Gravi illeciti professionali: il Consiglio di Stato sugli obblighi dichiarativi

Dichiarazioni omissive o incomplete, come le annotazioni al Casellario ANAC, possono giustificare l’esclusione anche in presenza di fatti risalenti o ancora controversi

di Redazione tecnica - 14/07/2025

La dichiarazione di fatti rientranti tra le cause di esclusione non automatica rientra fra gli obblighi dell’OE, anche su fatti risalenti, senza che l’informativa in gara possa essere parziale. A spiegarlo è il Consiglio di Stato con la sentenza del 27 giugno 2025, n. 5589 confermando una linea rigorosa a tutela dei principi di fiducia, integrità e trasparenza nel nuovo Codice dei contratti pubblici.

Omessa dichiarazione dell'OE: legittima l'esclusione dalla gara 

Il caso riguarda una procedura negoziata avviata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c) del d.Lgs. n. 36/2023. L’operatore economico inizialmente proposto come aggiudicatario era stato destinatario di due annotazioni nel casellario ANAC, una attinente a risoluzione contrattuale disposta per gravi ritardi e una revoca dell’aggiudicazione per rifiuto di sottoscrivere il contratto.

La mancata dichiarazione di tali vicende ha condotto all’esclusione dell’impresa ai sensi dell’art. 98, commi 3, lett. c), 4, 5 e 7 dello stesso Codice Appalti, da cui sono scaturiti il ricorso in primo grado e l’appello al Consiglio di Stato.

Palazzo Spada ha confermato le tesi del giudice di prime cure, ripercorrendo le norme del Codice che disciplinano le cause di esclusione non automatica, tra cui rientrano anche i gravi illeciti professionali.

 

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