Con la Nota DCPREV prot. n. 19672 del 21 settembre 2026, la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica dei Vigili del Fuoco è intervenuta sulle richieste di chiarimento relative all’assoggettabilità degli impianti destinati allo stoccaggio o al trattamento dei rifiuti alle procedure di prevenzione incendi previste dal d.P.R. n. 151/2011.
Richiamando le indicazioni già fornite in precedenza, la Direzione ha precisato che questi impianti non risultano espressamente ricompresi tra le attività elencate nell’Allegato I al decreto, ma che l’assenza di una voce specifica non comporta, di per sé, l’esclusione dalle ordinarie procedure di prevenzione incendi, che devono essere attivate quando, all’interno del relativo sedime, siano presenti una o più attività soggette e ricorrano i rispettivi limiti di assoggettabilità.
L’assoggettabilità non dipende quindi dalla qualificazione generale dell’insediamento come impianto di stoccaggio o trattamento dei rifiuti, ma dalle attività presenti al suo interno e dalla loro eventuale riconducibilità all’Allegato I al d.P.R. n. 151/2011.
Impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti: quando si applica il d.P.R. n. 151/2011
Gli impianti di stoccaggio o trattamento dei rifiuti, considerati in quanto tali, non risultano espressamente ricompresi tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi elencate nell’Allegato I al d.P.R. n. 151/2011.
La verifica deve quindi spostarsi sulle attività presenti all’interno del sedime e sui limiti di assoggettabilità previsti per ciascuna di esse. Quando ricorrono le condizioni, devono essere attivate le ordinarie procedure di prevenzione incendi, senza che sia necessario individuare nell’Allegato I una voce riferita genericamente allo stoccaggio o al trattamento dei rifiuti.
A titolo esemplificativo, la nota richiama le attività n. 34, 43, 44 e 70, confermando che la valutazione non può essere condotta sulla sola denominazione dell’impianto, ma deve tenere conto della sua configurazione rispetto alle attività soggette previste dal decreto.
La verifica resta quindi legata alle attività effettivamente presenti nell’insediamento e ai relativi limiti di assoggettabilità, mentre la destinazione generale dell’impianto, da sola, non determina l’applicazione delle procedure di prevenzione incendi.
D.M. 26 luglio 2022: quando si applica la regola tecnica verticale
La nota richiama anche gli obblighi che continuano a operare sotto il profilo della sicurezza antincendio.
La DCPREV precisa infatti che gli impianti di stoccaggio o trattamento dei rifiuti devono, in via generale, essere conformi alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e che, ove ricorrano le relative condizioni, devono essere applicate anche le disposizioni della specifica regola tecnica di prevenzione incendi introdotta con il D.M. 26 luglio 2022, secondo le modalità stabilite dallo stesso decreto.
Il provvedimento riguarda gli stabilimenti e gli impianti che effettuano lo stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento, con esclusione dei rifiuti inerti e radioattivi, nonché i centri di raccolta dei rifiuti con superficie superiore a 3.000 m².
Questo profilo va tenuto distinto dalla verifica di assoggettabilità al d.P.R. n. 151/2011: l’assenza di una specifica voce riferita agli impianti di stoccaggio o trattamento dei rifiuti nell’Allegato I non esclude l’applicazione della regola tecnica verticale, quando ricorrono le condizioni previste dal D.M. 26 luglio 2022.
Addetti antincendio negli impianti rifiuti: obbligo di idoneità tecnica
Infine, nella nota viene richiamato il D.M. 2 settembre 2021, relativo ai criteri di gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e alle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio.
Per gli addetti al servizio antincendio che operano negli stabilimenti e negli impianti nei quali viene effettuato lo stoccaggio dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. aa), del D.Lgs. n. 152/2006, il decreto ha introdotto l’obbligo di conseguire l’attestato di idoneità tecnica previsto dall’art. 3 del D.L. n. 512/1996.
La Nota DCPREV richiama, in particolare, l’art. 5, comma 2, del D.M. 2 settembre 2021 e la lettera r) dell’Allegato IV, nella quale sono ricompresi gli stabilimenti e gli impianti che effettuano lo stoccaggio dei rifiuti.
Anche in questo caso il riferimento riguarda un obbligo che opera su un piano diverso rispetto all’assoggettabilità dell’impianto alle procedure previste dal d.P.R. n. 151/2011 e che deve quindi essere considerato nell’ambito degli adempimenti complessivamente applicabili alla gestione della sicurezza antincendio.
Impianti rifiuti: assoggettabilità e obblighi antincendio da tenere distinti
In continuità con le precedenti indicazioni dell’Amministrazione, la nota conferma che gli impianti di stoccaggio o trattamento dei rifiuti non sono espressamente individuati, in quanto tali, tra le attività soggette dell’Allegato I al d.P.R. n. 151/2011, ma possono comunque essere interessati dalle relative procedure quando al loro interno siano presenti una o più attività soggette e siano raggiunti i rispettivi limiti di assoggettabilità.
La valutazione va quindi effettuata sul singolo insediamento, mantenendo distinta la verifica ai fini del d.P.R. n. 151/2011 dagli altri obblighi che continuano a trovare applicazione in materia di sicurezza antincendio, a partire dalla regola tecnica verticale del D.M. 26 luglio 2022 e dalle disposizioni del D.M. 2 settembre 2021 sugli addetti antincendio.