Imposta di bollo e contratti esclusi dal Codice Appalti: il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
Anche i contratti di servizi affidati in base a un diritto esclusivo, pur formalmente esclusi dal Codice, restano soggetti al regime di bollo “una tantum” previsto dall’art. 18, comma 10, del d.lgs. 36/2023
I contratti di servizi affidati in base a un diritto esclusivo, come quelli previsti dall’art. 56, comma 1, lettera a), sono contratti che il Codice Appalti qualifica come “esclusi”, ma che allo stesso tempo continuano a gravitare nell’orbita dei principi fondamentali della materia dei contratti pubblici.
Ed è proprio in questa zona di confine che si innesta la questione dell’imposta di bollo: se il contratto è escluso, si applica ancora il meccanismo “una tantum” dell’art. 18, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023, oppure occorre tornare alla disciplina ordinaria del d.P.R. n. 642/1972, con tutti gli effetti che ne derivano in termini di calcolo e di gestione degli adempimenti?
A chiarire il punto è l'Agenzia delle Entrate, con la risposta del 16 gennaio 2026, n. 1, che offre alcune indicazioni utili su un punto destinato ad avere ricadute operative immediate, soprattutto per chi, ogni giorno, è chiamato a impostare correttamente la fase di stipula dei contratti pubblici, anche quando il Codice sembra – solo apparentemente – fare un passo indietro.
Appalti pubblici e contratti di servizi "esclusi": il Fisco sull'imposta di bollo
Il caso sottoposto all’Amministrazione finanziaria riguarda l’applicabilità dell’imposta di bollo “una tantum”, determinata secondo le modalità e gli importi previsti dall’art. 18, comma 10, del d.Lgs. n. 36/2023, ai contratti che il Codice qualifica come esclusi.
In particolare, l’Istante ha chiesto chiarimenti con riferimento ai contratti di servizi di cui all’art. 56, comma 1, lettera a): si tratta delle ipotesi in cui una stazione appaltante affida un servizio a un altro ente che è, a sua volta, una stazione appaltante (o un’associazione di stazioni appaltanti), in forza di un diritto esclusivo derivante da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
Se questi contratti sono esclusi dall’applicazione del Codice, possono davvero essere assoggettati al regime di bollo previsto dall’art. 18, comma 10, che il legislatore ha costruito come strumento di semplificazione per i contratti “codicistici”?
Il quadro normativo di riferimento
La questione si colloca all’incrocio tra disciplina fiscale e disciplina dei contratti pubblici, richiedendo una lettura coordinata di fonti che, pur appartenendo a piani diversi, finiscono per interagire direttamente nella fase di stipula del contratto.
Sul piano generale, l’imposta di bollo trova la sua fonte primaria nel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che assoggetta a imposta, fin dall’origine, le scritture private e gli atti con cui si costituiscono, modificano o documentano rapporti giuridici. In assenza di disposizioni speciali, è a questo impianto che occorre fare riferimento per individuare presupposti, modalità di assolvimento e importi dovuti.
Con l’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti, il legislatore ha però introdotto una disciplina speciale in materia di imposta di bollo per i contratti pubblici, contenuta nell’art. 18, comma 10. La norma ha una finalità dichiaratamente semplificatoria: concentrare l’assolvimento dell’imposta in un unico momento – la stipula del contratto – e parametrarla al valore complessivo dell’affidamento, superando il frazionamento dell’imposta sui singoli atti della procedura.
Il meccanismo è attuato attraverso l’allegato I.4 al Codice, che individua:
- gli scaglioni di valore del contratto;
- l’importo dell’imposta dovuta;
- la natura sostitutiva del versamento rispetto all’imposta di bollo ordinariamente applicabile agli atti della procedura e dell’esecuzione, con la sola esclusione delle fatture.
Questo assetto, come chiarito anche dalla prassi amministrativa successiva all’entrata in vigore del Codice, è stato concepito per operare in modo unitario sull’intero ciclo contrattuale, dalla selezione dell’operatore economico fino alla completa esecuzione del contratto.
Il punto critico emerge, però, quando ci si confronta con l’ambito di applicazione del Codice. L’art. 13 distingue infatti tra contratti assoggettati alle regole ordinarie e contratti esclusi, tra i quali rientrano quelli disciplinati dall’art. 56. In particolare, il comma 1, lettera a), individua i contratti di servizi affidati tra stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo, sottraendoli all’applicazione delle disposizioni sui settori ordinari.
Tuttavia, la stessa struttura del Codice chiarisce che l’esclusione non è assoluta. I contratti esclusi restano soggetti:
- ai principi generali di cui agli articoli 1, 2 e 3 (risultato, fiducia, accesso al mercato);
- a una serie di disposizioni trasversali, che non hanno natura meramente procedurale;
- ai poteri di vigilanza dell’ANAC, espressamente estesi anche ai contratti esclusi, a conferma della loro riconducibilità al sistema dei contratti pubblici.
È all’interno di questo quadro che si innesta il dubbio interpretativo sull’art. 18, comma 10: se la disciplina dell’imposta di bollo debba considerarsi strettamente legata alle procedure di affidamento, oppure se rientri tra quelle regole di sistema destinate a operare anche quando il Codice non si applica integralmente.
La risposta dell’Agenzia: esclusione non significa estraneità al Codice
Secondo l’Agenzia, i contratti di cui all’art. 56, comma 1, lettera a) non sono totalmente estranei al Codice dei contratti pubblici e, pur essendo esclusi dall’applicazione delle regole di dettaglio sui settori ordinari, restano soggetti ai principi fondamentali richiamati dagli artt. 1, 2 e 3 del Codice e rientrano, più in generale, nella categoria dei contratti pubblici.
Da qui la conclusione: tra gli obblighi che continuano ad applicarsi vi sono anche le forme contrattuali disciplinate dall’art. 18. Di conseguenza, l’imposta di bollo va assolta secondo le modalità previste dal comma 10 dello stesso articolo, utilizzando gli scaglioni e i criteri dell’allegato I.4.
Dal punto di vista operativo, il ragionamento dell’Agenzia segue una linea coerente con l’impianto del nuovo Codice. L’esclusione prevista dall’art. 56 non è un’esclusione “assoluta”, ma una sottrazione selettiva alle regole procedurali, compensata dall’obbligo di rispettare i principi generali e alcune disposizioni trasversali.
L’art. 18, in questa prospettiva, non è letto come norma meramente procedurale, ma come regola di sistema che disciplina la forma del contratto pubblico e gli oneri fiscali connessi alla stipula. Proprio per questo, la semplificazione sull’imposta di bollo viene estesa anche a contratti che, pur esclusi, continuano a muoversi dentro l’orbita del Codice.
Conclusioni operative
Alla luce del chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, i contratti di servizi ex art. 56, comma 1, lett. a), non sono del tutto fuori dal Codice: l’art. 18 continua ad applicarsi, almeno per quanto riguarda le forme contrattuali, e l’imposta di bollo è dovuta secondo il regime semplificato del comma 10, con versamento una tantum al momento della stipula.
Ne deriva che l’esclusione dal Codice non comporta automaticamente il ritorno alla disciplina ordinaria dell’imposta di bollo. Anche in questi casi, occorre guardare alle norme di sistema e applicare correttamente il modello introdotto dal d.lgs. n. 36/2023.
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