Nella gestione delle procedure di gara, l’applicazione dell’imposta di bollo nei contratti pubblici rappresenta uno degli aspetti più articolati, soprattutto dopo le modifiche introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici e in vista dell’ulteriore riordino della disciplina previsto dal 2027.
Proprio per fare ordine tra normativa generale, regole speciali per gli appalti pubblici e più recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, ANCE ha pubblicato il dossier “Imposta di bollo: Disciplina generale e applicazione nei contratti pubblici”, documento che ricostruisce in maniera sistematica il quadro normativo oggi applicabile alle imprese e alle stazioni appaltanti.
Imposta di bollo nei contratti pubblici: il dossier ANCE
Il dossier analizza sia la disciplina generale prevista dal d.P.R. n. 642/1972 sia il nuovo sistema introdotto dal D.Lgs. n. 36/2023, che ha profondamente modificato le modalità di applicazione del tributo negli appalti pubblici, superando il precedente meccanismo basato sull’imposta dovuta sui singoli atti della procedura.
Ampio spazio viene dedicato anche alle novità contenute nel D.Lgs. n. 123/2025 che, dal 1° gennaio 2027, introdurrà il nuovo “Testo unico dell’imposta di registro e di altri tributi indiretti”, destinato a sostituire l’attuale impianto normativo dell’imposta di bollo.
Il dossier è strutturato in due parti principali. La prima parte è dedicata alla disciplina generale dell’imposta di bollo, con un riepilogo degli atti soggetti al tributo, delle modalità di applicazione, dei soggetti obbligati e delle principali ipotesi di esenzione previste dal d.P.R. n. 642/1972.
Viene ricordato, ad esempio, che l’imposta di bollo colpisce atti, documenti e registri sia cartacei che informatici, compresi quelli prodotti nell’ambito degli appalti pubblici e privati, mentre risultano escluse - in virtù del principio di alternatività IVA/bollo - le fatture relative ad operazioni assoggettate ad IVA.
Il dossier richiama però anche le ipotesi nelle quali il bollo continua ad applicarsi, come nel caso delle fatture di importo superiore a 77,47 euro riferite ad operazioni fuori campo IVA, esenti o non imponibili.
Particolarmente utile risulta inoltre il focus dedicato alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2024, che ha modificato alcuni aspetti operativi dell’imposta di bollo nell’ottica della semplificazione degli adempimenti tributari.
Tra le principali novità segnalate da ANCE figurano:
- la possibilità di effettuare il versamento tramite modello F24 nei casi previsti dalla nuova disciplina;
- l’estensione dei termini di pagamento per gli atti soggetti a registrazione;
- la possibilità di integrare o rettificare dichiarazioni già presentate.
Imposta di bollo negli appalti pubblici: cosa cambia con il D.Lgs. n. 36/2023
La parte centrale del documento è dedicata alle profonde modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 36/2023 nella disciplina dell’imposta di bollo applicabile ai contratti pubblici.
ANCE evidenzia come il nuovo Codice abbia introdotto un sistema profondamente diverso rispetto a quello previgente, fondato su una tassazione “frazionata” dei singoli atti della procedura di gara, nella quale l’imposta veniva corrisposta più volte nel corso della gara e della successiva esecuzione del contratto, con importi determinati in funzione della tipologia del documento e del numero di pagine o fogli.
Il dossier ricorda inoltre che la disciplina previgente continua ad applicarsi a tutte le procedure avviate prima del 1° luglio 2023, con conseguente permanenza del sistema tradizionale fondato sull’imposta applicata ai singoli atti della procedura. Sul punto, vengono riepilogati nel dettaglio gli atti soggetti a bollo nel vecchio sistema, richiamando capitolati speciali, cronoprogrammi, verbali di sospensione e ripresa lavori, registri di contabilità, stati di avanzamento lavori (SAL), certificati di collaudo, elaborati progettuali e computi metrici, piani di sicurezza.
Con il nuovo Codice cambia invece l’intera logica applicativa del tributo: per le procedure avviate dal 1° luglio 2023 viene infatti introdotto un sistema di versamento “una tantum”, nel quale l’imposta di bollo viene assolta esclusivamente al momento della stipula del contratto e non più sui singoli atti della procedura.
