Offerta economica e illecito professionale: quando i chiarimenti possono portare all’esclusione

Il TAR Piemonte analizza il rapporto tra struttura dell’offerta, libertà imprenditoriale e informazioni rese alla stazione appaltante, chiarendo quando una risposta fuorviante può assumere rilievo ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023

di Redazione tecnica - 05/10/2026

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L’illecito professionale grave può determinare l’esclusione dell’operatore economico quando ricorrono le condizioni previste dagli artt. 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e la stazione appaltante ne valuti gli effetti sull’affidabilità e sull’integrità del concorrente.

L’art. 98 individua gli elementi dai quali può essere desunto e comprende, tra le condotte rilevanti, anche la fornitura di informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, sulla selezione o sull’aggiudicazione. La norma può trovare applicazione anche durante la verifica dell’offerta economica, quando la stazione appaltante chiede al concorrente di spiegare come siano stati determinati i valori proposti.

Ma quando una risposta incompleta o non coerente con la reale costruzione dell’offerta supera il piano della semplice verifica economica e diventa rilevante ai fini dell’art. 98?

Su questo punto si è pronunciato il TAR Piemonte, Torino, sez. I, con la sentenza 1° ottobre 2026, n. 1919, relativa a una procedura in cui l’offerta distribuiva le diverse componenti economiche in modo fortemente sbilanciato: una voce dal peso limitato ai fini del punteggio assorbiva una parte rilevante del corrispettivo, mentre quella maggiormente premiata dal disciplinare veniva azzerata.

La stazione appaltante ha chiesto chiarimenti sulla formazione dei valori economici e ha poi ritenuto che le spiegazioni fornite non corrispondessero al modo in cui l’offerta era stata effettivamente costruita, contestando su questa base anche la sussistenza di un illecito professionale grave.

Costruzione dell’offerta: criteri di valutazione nella gara e grave illecito professionale

La procedura ha riguardato l’affidamento triennale di servizi finanziari, che la sentenza indica come gara da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023. Il disciplinare articolava l’offerta economica in più parametri, ai quali attribuiva complessivamente 100 punti.

Tra questi, il costo annuo forfait del servizio valeva 10 punti, mentre alla commissione per la messa a disposizione dei fondi ne erano assegnati 42. L’operatore ha indicato, rispettivamente, un costo annuo pari a 500 mila euro e una commissione dello 0%.

La distribuzione dei valori ha attirato l’attenzione della stazione appaltante, che ha chiesto alla concorrente di spiegare come fossero stati determinati gli importi indicati nell’offerta e, in particolare, di fornire una descrizione delle attività considerate nella quantificazione del costo forfait. La verifica non ha quindi riguardato soltanto la compatibilità formale dell’offerta con la documentazione di gara, ma anche il modo in cui quei valori erano stati costruiti.

Offerta economica anomala: quando la stazione appaltante può chiedere chiarimenti

Secondo la ricostruzione accolta dal TAR, il costo annuo non derivava dai costi e dai ricavi effettivamente previsti dall’operatore per l’esecuzione del servizio, ma era stato determinato “per derivazione”, prendendo come riferimento le somme messe a disposizione dalla stazione appaltante.

Il Collegio ha osservato inoltre che l’impresa, anche nel corso del giudizio, non ha ricondotto l’importo del forfait ai costi di gestione preventivati, limitandosi a sostenere che il valore offerto rientrasse nel quadro economico fissato dalla gara, con effetti diretti anche sul punteggio: il costo forfait, pur assorbendo una parte molto consistente della disponibilità economica, valeva soltanto 10 punti, mentre la commissione azzerata pesava per 42 punti sui 100 complessivamente attribuiti all’offerta economica.

Lo 0% garantiva quindi il massimo punteggio su quella voce e consentiva all’operatore di ottenere un posizionamento particolarmente favorevole.

La concorrente ha ricevuto una richiesta di chiarimenti ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice, finalizzata a comprendere la determinazione dei valori economici indicati nell’offerta. Secondo la stazione appaltante, le risposte non hanno spiegato il processo seguito per arrivare al costo forfait di 500 mila euro: sono state descritte attività, prestazioni e costi riferibili al servizio, ma senza ricostruire il rapporto tra tali elementi e l’importo effettivamente offerto.

