat utilizzi infrastrutture cloud per la gestione delle informazioni dell’appalto pubblico.
Il tema probabilmente assumerà sempre più rilievo, perché il corretto funzionamento dell’intero sistema GID dipenderà proprio dalla capacità delle stazioni appaltanti di gestire ambienti digitali interoperabili, sicuri e pienamente tracciabili.
Gestione informativa digitale: le conseguenze operative per stazioni appaltanti e imprese
L’analisi ANCE conferma che le Linee Guida MIT segnano il definitivo passaggio dalla digitalizzazione come opzione tecnica alla digitalizzazione come struttura organizzativa e giuridica del contratto pubblico.
Il BIM negli appalti pubblici non viene più considerato soltanto uno strumento progettuale, ma un modello destinato a incidere sulla programmazione, sulla progettazione, sulla struttura della gara, sulla gestione documentale, sulla fase esecutiva e sulla futura manutenzione dell’opera.
La gestione informativa digitale non rappresenta più un segmento tecnico separato, ma una componente strutturale dell’intero ciclo di vita dell’appalto pubblico, che non riguarda più soltanto progettisti e BIM specialist, coinvolgendo direttamente stazioni appaltanti, RUP, imprese, uffici gare, direzione lavori e gestione contrattuale.