Vengono inoltre richiamati alcuni recenti chiarimenti del MIT e dell’Agenzia delle Entrate secondo cui il nuovo sistema “una tantum” trova applicazione anche in relazione ad alcuni contratti esclusi dalla disciplina del Codice dei contratti pubblici.
Criterio di determinazione dell'imposta: il valore dell’appalto
Altro elemento di forte innovazione riguarda il criterio di determinazione dell’imposta.
Il nuovo sistema previsto dall’art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e dall’Allegato I.4 collega infatti il valore del bollo all’importo economico dell’appalto, abbandonando, per le nuove procedure, il precedente criterio fondato sul numero di pagine o sulla natura formale del documento.
ANCE riepiloga quindi gli scaglioni previsti dalla nuova disciplina corrispondenti a:
- 40 euro per contratti di importo compreso tra 40.000 e 150.000 euro;
- 120 euro per contratti tra 150.000 euro e 1 milione;
- 250 euro tra 1 e 5 milioni;
- 500 euro tra 5 e 25 milioni;
- 1.000 euro oltre i 25 milioni di euro.
Restano invece esenti gli affidamenti inferiori a 40.000 euro.
Il dossier evidenzia inoltre che il nuovo bollo “una tantum” assume natura sostitutiva rispetto all’imposta dovuta sui singoli atti della procedura, copre anche la fase esecutiva del contratto ed è sostitutivo anche del precedente bollo forfettario previsto per i contratti registrati telematicamente, fatta eccezione per fatture, note e documenti analoghi che continuano a seguire la disciplina ordinaria.
Imposta di bollo tra gara e stipula del contratto: le regole dopo il nuovo Codice
Uno dei chiarimenti più interessanti riguarda la distinzione tra la fase di partecipazione alla gara e quella successiva di stipula del contratto.
ANCE sottolinea infatti che le nuove regole introdotte dal D.Lgs. n. 36/2023 operano esclusivamente al momento della stipula del contratto, mentre nella fase di partecipazione continuano ad applicarsi le regole ordinarie previste dal d.P.R. n. 642/1972.
Su questo aspetto il documento richiama anche diversi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate che negli ultimi anni hanno contribuito a definire meglio il perimetro applicativo del tributo.
Tra le indicazioni richiamate nel dossier assumono particolare rilievo quelle relative a:
- manifestazioni di interesse;
- domande di partecipazione alle procedure negoziate;
- offerte economiche presentate tramite piattaforme telematiche;
- affidamenti gestiti mediante MePA.
In particolare, viene ricordato che le offerte economiche caricate sulle piattaforme elettroniche non scontano il bollo se non seguite dall’accettazione della stazione appaltante.
Accordi quadro, appalti in lotti e versamento dell’imposta di bollo
L’ultima parte del dossier affronta alcune fattispecie particolarmente ricorrenti nella pratica operativa, come gli accordi quadro e gli appalti suddivisi in lotti.
Per gli accordi quadro, viene richiamato l’orientamento del MIT secondo cui il versamento effettuato al momento della stipula copre anche i successivi contratti attuativi, purché nell’accordo sia indicato il valore massimo del contratto.
Diversa, invece, la situazione degli appalti articolati in lotti, nei quali – sempre secondo il supporto giuridico del MIT - ciascun lotto mantiene autonoma rilevanza anche ai fini dell’imposta di bollo, con conseguente calcolo separato del tributo.
Il dossier si chiude infine con un approfondimento dedicato alle modalità operative di versamento tramite modello F24 Elide, ai codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate e agli obblighi gravanti sui soggetti firmatari del contratto, confermando così l’impostazione fortemente pratica e operativa dell’intero documento.
Viene inoltre richiamato il principio di solidarietà passiva previsto dal d.P.R. n. 642/1972, in base al quale risultano obbligati al pagamento dell’imposta tutti i soggetti che sottoscrivono il contratto, con esclusione delle amministrazioni dello Stato.