Incentivi funzioni tecniche: ANAC interviene sul Correttivo

In un nuovo Comunicato del Presidente, l'Autorità fornisce alcune importanti indicazioni alle SA sull'applicazione dell'art. 45 del Codice Appalti dopo le modifiche apprtate dal d.Lgs. n. 209/2024

di Redazione tecnica - 20/05/2025

Aggiungi LavoriPubblici.it alle tue fonti preferite.

Decidi tu come informarti.
Quando cercherai una notizia ci troverai più facilmente.

Aggiungi LavoriPubblici.it su Google Aggiungici su Google

Come si applicano le modifiche apportate dal d.Lgs. n. 209/2024 (c.d. “Correttivo Codice Appalti”) alle disposizioni relative agli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 45 del d.Lgs. n. 36/2023? A quanto ammonta l'incentivo, a chi va corrisposto e quali sono le modalità e i criteri di erogazione? Sono tutti interrogativi a cui ANAC ha deciso di fornire chiarimenti con il Comunicato del Presidente del 7 maggio 2025.

Incentivi funzioni tecniche: i chiarimenti di ANAC sulle novità del Correttivo

Ricorda l'Autorità che secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 45, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie, a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti - “per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale…. e per le finalità indicate al comma 5…”.

Per escludere l’obbligo di destinazione in queste risorse, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale. Obiettivo è stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.

 

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

I contenuti pubblicati su LavoriPubblici.it sono protetti dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e tutela delle banche dati. È vietata la riproduzione integrale o sostanziale, anche parziale ove effettuata in modo sistematico, nonché mediante strumenti automatizzati, degli articoli, delle banche dati e dei contenuti editoriali della testata su qualsiasi supporto, sito web, piattaforma digitale o mezzo di comunicazione, in assenza di preventiva autorizzazione scritta dell'editore.
Sono consentiti esclusivamente brevi estratti, citazioni e richiami ai contenuti pubblicati, purché accompagnati dall’espressa indicazione della fonte e dal relativo link all'articolo originale.