Il TAR ha quindi rilevato che le spiegazioni rese durante l’istruttoria non corrispondevano al processo di determinazione del prezzo.

Chiarimenti sull’offerta e illecito professionale grave ex art. 98

L’art. 98, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 considera tra gli elementi dai quali può desumersi l’illecito professionale grave anche la condotta dell’operatore che abbia fornito, pure per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, sulla selezione o sull’aggiudicazione.

La stazione appaltante ha ritenuto che le informazioni rese dall’operatore durante la verifica non rappresentassero le reali modalità di formazione dell’offerta e fossero idonee a orientare il processo decisionale su basi diverse da quelle risultanti dagli atti. Il TAR ha condiviso questa valutazione, rilevando che la ricorrente ha consapevolmente dissimulato il modo in cui ha costruito la propria offerta e fornito informazioni economico-imprenditoriali prive di correlazione con i valori realmente proposti.

Lo squilibrio tra le diverse componenti non è bastato, da solo, a fondare l’esclusione per illecito professionale, perché il Collegio ha valutato anche il comportamento tenuto dall’operatore dopo la richiesta di chiarimenti e il contenuto delle informazioni fornite alla stazione appaltante.

Libertà imprenditoriale e struttura dell’offerta economica

Il giudice amministrativo non ha negato che l’impresa potesse scegliere come distribuire costi e margini tra le diverse componenti dell’offerta: un operatore può ridurre una voce, azzerarla o compensarla attraverso altre componenti, purché la proposta resti sostenibile e rispetti la disciplina di gara.

Nel caso esaminato, il TAR ha tuttavia espresso un giudizio severo sulla struttura economica dell’offerta, ritenendo che il costo forfait fosse disancorato dalla struttura effettiva dei costi e costruito in modo da saturare la disponibilità di spesa della stazione appaltante, mentre l’azzeramento della commissione consentiva di massimizzare il punteggio sulla voce più pesante.

L’offerta era formalmente conforme alla lex specialis, ma la distribuzione delle componenti economiche sfruttava, secondo il Collegio, la struttura dei punteggi senza riflettere una fisiologica articolazione di costi e ricavi. Alla stessa valutazione si sono aggiunte le spiegazioni rese durante i chiarimenti, perché la libertà dell’impresa nella definizione della propria strategia economica non sottrae le informazioni fornite alla stazione appaltante alla verifica della loro corrispondenza con il modo in cui l’offerta è stata effettivamente costruita.

La difformità rispetto alle stime della stazione appaltante, considerata isolatamente, non determina quindi l’esclusione; nel caso esaminato hanno assunto rilievo la struttura dell’offerta, la mancata correlazione con i costi effettivi e le informazioni rese per giustificarla.

Il sindacato del giudice sulle valutazioni tecnico-discrezionali della stazione appaltante

Il TAR ha richiamato i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute dalla stazione appaltante, precisando che la valutazione della sostenibilità dell’offerta e del comportamento dell’operatore ha natura tecnico-discrezionale e può essere sottoposta al controllo del giudice sotto i profili della ragionevolezza, della logicità e della coerenza, senza che ciò consenta di sostituire una diversa valutazione a quella dell’amministrazione.

Nel caso esaminato, il Collegio non ha rilevato travisamenti dei fatti, irragionevolezze manifeste o altri vizi tali da mettere in discussione il percorso seguito dal RUP e ha respinto il ricorso.

Offerta economica sbilanciata e illecito professionale: quando può scattare l’esclusione

Il ricorso è stato quindi respinto, con conferma della legittimità dell’esclusione dell’operatore dalla gara.

Una struttura economica sbilanciata non determina automaticamente un illecito professionale grave e una scelta particolarmente aggressiva non può essere considerata, da sola, indice di inaffidabilità. La stazione appaltante può però approfondire il modo in cui sono stati determinati i valori economici e chiedere al concorrente di illustrarne la formazione, verificando che le risposte consentano di ricostruire il rapporto tra costi, ricavi e prezzo proposto.

Nel caso esaminato dal TAR Piemonte, l’applicazione dell’art. 98 è stata collegata alle informazioni rese durante il procedimento e alla loro idoneità a rappresentare in modo fuorviante la reale costruzione dell’offerta, insieme agli elementi già emersi sulla struttura economica della proposta.

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